Inammissibile il ricorso se non viene depositato in forma di documento informatico

Il TAR si è pronunciato in merito all’ammissibilità del deposito di una copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico al quale non risulta allegata la procura alle liti.

Il caso. In una controversia avente ad oggetto un decreto di annullamento in autotutela, il TAR Campania n. 213/2017, sez. Salerno, si è pronunciato in via preliminare sulla validità del ricorso presentato dalla ricorrente. Inammissibile il deposito di copia informatica per immagine del ricorso. Osserva il Tribunale che parte ricorrente ha omesso di depositare il ricorso in forma di documento informatico, come prescritto dall’art. 9 d.P.C.M. n. 40/2016, limitandosi a depositare una copia informatica per immagine dell’atto in formato analogico. Non ha, inoltre, allegato alcuna procura alle liti come richiesto, invece, dall’art. 8, comma 3, d.P.C.M. n. 40/2016 che considera tale procura apposta in calce all’atto cui si riferisce - quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce - quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce. La procura ad litem risulta, infatti, allegata, in semplice fotocopia, esclusivamente alla copia di cortesia” depositata in violazione del termine ex art. 45, comma 1, c.p.a La dichiarazione di asseverazione ex art. 22 CAD, infine, non risulta riferibile alla procura, poiché questa non è stata depositata alla data della suddetta dichiarazione né ad essa allegata. Il TAR, pertanto, considerato che le comunicazioni di cortesia” puntualmente inviate dall’Ufficio giudiziario allo scopo di segnalare le carenze rilevate non hanno ricevuto alcun riscontro da parte della ricorrente neanche con riferimento alle eventuali difficoltà operative connesse all’avvio del processo amministrativo telematico, dichiara il ricorso inammissibile. fonte ilprocessotelematico.it

TAR Campania, sez. I – Salerno, sentenza 24 gennaio – 6 febbraio 2017, n. 213 Presidente Sabbato – Estensore Fedullo Rilevato preliminarmente che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 ter, delle norme di attuazione del cod. proc. amm., salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1” Rilevato sempre in via preliminare che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico , salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD” Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, D.P.C.M. cit., la procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale” e nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale” Evidenziato, con specifico riferimento al ricorso in esame, che - la parte ricorrente ha omesso di depositare il ricorso nella forma prescritta di documento informatico, limitandosi a depositare una copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico - alla copia informatica del ricorso in formato analogico non risulta allegata alcuna procura alle liti, secondo le modalità stabilite dall’art. 8, comma 3, D.P.C.M. cit., ai sensi del quale la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce a quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità elematiche unitamente all'atto a cui si riferisce b quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce” - la procura ad litem è allegata, in semplice fotocopia, esclusivamente alla copia di cortesia” del ricorso depositata solo in data 18.1.2017, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., dimezzato ai sensi dell’art. 120, comma 3, in relazione all’art. 119, comma 2, del medesimo codice - la dichiarazione di asseverazione depositata in data 17.1.2017, a prescindere da ogni valutazione concernente la sua conformità al relativo schema normativo, non è riferibile alla procura, pur espressamente menzionata, non risultando questa depositata alla data della suddetta dichiarazione né allegata a quest’ultima Ritenuto in conclusione che, per le ragioni illustrate, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile Rilevato altresì che le menzionate carenze sono state puntualmente segnalate da questo Ufficio giudiziario, con apposite comunicazioni di cortesia”, alla parte ricorrente, la quale non vi ha comunque posto rimedio, né ha indicato alcuna concreta e specifica ragione atta a giustificarle, nemmeno con riferimento alle eventuali difficoltà operative connesse all’avvio del processo amministrativo telematico Ritenuta nondimeno la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 32/2017, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.