Udienza telematica senza gli avvocati e profilo d’inammissibilità rilevato d’ufficio

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6 del d.l. n. 18/2020, l’udienza sia svolta telematicamente senza la partecipazione dei difensori, ove il giudice rilevi d'ufficio un profilo di inammissibilità dell’impugnazione, deve assegnare alle parti un termine non superiore ai 30 giorni per il deposito di memorie, riservando la decisione ad altra camera di consiglio.

Così si è pronunciato il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3109/20, depositata il 15 maggio. In un contenzioso relativo al collocamento di un professionista all’interno di una graduatoria definitiva al termine di una procedura interna di selezione verticale, il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti, che non ha potuto indicare alle parti all’udienza pubblica tenutasi il 12 maggio 2020 ex art. 73, comma 3, c.p.a. poiché tale udienza si è svolta in forma telematica senza che vi fosse la partecipazione dei difensori , come prescritto dall’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18/2020, che ha previsto il passaggio in decisione senza che vi sia la discussione orale . Ritenuto, quindi, di fare applicazione della disposizione dell’art. 73 comma 3 c.p.a., dettata per la ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, per cui il giudice riserva la decisione e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie” cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis, Ord., 4 maggio 2020, n. 4644 , il Collegio ha deciso di assegnare alle parti 30 giorni per presentare memorie relative alla questione di inammissibilità rilevata d’ufficio e ha fissato alla data del 30 giugno 2020 la nuova camera di consiglio per la decisione. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza 12 maggio 15 maggio 2020, n. 3109 Presidente Taormina – Estensore Altavista Rilevato che con il presente appello è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione di Lecce, n. 1873 del 2011, che ha respinto il ricorso proposto dal sig. R. C. avverso la graduatoria definitiva della procedura selettiva interna per progressione verticale per l’accesso alla categoria D1 specialista professionale”, indetta dalla Provincia di Lecce con determinazione dirigenziale n. 4084 del 19 dicembre 2008, come rettificata con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2008, approvata con la determinazione dirigenziale n. 3414 del 30 dicembre 2010, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 7° posto, primo dei non vincitori, anziché in posizione utile per la nomina e sottoscrizione del relativo contratto, nonché avverso tutti gli atti preordinati e connessi compresi i verbali della Commissione, le schede di valutazione dei titoli, il bando della procedura, il Regolamento per le procedure selettive interne e il Regolamento dei concorsi e dell’accesso della Provincia di Lecce con il ricorso di primo grado, notificato ai signori Marco Ruggeri, Lucio Colella e Lucio Durante, sono state proposte varie censure di violazione di legge e del bando della procedura nonché di eccesso di potere, con cui in primo luogo è stata contestata l’ammissione alla procedura per specialista professionale” di candidati che prestavano servizio in area C ma non in area tecnica inoltre la illegittimità della la valutazione di titoli di servizio svolti in ambiti estranei all’area tecnica la illegittimità della valutazione da parte della Commissione del periodo di servizio minimo richiesto per l’ammissione alla procedura anche ai fini del punteggio di merito poi si è contestato che i candidati Colella e Durante non avessero allegato alla domanda di partecipazione i titoli solo auto dichiarati, senza alcun riferimento alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, quindi non presentando il documento di identità si è sostenuto, altresì, il difetto di motivazione della Commissione sui punteggi espressi per i titoli e la illegittimità della valutazione del punteggio per il servizio militare del secondo classificato in contrasto con i punteggi indicati nel bando -il giudice di primo grado ha respinto tutte le censure sulla base della esistenza nella pianta organica della provincia di Lecce solo della qualifica di specialista in attività professionali” senza ulteriore distinzione dell’area tecnica ha ritenuto conforme al bando l’assegnazione di un punteggio per il periodo di servizio minimo già considerato ai fini dell’ammissione ha ritenuto corretta la valutazione dei titoli dichiarati sulla base del D.P.R. 445 del 2000 e l’assegnazione del punteggio per il servizio militare al sig. Lucio Colella essendo tale previsione in generale contenuta nelle in disposizioni di rango legislativo la sufficienza della motivazione espressa dalla Commissione con l’attribuzione dei