Processo amministrativo telematico: le sorti del ricorso redatto in formato cartaceo privo di firma digitale

In tema di processo amministrativo telematico il ricorso notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore è nullo per violazione dell’art. 136, comma 2- bis , c.p.a Secondo il Consiglio di Stato la valutazione cambia nel caso in cui il ricorso in appello sia redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e notificato poi alla parte appellata.

Sul punto il Consiglio di Stato con ordinanza n. 56/18, depositata il 4 gennaio. Firma digitale necessaria. Il Consiglio di Stato per verificare la corretta notificazione del ricorso ha osservato, in primo luogo, che l’atto di appello è stato notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non essendo stato firmato digitalmente mediante l’utilizzo del formato PAdES è nullo . La nullità del ricorso discende dalla violazione del combinato disposto dell’art 136, comma 2- bis , c.p.a. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici e dell’art. 9, comma 1, d.p.c.m. n. 40/2016 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico . Secondo i citati articoli l’appello deve avere la forma risultante da un’estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES . Nullità o irregolarità? Ciò premesso Palazzo Spada ha evidenziato che, invece, il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo . Il Consiglio di Stato ha precisato che anche se questa seconda situazione non rispetta le modalità di redazione previste dalle norme in materia, non si ravvisa in un’ipotesi di nullità, per il fatto che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo tipico. Ciò In quanto è certa la paternità e piena l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese a cui consegue la sola esigenza della regolamentazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato. Per questi motivi il Consiglio di Stato ha disposto la rinnovazione dell’atto d’appello mediante redazione con le modalità formali prescritte e la successiva notifica alle altre parti, rinviando la discussione della causa.

Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 19 dicembre 2017 – 4 gennaio 2018, n. 56 Presidente Saltelli – Estensore Maggio Considerato che a l’atto di appello è stato notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non essendo stato firmato digitalmente mediante l’utilizzo del formato PAdES è nullo per violazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. a tenore del quale [] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale e dell’art. 9 Atti delle parti e degli ausiliari del giudice , comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico in base al quale gli atti processuali sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD , norme il cui combinato disposto vuole che l’appello, atto processuale introduttivo del giudizio di secondo grado, abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES b il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ. e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ , essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 24/11/2017, n. 5490 Sez. IV, 4/4/2017 n. 1541 c per l’effetto, ai sensi dell’art. 44, comma 2, Cod. proc. amm., va disposta la rinnovazione del ricorso in appello mediante redazione con le modalità formali dell’art. 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e successiva notificazione alle altre parti del giudizio P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , dispone, nei sensi di cui in motivazione, la rinnovazione dell’atto di appello e la successiva notifica alle altre parti fino al 31 gennaio 2018, rinviando per la discussione della causa alla pubblica udienza del 3/5/2018.