Ricorso cartaceo e costituzione telematica, ammissibili

La proposizione del ricorso cartaceo o telematico non vincola l’altra parte processuale a porre in essere la stessa modalità.

Le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente non hanno effetto sulla parte resistente che può decidere di costituirsi in forma cartacea o telematica la normativa prevede solo che la parte che si costituisce telematicamente in primo grado è tenuta a farlo anche per i depositi successivi sia nello stesso stato e grado che in appello CTP Foggia n. 104/2018 . Deposito telematico Il decreto direttoriale 4 agosto 2015 ha fissato le regole tecniche concernenti il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio nel processo tributario con modalità telematiche. Successivamente è stato emanato il decreto ministeriale n. 163/2013 - recante il Regolamento in materia di strumenti informatici e telematici nel processo tributario -, il quale stabilisce le regole tecnico-operative per la registrazione al SIGIT sistema informativo della giustizia tributaria , le notificazioni e comunicazioni, la costituzione in giudizio, formazione e consultazione del fascicolo, il deposito degli atti e il pagamento del CUT. La fattispecie. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento e di tutti gli atti presupposti cartella, avviso di accertamento eccependo la mancata notifica di questi ultimi. Lo stesso ha depositato memorie illustrative con cui ha contestato la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate avvenuta telematicamente, mentre in realtà il giudizio era stato instaurato in maniera cartacea, attesa la necessità della prosecuzione in forma cartacea affermata anche dalla giurisprudenza. La Commissione ha ritenuto che la costituzione dell’ufficio finanziario fosse da ritenere rituale, sottolineando che la tardiva costituzione rispetto al termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso non implica la decadenza della documentazione presentata ma solo la possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio nonché di chiamare in causa un terzo. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la produzione dei documenti eseguita dall’agente della riscossione era da ritenere ammissibile. I Giudici di merito hanno poi escluso che la costituzione in forma cartacea del ricorrente possa avere effetti sulla modalità di costituzione del resistente, obbligandolo a scegliere la stessa forma di costituzione. Ciò in virtù del disposto dell’art. 2, comma 3, decreto n. 163/2013 - recante il Regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario G.U. n. 37/2014 -, che stabilisce tale obbligo per la sola parte che abbia fatto ricorso alle modalità telematiche, senza in alcun modo condizionare le scelte del resistente. Su questa linea anche la giurisprudenza ha ritenuto che la denuncia di vizi processuali non tutela l’interesse della regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. L’eccezione di un mero vizio procedimentale è dunque inammissibile, salvo che la parte non comprovi che si sia una lesione del diritto di difesa o possa comportare un pregiudizio per la sentenza finale dei giudici. Deriva da ciò che, in assenza di un concreto pregiudizio per la parte, anche l’eventuale violazione di una norma processuale non renderebbe invalido l’atto stesso. La Commissione ha ritenuto valida l’intimazione emessa dall’Ufficio, a causa della eccepita omessa notifica degli atti presupposti. Sul tema si segnalano alcune recenti decisioni di merito che, diversamente opinando, hanno ritenuto che se il ricorso è stato proposto in modo cartaceo”, mediante deposito o a mezzo posta, anche la costituzione del ricorrente e resistente deve avvenire con modalità cartacee. Le modalità seguite dalla parte ricorrente per introdurre il ricorso, cartaceo” o telematico”, vincolano per tutti ricorrente e controparte lo sviluppo del giudizio, in primo e secondo grado CTP Reggio Emilia n. 245/2017 , CTR Toscana n. 1783/2017 . Indubbiamente, a parere dello scrivente, atteso il perdurare della natura facoltativa del processo tributario telematico, si potranno susseguire sul tema altre pronunce di merito, tra loro diversificate, che renderà necessario un pronunciamento della Suprema Corte.

