Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per il decorso del termine dilatorio “a ritroso” dall’udienza camerale

Il decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale ex art. 55, comma 5, c.p.a. è subordinato al deposito di copia cartacea del ricorso.

Il TAR Lazio si è pronunciato in merito al ricorso proposto da una società per l’annullamento, previa sospensione, di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obbligo di deposito della copia cartacea. Osserva il Tribunale che l’art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016 convertito in l. n. 197/2016 ha introdotto, per le controversie per le quali si applicano le disposizioni del PAT, l’obbligo, per tutto il 2017, di depositare in giudizio almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Come precisato dal Consiglio di Stato ordinanza 3 marzo 2017, n. 880 , il deposito della copia cartacea è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale ex art. 55, comma 5, c.p.a. cinque in caso di termini dimidiati . Ne deriva l’impossibilità di fissare un’udienza prima dell’inizio del decorso di tale termine nel caso in cui l’udienza sia stata già fissata, il ricorso cautelare viene trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del temine citato . Rileva il TAR che nel caso in esame non è ancora decorso il termine per la trattazione dell’istanza cautelare che, quindi, viene rinviata alla camera di consiglio. Fonte www.ilprocessotelematico.it

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