Giustizia Amministrativa: best practices per l’invio dei documenti da parte degli Avvocati

Si rammentano le regole che gli Avvocati devono osservare per l'invio dei documenti alla Giustizia Amministrativa, sulla base di quanto stabilito sia dalle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico sia dalle vigenti determinazioni del Segretario generale della Giustizia amministrativa.

Sul Portale Giustizia Amministrativa si rammentano le regole che gli Avvocati devono osservare per l'invio dei documenti alla Giustizia Amministrativa. In particolare, sulla base di quanto stabilito sia dalle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico sia dalle vigenti determinazioni del Segretario generale della Giustizia Amministrativa, si evidenzia che - la dimensione del singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di depositi frazionati - la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia amministrativa non può superare i 30 MB - la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati - i file di dimensioni superiori ai 30 MB , non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle predette regole tecnico-operative, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo. Inoltre, per favorire un più razionale impiego della rete e dello spazio di memorizzazione, si raccomanda di procedere alla scansione dei documenti da inviare alla Giustizia amministrativa in forma leggibile, ma a bassa risoluzione , nonché di utilizzare il formato immagine estensioni jpg, jpeg, gif, tiff, tif esclusivamente per i documenti non di testo, nominandoli singolarmente con una loro sintetica descrizione per facilitarne l’individuazione. Fonte ilprocessotelematico.it