



PAT - giurisprudenza | 10 Giugno 2020
La discussione da remoto è un’opzione prevalente rispetto al passaggio in decisione allo stato degli atti
di La Redazione, da ilprocessotelematico.it
La possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio alla memoria prodotta dalla parte avversaria non preclude la discussione orale da remoto della causa in sede cautelare, ove una parte ne abbia fatto domanda. Infatti, l’interesse a sentire le parti ex art. 73, c. 2, c.p.a. è un’opzione assolutamente prevalente rispetto al passaggio in decisione della istanza di sospensiva allo stato degli atti, essendo la discussione orale un’incomprimibile estrinsecazione del diritto di difesa.

(TAR Bologna, sez. I, decreto n. 102/20; depositata il 5 giugno)


Questo quanto stabilito dal TAR Bologna con il decreto n. 102/20, depositato il 5 giugno.
In un contenzioso tra un’azienda USL e una società relativo ad una gara per la fornitura di materiale sanitario, la prima ha avanzato (in relazione alla celebrazione della camera di consiglio) domanda di discussione orale da remoto e la seconda ha presentato opposizione alla predetta istanza sul rilievo che la controparte avesse depositato memoria difensiva e che avesse tempo fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio per replicare alla memoria da lei prodotta.
Decidendo sulla questione, il Tribunale Amministrativo Regionale rileva che, in base ad una coordinata lettura delle disposizioni legislative disciplinanti la trattazione delle istanze cautelari nella sede collegiale della camera di consiglio (d.l. n. 28/2020 e art. 55 c.p.a.) nonché della relativa normativa di applicazione, «deve escludersi che la possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio (art. 55, comma 5, c.p.a.) alla memoria prodotta dalla parte avversaria comporti la preclusione della discussione orale da remoto della causa in sede cautelare, una volta che sia stata presentata domanda di discussione orale». Infatti, l’interesse a sentire le parti ai sensi dell’art. 73, comma 2, c.p.a. appare (alla luce del regime giuridico processuale descritto dalla normativa emergenziale) una opzione assolutamente prevalente rispetto al passaggio in decisione della istanza di sospensiva senza la discussione, ossia allo stato degli atti.
Infatti, sottolinea il TAR, la discussione orale costituisce estrinsecazione del diritto di difesa assolutamente incomprimibile, pertanto non solo è ammissibile ma è consigliabile la discussione orale sia pure da remoto.
Inoltre, l’art. 55 del c.p.a dopo aver previsto al comma 5 che le parti possono depositare memorie fino a due giorni prima della camera di consiglio, al successivo comma 7 prevede che i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta e la trattazione si svolge oralmente.
Chiarito questo, il TAR Bologna rigetta l’opposizione e accoglie l’istanza di discussione orale da remoto proposta dalla società ricorrente.
(Fonte: ilprocessotelematico.it)






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