Processo amministrativo: il termine per l’istanza di discussione da remoto non è perentorio

Il termine fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza di cui all’art. 25, comma 4, d.l. n. 137/2020 per l’istanza di discussione da remoto non ha natura perentoria.

Con decreto del 10 novembre 2020, il TAR Emilia Romagna ha rigettato l’opposizione del ricorrente avverso l’ istanza di discussione da remoto avanzata dalla parte controinteressata in data 9 novembre e relativa all’udienza fissata per il 12 novembre. Il ricorrente sosteneva che la domanda di discussione da remoto fosse tardiva in quanto non risultava osservato il termine previsto dall’ art. 25, comma 4, d.l. n. 137/2020 5 giorni liberi prima dell’udienza . Sul punto il TAR ha ritenuto che la norma di cui al comma 4 dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020 vada interpretata nel senso che il termine non è perentorio . Quanto al dedotto impegno professionale del difensore di parte ricorrente presso il Consiglio di Stato con discussione da remoto per altre cause, il TAR ricorda la possibilità di farsi sostituire da altro collega debitamente delegato.

TAR Emilia Romagna, sez. I, decreto 10 novembre 2020 Presidente Migliozzi Visti il ricorso e i relativi allegati Vista l’opposizione proposta dalla parte ricorrente in data 9 /11/2020 in ordine alla richiesta di discussione da remoto da tenersi all’udienza camerale del 12 novembre 2020 avanzata dalla parte controinteressata, in pari data Viste in particolare le ragioni di tale opposizione riconducibili a due circostanze a l’essere la domanda di discussione da remoto tardiva in quanto presentata nella non osservanza di quanto previsto dall’art. 25 comma 4 del d.l numero 137/2020 secondo cui l’istanza di discussione orale di cui al quarto periodo del decreto legge numero 28 del 2020 può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica b l’essere il difensore della parte ricorrente impegnato nello stesso giorno in udienza 12/11/2020 presso il Consiglio di Stato in discussione da remoto per altre cause dal medesimo patrocinate Rilevato che le ragioni poste a sostegno dell’opposizione non appaiono ostative all’accoglimento della richiesta avanzata dalla parte controinteressata in quanto 1 relativamente al punto sub a la norma di cui al comma 4 dell’art. 25 del d.l. numero 137/2020 va interpretata nel senso che il termine fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza non è perentorio 2 con riferimento al punto sub b ben può il difensore farsi sostituire all’udienza camerale da altro collega debitamente a ciò delegato . Rilevato altresì che la controversia introdotta col ricorso di cui all’epigrafe involge situazioni e questioni alquanto delicate sia in punto di fatto che di diritto e tenuto altresì conto degli interessi in essa coinvolti, elementi tutti inclinano a far ritenere quanto mai utile la discussione orale sia pure da remoto della causa P.Q.M. IL Tribunale Amministrativo regionale per l’Emilia Romagna sede di Bologna Sezione I ° così dispone a Rigetta l’opposizione proposta in data 9 novembre 2020 dalla parte ricorrente in ordine alla istanza di discussione orale da remoto avanzata dalla parte controinteressata b dispone la discussione orale da remoto per l’udienza camerale del 12 novembre 2020 della trattazione collegiale dell’incidente cautelare di cui al ricorso numero 655/2020 Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.