Commissione Tributaria Provinciale, sez. IV – Foggia, sentenza 8 gennaio – 5 febbraio 2018, numero 104 Presidente Pecoriello – Relatore Nardelli Fatto e diritto Alla parte odierna ricorrente omissis è stata notificata intimazione di pagamento, relativa ad un avviso di accertamento, e a varie cartelle. Dopo aver sostenuto che solo con l'intimazione notifica del 30,3.2017 aveva saputo di fili atti, non avendo mai ricevuto te cartelle e gli avvisi e dopo aver richiamato il separato ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento , il ricorrente ha invocato la nullità della intimazione per mancata notifica degli atti presupposti, per difetto di motivazione anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi , per intervenuta prescrizione del credito. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito il ditelo di giurisdizione per le pretese non tributarie, ha sostenuto la notifica degli atti prodromici, e la mancata maturazione della prescrizione, e ha concluso chiedendo la declaratoria di difetto di giurisdizione e il rigelo del ricorso. Avverso l'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate il ricorrente ha depositato memorie. Nelle stesse ha richiamato la notifica del ricorso ricevuta dalla controparte in data 22.5.2017 e l'art. 23 del D.Lgs. 546/1992 che prescrive la costituzione degli Enti entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso , e ha rilevato come la costituzione 18.12.2017 fosse avvenuta in realtà dopo 210 giorni la notifica del ricorso, sicché era scalata la preclusione per il deposito di documenti, nonché la decadenza dalle facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e di fare istanza per la chiamata di terzi. Ha altresì osservato che al 27.12.2017 non fosse presente in atti la costituzione dell'Agenzia, e ha richiamato la giurisprudenza che ha ritenuto necessario proseguire il processo in maniera cartacea, nel caso in cui l'avvio sia avvenuto in tale forma, come nel caso in esame. Ha infine ribadito la carenza motivazionale del fatto impugnato sia in relazione alle ragioni delle pretese creditorie, sia in relazione alle modalità di calcolo degli interessi , e la applicazione non del termine di prescrizione decennale, bensì di quelli ordinari, determinati in funzione della tipologia del diritto preteso. Ha effettuato intervento volontario l'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione per tutte le cartelle relative ai contributi Inail ed Inps. Nel merito ha sostenuto che le cartelle di pagamento per irpef, addizionali ed imposta di registro omissis , notificata il 10.2.2011, omissis notificata il 7.8.2012 omissis , notificata il 14.9,2014 fossero state regolarmente notificate, divenendo definitive per omessa impugnazione che l'avviso di accertamento fosse stato a sua volta regolarmente notificato il 27.11.2015 , e fosse divenuto definitivo per omessa impugnazione ha precisato che per lo stesso il contribuente avesse interposto diverso ricorso, nr. 890/2017, sicché le questioni ad esso inerente fossero al di fuori dell'esame che qui interessa . Ancora nel merito ha sostenuto l'infondatezza del motivo inerente il difetto di motivazione essendo l'intimazione atto successivo alle cartelle e all'avviso di accertamento, non era necessario reiterare il contenuto degli atti prodromici la debenza degli interessi, richiesti non da soli, ma in base alle somme dovute per effetto delle operazioni di liquidazione delle dichiarazioni l'infondatezza della eccezione di prescrizione, avente dorata decennale. L'Agenzia ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione per i crediti previdenziali ed assistenziali, e il rigetto del ricorso. Il ricorso va accolto per quanto di ragione, Va in primo luogo dichiarato il difetto di giurisdizione per tutte le pretese diverse da quelle tributarie riguardanti crediti INAIL e INPS . Parimenti va dichiarata la competenza della CTP di Bari per le pretese inerenti tasse automobilistiche. Per quanto riguarda le pretese tributarie, va premesso che i ricorso è stato proposto nei soli confronti di Equitalia oggi Agenzia delle Entrate Riscossione . Si è altresì costituita volontariamente l'Agenzia delle Entrate, e tale costituzione appare rituale. Va anche premesso che la tardiva costituzione, rispetto al termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso, non implica la decadenza dalla produzione documentale, bensì dalla sola possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevato d'ufficio, e dalla possibilità di chiamare In causa un terzo Cass. civ. Sez, V, 02-04-2015, numero 6734, rv. 635139, secondo cui In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevatili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano siate concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli arti, 24 e 32 del D.Lgs. numero 546 del 1992” , Nella specie deve prendersi atto che la Agenzia delle Entrate Riscossione ma anche l'Agenzia delle Entrate non ha proposto nessuna delle attività precluse, poiché si è limitata a produrre documenti, e a proporre mere difese la stessa esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione ben potrebbe essere rilevata d'officio, come stabilito già da Sez. U, Sentenza numero 15861 del 27/07/2005, Rv. 583491 – 01” secondo cui Poiché nel nostro ordinamento te eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevatili soltanto ad istanza diparte, si identificano o in quelle per le qualità legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte da soia o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale , l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agii atti, dovendosi escluderà, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della normale rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione detta prescrizione” . Va poi escluso che la modalità di costituzione cartacea adottata dal ricorrente possa influenzare le modalità di costituzione del resistente, obbligandolo a scegliere la stessa forma di costituzione. E tanto perché l'art. 2 comma 3 del Decreto del 23/12/2013 numero 183 Minumero Economia e Finanze, recante il Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111, pubblicato in Gazzetta Ufficiate numero 37 del 14 febbraio 2014 si limita a stabilire tale obbligo per la soia parte che abbia adottato in primo grado le modalità telematiche, senza in alcun modo condizionare le scelte della controparte La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'interò grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore” . D'altra parte la giurisprudenza Sez. U, Sentenza numero 7665 del 18/04/2016, Rv. 639286 01, in motivazione ha chiarito che La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione Cass,, sez. trib., numero 26831 del 2014 , Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”. Deriva da tanto che in ogni caso, in assenza di concreto pregiudizio per il diritto di difesa della parte, anche la eventuale violazione di una norma processuale rimarrebbe priva di effetto invalidante dell'atto medesimo. Ciò posto, e passando al merito, va rilevato che l'Ufficio interventore volontario si è difeso in relazione a tre cartelle, e all'avviso di accertamento. Cominciando l'esame dalle cartelle, la numero omissis risulta notificata il 10.2.2011. E' stato prodotto il relativo avviso di ricevimento, che dimostra la regolare notifica. La numero omissis risulta notificata il 7.8.2012, anche in questo caso come da avviso di ricevimento prodotto agli atti. La numero omissis risulta notificata il 14.9.2014, nei termini relativi alla notifica tentata in data 3.9.2014, e completata con il deposito del plico in Comune, con l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario, e con l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento cfr. la relata, e i documenti allegati . Per tali profili, come meglio si dirà, non può pertanto dichiararsi la nullità della intimazione, a causa della eccepita omessa notifica degli atti presupposti. Peraltro, e trattando le eccezioni specificamente proposte avverso l'intimazione, deve escludersi che vi sia un difetto di motivazione di tale atto, poiché esso ha natura meramente riepilogativa di atti già portati a conoscenza del contribuente, e non necessita di alcuna ulteriore motivazione o di alcuna allegazione di ulteriori atti, poiché già conosciuti dalla parte interessata, Parimenti deve escludersi il vizio denunciato, in relazione alla indicazione delle modalità di calcolo degli Interessi applicati. Tanto perché la determinazione degli interessi è prevista dalla legge, e nella specie manca qualunque allegazione che possa permettere anche solo di dubitare che il calcolo non sia stato correttamente eseguito. Quanto alla prescrizione, deve ritenersi che il relativo termine sia quello inerente il singolo credito fatto valere. Per l'irpef e per il canone televisivo il termine è quello decennale, mancando una diversa previsione normativa, e dovendosi pertanto fare riferimento al termine ordinario peraltro è stato affermato da Commiss. Trib. Reg. Puglia Bari Sez. X, Sent. 01/03/2017, numero 682 -in banca dati leggi d’Italia, in motivazione che invero, secondo la lesi ermeneutica prevalente, il credito erariale per la riscossione delle imposte è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art, 2946 cod. civ., non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2348, 4, cod. civ., numero 4 per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad armo o in termini più brevi tanto in ragione del fatto che la prestazione tributaria, attesa l'autonoma dei singoli periodi d'impose o delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, armo per armo, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi Cass, numero 2941/2007, numero 26161/2006, numero 8110/2004. Cassazione civile, sez. VI, 15/01/2014, numero 701 . Da tale principio, pacificamente applicabile sia alle imposte Irpef, Irap e Iva sia al canone Rai . Analogamente deve dirsi per i diritti camerali, per i quali pure manca una diversa previsione normativa, derogatoria rispetto alla regola ordinaria. Trattandosi in maniera specifica delle singole cartelle, la numero omissis nella parte relativa a canoni televisivi è stata allegata come notificata in data 19.06.2009 mediante consegna dell'atto nelle mani di persona di famiglia. E tuttavia di tale relata non è stata prodotta la copia, poiché nella produzione documentale, e in relazione alla indicazione di tale cartella, vi è in realtà produzione documentale inerente altra cartella. Per questa parte il ricorso va pertanto accolto, dal momento che non vi è la prova della notifica dell'atto presupposto alla intimazione, nella specie della cartella, sicché va dichiarata la nullità della intimazione. Quanto alla cartella numero omissis Irpef , essa come eletto è stata notificata in data 10.02.2011 la cartella numero omissis Irpef , come detto, è stata notificata in data 07/08/2012 la cartella numero omissis diritti camerali , come detto, è stata notificata in data 14.09.2014. In questi tre casi deve prendersi atto che non sono stati superati i termini di prescrizione, tra la notifica degli atti presupposti e la notifica della intimazione impugnata, sicché il ricorso va rigettato. Per la tassa automobilistica cartella numero omissis cartella numero omissis , nella parte relativa alla tassa automobilistica va dichiarata la competenza della CTP di Bari, trattandosi di credito che riguarda la Regione Puglia. Analogamente per la cartella numero omissis . Va poi dichiarato il difetto di giurisdizione per cartella numero omissis . Analogamente va dichiarato SI difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito numero omissis . Quanto all'avviso di accertamento, numero omissis , deve prendersi atto che per lo stesso la parte ricorrente ha proposto separato ricorso come indicato a pagina 3, prime due righe, del ricorso . Deriva da tanto che esso non è oggetto della presente impugnazione, dovendosi intendere che le conclusioni siano riferite a tutti gli altri atti, ad eccezione dell'avviso di accertamento richiamato, Le spese possono essere compensate, stante il solo parziale accoglimento del ricorso, e stante il difetto di giurisdizione e di competenza, che riguarda la maggior parte degli atti presupposti. P.Q.M. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Quarta Sezione, visto l'art. 35 del D.Lgs. 546/1992, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede 1 dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle numero omissis per gi avvisi di addebito numero omissis 2 dichiara l'incompetenza per territorio della CTP di Foggia, per essere competente la CTP di Bari, in relazione alle cartelle omissis , nella parte relativa alla tassa automobilistica omissis 3 rigetta il ricorso per le cartelle numero omissis 4 accoglie il ricorso per la cartella nr. omissis e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione in relazione a tale atte. 5 compensa le spese.