Prova della notifica via PEC del ricorso: necessario allegare i documenti notificati in formato “cliccabile”

Secondo il TAR Napoli, non è sufficiente l’inserimento nel fascicolo informatico della sola scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna ai fini della prova in giudizio della notifica del ricorso a mezzo PEC.

Così ha deciso il TAR Napoli con ordinanza n. 581/17 depositata il 19 aprile. Il caso. Ai fini della prova in giudizio dell’avvenuta notifica del ricorso a mezzo PEC, la parte ricorrente ha depositato la scansione per immagini della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna non allegando, però, in originale informatico, i documenti trasmessi via PEC. La ritualità della notifica PEC del ricorso. Considerato che, ex art. 14, comma 3, d.P.C.M. n. 40/2016, per provare la notifica a mezzo PEC le ricevute di avvenuta consegna devono contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, il TAR Napoli ritiene che, nel caso di specie, sorgano dei dubbi in merito alla regolare costituzione del contraddittorio non essendo possibile comprendere quale dei due ricorsi presenti nel fascicolo informatico uno privo di firma digitale e l’altro invece provvisto di sottoscrizione digitale sia effettivamente stato notificato alla controparte. Il ricorrente, pertanto, deve comprovare la ritualità della notifica del ricorso mediante trasmissione informatica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con allegati i documenti notificati via PEC in formato cliccabile e verificabile dal Collegio . Fonte www.ilprocessotelematico.it

TAR Napoli, sez. I, ordinanza 19 aprile 2017, n. 581 Presidente Veneziano Estensore Di Vita Rilevato che - il ricorso in trattazione ha ad oggetto la richiesta di condanna dell’intimata amministrazione al pagamento del compenso revisionale di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente al contratto stipulato in data 6 settembre 2010 per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmabile e non programmabile, del verde pubblico della città di Caserta - nel fascicolo informatico sono presenti n. 2 ricorsi, entrambi datati 20 marzo 2017, dei quali il primo privo di firma digitale del difensore depositato il 29 marzo 2017 ed il secondo provvisto di sottoscrizione digitale depositato il 10 aprile 2017 - a comprova dell’avvenuta notifica, parte ricorrente ha depositato scansione per immagini della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna dell’impugnazione trasmessa via p.e.c. al Comune di Caserta - l’amministrazione locale non si è costituita in giudizio Considerato che - ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.P.C.M. n. 40/2016, ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo p.e.c., le ricevute di avvenuta consegna devono contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato - sussistono dubbi in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio poiché, non essendo stati allegati in originale informatico i documenti trasmessi via p.e.c. all’amministrazione, non è possibile comprendere quale dei due ricorsi indicati in premessa sia stato notificato all’ente locale Ritenuto che - occorre invitare la parte ricorrente a comprovare la ritualità della notifica del ricorso ai sensi del citato art. 14 del D.P.C.M. n. 40/2014 mediante trasmissione informatica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con allegati i documenti notificati via p.e.c. al Comune di Caserta in formato cliccabile e verificabile dal Collegio - qualora non risulti notificato il ricorso sottoscritto con firma digitale depositato al fascicolo informatico il 10 aprile 2017 , parte ricorrente provvederà a regolarizzare detta notifica entro il 10 maggio 2017 e al successivo deposito entro il 20 maggio 2017 con le modalità descritte dal D.P.C.M. n. 40/2016 - la disposta regolarizzazione non dà luogo ad elusione dei termini decadenziali, controvertendosi in materia di diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva di questo T.A.R. ai sensi dell’art. 133, lett. e , n. 2 del c.p.a. Riservata ogni altra valutazione in ordine alla domanda cautelare e alle spese della presente fase processuale, si rinvia la causa alla camera di consiglio indicata in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Prima - ordina alla parte ricorrente di provvedere alla regolarizzazione della notifica nei termini indicati in parte motiva - rinvia in prosieguo la causa alla camera di consiglio del 7 giugno 2017. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.