Il PAT è ormai obbligatorio, ma la Regione si ostina ad usare la fotocopiatrice

Il deposito di copie digitali per immagini di atti, che invece dovrebbero essere redatti in formato di documento informatico, è in violazione della disciplina del processo amministrativo telematico. E’ incorsa in tale errore la Regione Calabria, motivo per cui l’atto di costituzione è nullo.

Così si è espresso il TAR Calabria con l’ordinanza n. 33/17 depositata il 26 gennaio. Il caso. Una società per azioni chiedeva al TAR l’annullamento previa sospensione dell’efficacia di una nota della Regione Calabria, con la quale si comunicava l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per la realizzazione di un impianto di valorizzazione. L’atto costitutivo è nullo. Il deposito del ricorso era avvenuto in data 11 gennaio 2017, motivo per il quale esso è sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico. A tale proposito, però, il TAR rileva come la costituzione della Regione Calabria non sia conforme al modello stabilito dalla legge. Essa, infatti, ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo e della procura conferita dal Presidente della Regione , mentre gli atti delle parti dovrebbero essere redatti in formato di documento informatico dotato di firma digitale, come stabilito dagli artt. 136, comma 2- bis , c.p.a. e 9, comma 1, dm n. 40/2016. La mancanza della firma digitale, poi, rende impossibile verificare la paternità dell’atto costituivo, il quale è nullo mancando dei requisiti formali il che vuol dire, ovviamente, che è nulla anche la costituzione della Regione. Le valutazioni di merito del TAR. Nel caso di specie, comunque, con valutazione basata su cognizione sommaria, il Tribunale ritiene che il ricorso sia suscettibile di prognosi favorevole. Per questi motivi l’istanza della società viene accolta e viene fissata la discussione nel merito.

TAR Calabria, sez. I, ordinanza 25 gennaio 2017 – 26 gennaio 2017, n. 33 Presidente Iannini – Estensore Tallaro Visti il ricorso e i relativi allegati Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'art. 55 c.p.a. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Rilevato che il ricorso è stato depositato l’11 gennaio 2017 e pertanto esso è sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico Ritenuto, alla stregua di tale elemento temporale, che la costituzione della Regione Calabria non sia conforme al modello stabilito dalla legge, in quanto tale amministrazione a ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale b ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 Ritenuto che nel caso di specie l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo art. 156, comma II c.p.c. , in quanto a la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso b non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta Ritenuto, pertanto, che la costituzione sia nulla Ritenuto, alla cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, che il ricorso sia suscettibile di prognosi favorevole, in quanto la mancata corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione per il geologo e il professionista con comprovata esperienza nel campo degli impianti elettrici e dell’automazione non appare essere causa di esclusione del concorrente Ritenuto, pertanto, che i provvedimenti impugnati debbano essere sospesi, siccome richiesto dalla parte ricorrente in via cautelare Ritenuto, nondimeno, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima a accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati. b fissa per la discussione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2017 c compensa le spese della presente fase di giudizio. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.