punteggi con l’atto di appello sono state riproposte le censure del ricorso di primo grado deducendo l’erroneità della sentenza impugnata -nel presente giudizio di appello si sono costituite la Provincia di Lecce con atto di forma e la controinteressata Lucia Durante che nella memoria per l’udienza pubblica ha eccepito di non essere la effettiva controinteressata essendo collocata prima in graduatoria e non potendo quindi essere colpita dall’eventuale annullamento per i motivi proposti dal sig. C. ha comunque contestato la fondatezza dell’appello -il 29 gennaio 2013 la parte appellante ha depositato in giudizio atto di motivi aggiunti notificato oltre che alle parti del giudizio di primo grado Provincia di Lecce, Marco Ruggeri, Lucio Colella, Lucia Durante alla signora Maria Chiara Patera il 15 gennaio 2013, con cui ha dedotto che l’attribuzione alla candidata Patera sesta classificata nella graduatoria finale di un punteggio per un titolo, relativo ad un incarico con mansioni superiori, è stata considerata illegittima dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, in un altro giudizio definito con la sentenza n. 1457 del 2012 del avverso cui era stato proposto appello da altra parte n. R.G. 7123/2012 dichiarato perento con decreto del 19 giugno 2018 relativa alla procedura selettiva indetta con la medesima determinazione dirigenziale n. 4084 del 19 dicembre 2008, come rettificata da successiva determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2008, per la qualifica di specialista amministrativo contabile” ha quindi formulato censure relative alla illegittima valutazione di tale titolo anche nella procedura relativa alla graduatoria per specialista professionale” oggetto del presente giudizio -nella memoria depositata per l’udienza pubblica la parte appellante ha insistito per l’accoglimento delle censure proposta con i motivi aggiunti Considerato che con i motivi aggiunti sono state proposte nel presente giudizio d’appello censure nuove non formulate precedentemente in primo grado ed è stata intimata una parte non già precedentemente intimata nel giudizio di primo grado estendendo l’ambito di impugnazione della graduatoria oggetto del giudizio di primo grado -l’art. 104 c.p.a. non consente la proposizione di nuove domande in appello mentre ammette i motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati” i motivi aggiunti in grado d’appello sono dunque ammessi al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado mentre non sono comunque possibili domande nuove ” o articolazioni addizionali della domanda già proposta in primo grado cfr. C.G.A. 4 gennaio 2019, n. 4 -nel caso di specie, sussistono profili di dubbio in ordine all’ammissibilità delle censure proposte in grado di appello, con cui è stato esteso l’oggetto del giudizio di impugnazione, in violazione del diritto di difesa delle parti e in particolare della controinteressata intimata solo in grado di appello -inoltre, a prescindere dalla individuazione del momento di conoscenza o conoscibilità del vizio dedotto da parte dell’appellante, questo non è emerso dalla conoscenza di documenti” prima non disponibili ma dal contenuto di una sentenza, che ha definito un giudizio in cui tale vizio era stato fatto valere, peraltro rispetto ad altra procedura selettiva -il Collegio ha ravvisato, pertanto, un profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti rilevabile d’ufficio, che non ha potuto indicare alle parti all’udienza pubblica del 12 maggio 2020, come prescritto dall’art. 73 comma 3 c.p.a., essendo stata tale udienza svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori, ai sensi dell’art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv. nella legge 27 aprile 2020 n. 24, che ha previsto il passaggio in decisione senza discussione orale” Ritenuto, quindi, di fare applicazione della disposizione dell’art. 73 comma 3 seconda parte c.p.a., dettata per la ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, per cui il giudice riserva la decisione e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie” cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis, Ord., 4 maggio 2020, n. 4644 Ritenuto, pertanto, di assegnare alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di memorie relative alla questione di inammissibilità rilevata d’ufficio, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e di fissare per la decisione la camera di consiglio del 30 giugno 2020 P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Seconda , assegna alle parti trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva. Fissa la nuova camera di consiglio per la decisione alla data del 30 giugno 2020. Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti. Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020 convocata con modalità da remoto.