Difensore allega il modulo di deposito sbagliato: errore scusabile se avvenuto nei primi mesi del PAT

È possibile la rimessione in termini per il deposito dell’atto di ricorso per motivi aggiunti se l’errore da parte del difensore si è verificato pochi mesi dopo l’avvio del PAT.

Lo ha stabilito il TAR Lazio con ordinanza n. 4727/18, depositata il 30 aprile. La vicenda. Nel corso di un procedimento relativo all’annullamento di una determinazione dirigenziale, parte ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito dei motivi aggiunti notificati. Il difensore dell’Associazione ricorrente, infatti, aveva confidato del corretto perfezionamento nel deposito sulla base dell’oggetto del messaggio PEC ricevuto dopo il secondo tentativo effettuato e di essersi accorto soltanto inviando l’istanza di fissazione dell’udienza della mancanza nel fascicolo dei motivi depositati. Errore scusabile. Il TAR Lazio ritiene che, nonostante il mancato deposito sia stato causato dall’allegazione alla PEC di un modulo riguardante un altro ricorso, deve considerarsi il fatto che il difensore non abbia rilevato l’errore confidando nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata che si riferiva all’avvenuta registrazione del deposito. Pertanto, il Collegio, ravvisando nell’errore i requisiti della scusabilità ex art. 37 c.p.a. in quanto verificatosi a pochi mesi dall’avvio del PAT e, quindi, in una fase in cui deve ammettersi la mancanza di dimestichezza degli avvocati con le nuove modalità di gestione degli adempimenti processuali, ha accolto l’istanza di rimessione in termini per il deposito dei motivi aggiunti notificati. Fonte ilprocessotelematico.it

TAR Lazio, sez. II, sentenza 18 aprile 30 aprile 2018, n. 4727 Presidente Amodio Estensore Di Mauro Fatto e diritto Rilevato che, con istanza depositata in data 12 marzo 2018, l’Associazione ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito dei motivi aggiunti notificati in data 15 maggio 2017, con i quali è stata impugnata la deliberazione della Giunta capitolina n. 19 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto Integrazione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 140 del 30 aprile 2015 recante linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione Considerato che il difensore della ricorrente ha affermato - di aver proceduto al deposito telematico dei motivi aggiunti una prima volta il 14 giugno 2017 alle ore 13 13 e di aver ricevuto riscontro negativo dal sistema, con una comunicazione di posta elettronica delle ore 15 07, avente ad oggetto Mancato deposito. motivi aggiunti rg. 1351/17 , nella quale si indicava nei seguenti termini l’errore rilevato E011 Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo. - di aver, quindi, reiterato il deposito alle ore 15 59, ricevendo riscontro dal sistema alle ore 16 33, con un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto Registrazione Deposito. motivi aggiunti rg 1351/17 - di aver confidato nel corretto perfezionamento del deposito telematico, sulla base dell’oggetto del messaggio ricevuto dopo il secondo tentativo di deposito - di essersi tuttavia avveduto soltanto il 12 marzo 2018, nell’inviare l’istanza di fissazione di udienza, dell’assenza, nel fascicolo della causa, dei motivi aggiunti depositati - di aver appurato, a seguito di verifiche, che il mancato deposito è dipeso dal fatto che alla comunicazione di posta elettronica certificata delle ore 15 59 del 14 giugno 2017 era stato allegato, per errore, il modulo relativo ai motivi aggiunti nel giudizio RG 133 del 2017 giudizio avente lo stesso oggetto dell’odierna causa RG 1351 del 2017, e per il quale nella medesima data del 14 giugno 2017 erano stati ugualmente depositati motivi aggiunti contro la deliberazione della Giunta capitolina n. 19 del 2017 Considerato che, sebbene il mancato deposito sia dipeso dall’allegazione alla PEC delle 15 59 di un modulo relativo a un altro ricorso, deve tuttavia tenersi conto della circostanza che il difensore non si è accorto dell’errore perché ha confidato nel buon esito dell’attività svolta e ciò sulla base dell’oggetto della comunicazione di posta elettronica delle 16 33, che si riferiva alla registrazione del deposito, e che seguiva una precedente comunicazione nella quale l’errore riscontrato dal sistema nel primo tentativo di deposito emergeva, invece, sin dall’oggetto Ritenuto che tale errore presenti i requisiti della scusabilità, ai sensi dell’articolo 37 cod. proc. amm., in quanto si è verificato pochi mesi dopo l’avvio del processo amministrativo telematico e, quindi, in una fase nella quale deve ammettersi che gli avvocati potessero non aver ancora acquisito piena dimestichezza con le nuove modalità di gestione degli adempimenti processuali Ritenuto di dover disporre, conseguentemente, la rimessione in termini della ricorrente per il deposito dei motivi aggiunti notificati il 15 maggio 2017 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda accoglie l’istanza di rimessione in termini per il deposito dei motivi aggiunti notificati il 15 maggio 2017.