Ricorso cartaceo: la costituzione telematica del Fisco è inesistente

In caso di proposizione di ricorso cartaceo non è ammessa la costituzione telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Le deduzioni depositate telematicamente dall’ufficio finanziario risulterebbero omesse atteso che il ricorrente non sarebbe posto nelle condizioni di poter avere cognizione degli atti depositati atteso che allo stesso non è dato accedere al Sigit sistema informativo della giustizia tributaria , in violazione del principio del contraddittorio CTP Rieti n. 9/2018 . Deposito del ricorso e costituzione in giudizio nel processo tributario telematico. Prima di addentraci sul caso specifico, è bene ripercorrere l’ iter del processo tributario telematico unitamente alle istruzioni operative. Il decreto direttoriale 4 agosto 2015 contiene le regole tecniche concernenti il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio nel processo tributario con modalità telematiche, previa notifica a mezzo PEC a tale provvedimento ha fatto seguito il d.m. n. 163/2013, recante il Regolamento in materia di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Atteso che il ricorrente può stare in giudizio senza assistenza del difensione per le controversie di valore fino a 3mila euro, per la costituzione in giudizio la parte ricorrente trasmette al Sigit il ricorso, la ricevuta PEC attestante l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, nonché la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo. Con le medesime modalità dovranno essere trasmessi gli atti successivi alla costituzione in giudizio art. 7 d.d. . Per la parte resistente, la costituzione in giudizio viene operata con la trasmissione degli atti e dei documenti al Sigit da parte del professionista il sistema informativo, in seguito alla trasmissione, rilascia la ricevuta di accettazione contenente il numero, data e ora della trasmissione degli atti art 8 d.d. . La fattispecie. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato alcune cartelle di pagamento concernenti omessi versamenti IRPEF per alcuni anni di imposta eccependo la costituzione telematica dell’Agenzia delle entrate. La Commissione Tributaria ha ritenuto che il processo tributario telematico PTT , diversamente dal processo amministrativo e civile, è attualmente facoltativo e non obbligatorio. In base al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del decreto n. 163/2013 fa sì che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire in modo telematico, mentre, nel caso in cui ciò non avvenga, la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con modalità cartacea, senza utilizzare i sistema Sigit. Tale interpretazione risponde ad un chiaro intento, ossia quello di porre il ricorrente nella condizione di poter avere conoscenza degli atti depositati dall’Ufficio, atteso che allo stesso ricorrente non è possibile accedete al Sigit in caso di presentazione di ricorso cartaceo. Diversamente da quanto precede, il ricorrente non sarebbe in grado di difendersi dalle argomentazioni dell’Agenzia, in violazione del diritto al contraddittorio. Pertanto, le deduzioni depositate telematicamente non possono essere accolte con la conseguenza che la stessa Agenzia non risulta avere presentato documentazione a supporto delle proprie difese. Alla luce d quanto precede, i Giudici hanno accolto il ricorso del contribuente, compensando le spese di giudizio attesa la peculiarità della questione di diritto affrontata e la mancanza di consolidata giurisprudenza sul punto in discussione. Sul tema i Giudici di merito si sono già pronunciati ritenendo che le modalità seguite dal ricorrente per instaurare il ricorso cartaceo” o telematico”, vincolano per tutti ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio sia in primo grado che in appello CTP Reggio Emilia, n. 345/2017 CTR Firenze n. 1783/2017 .

Commissione Tributaria Provinciale, sez. II – Rieti, sentenza 30 gennaio – 7 marzo 2018, n. 9 Presidente/Relatore De Lullo Svolgimento del processo Con ricorso, depositato in data 26/10/2017 presso questa Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, la omissis , rappresentata e difesa dagli omissis ed elettivamente domiciliata presso omissis giusta procura in calce al ricorso, impugnava una intimazione di pagamento, notificata in data 28/09/2017, relativa a cinque cartelle di pagamento, delle quali la ricorrente ne contestava solo tre, riguardanti omessi versamenti Irpef, Ilor e C.S.S.N. anno 1992 e tassa auto anni 2006 e 2008, per un totale di Euro. 7.245,05. Deduceva nel ricorso la ricorrente la nullità dell' intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e quindi la intervenuta prescrizione della pretesa erariale per decorso del termine. Concludeva chiedendo l' annullamento della impugnata intimazione, con vittoria di spese, previa discussione del ricorso in pubblica udienza. Con deduzioni prodotte telematicamente in data 26/01/2018 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Rieti, rilevando la inammissibilità del ricorso, attesa la rituale notifica della cartella di competenza in data 15/05/2015 a mani del coniuge convivente inoltre rappresentava che la ricorrente aveva avuto conoscenza della cartella, considerato che trattavasi di omessi pagamenti di ratei del condono ex lege n. 289/2002. Produceva documentazione e concludeva come in atti. La Regione Lazio, alla quale il ricorso è stato inviato in data 2/10/2017 e ricevuto in data 4/10/2017, non si è costituita in giudizio. All' udienza pubblica udienza, sentito il rappresentante dell'Agenzia nonché quello della ricorrente che contesta la costituzione telematica dell' Agenzia e ne chiede lo stralcio, la Commissione Tributaria trattiene la causa in decisione. Motivi della decisione Osserva il Collegio che per il processo Tributario Telematico PTT , diversamente dal processo amministrativo telematico e processo civile telematico, la Giustizia tributaria non ha optato per la obbligatorietà forzosa , per cui allo stato attuale, anche se divenuto operativo in tutte le regioni, il ricorso telematico è facoltativo. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate agli art. 9, comma 1. e 5 il combinato disposto dei due articoli fa si che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, mentre nel caso in cui ciò non avvenga la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con modalità cartacea, senza utilizzare il sistema S.I.Gi.T. quindi se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema S.I.Gi.T., mentre nel caso in cui il ricorso sia stato introdotto con modalità cartacea, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo cartaceo CTP Reggio Emilia n. 245 del 12 ottobre 2017 e CTR Toscana n. 1783/2017 . Da ciò ne discende che la costituzione telematica dell' Agenzia in questo processo, a fronte della introduzione del giudizio in via cartacea, non può essere accolta, per cui la stessa va stralciata. E tale interpretazione risponde ad un condivisibile intento, ossia quella di porre il ricorrente nella condizione di poter avere cognizione degli atti depositati dall' Ufficio, atteso che allo stesso ricorrente non è dato accedere al SICIT se ha presentato il ricorso in modo cartaceo. Diversamente argomentando il ricorrente, in buona sostanza, si troverebbe privato del diritto a controdedurre a fronte delle argomentazioni dell'Agenzia, con la palese violazione del diritto al contraddittorio. Ciò posto le deduzioni dell' Agenzia, telematicamente depositate vanno stralciate con la conseguenza che la stessa Agenzia non risulta aver presentato documentazione a supporto delle proprie difese. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Infatti la ricorrente ha, con l’ unico motivo del ricorso, dedotto la omessa notifica delle cartelle presupposte, limitatamente a quelle relative a tributi e la mancata produzione, da parte dell' Agenzia, della documentazione riguardante la notifica della cartella n. omissis comporta l’ accoglimento del ricorso. Analoghe considerazioni vanno svolte per le due cartelle riguardanti gli omessi versamenti della tassa auto per le due annualità contestate, attesa la mancata costituzione della Regione, ritualmente citata in giudizio. Il ricorso va, pertanto, accolto. La peculiarità della questione di diritto affrontata e la mancanza di consolidata giurisprudenza sul punto giustifica una pronuncia di compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. La Commissione Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.