Offerta telematica in un file troppo pesante... ma nessuna esclusione

Quante volte, nonostante una norma che riconosce un certo potere, il sistema informatico che occorre utilizzare pone degli ostacoli, per così dire tecnici che si possono trasformare in limitazioni o possibili alterazioni della par condicio o della parità delle armi a seconda del campo nel quale ci muoviamo o, ancora, pregiudicare situazioni giuridiche soggettive come nel caso di una trascrizione o della partecipazione ad una selezione universitaria ?

Busta troppo pesante. Ed è proprio a questa fattispecie che deve essere ricondotto il caso esaminato e deciso dalla sentenza del TAR Toscana con la sentenza del 24 ottobre 2016, n. 1524. Ed infatti, era accaduto che una pubblica amministrazione avesse inviato lettere d’invito con le quali aveva indetto una procedura ristretta con modalità telematica, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’esecuzione di alcuni lavori avvalendosi della piattaforma START e, cioè, il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana . Orbene, da quel che risulta, secondo la lettera d’invito, l'offerta doveva essere contenuta in un file delle dimensioni massime di 20 mb e in proposito la stazione appaltante, rispondendo ad un quesito posto [ ] precisava che il concorrente dovrà redigere relazione max 3 pagine ed eventuali elaborati grafici allegati, pertanto non vi sono limiti quantitativi agli elaborati. Rimane il limite dei 20 Mb in quanto deve essere un unico file” . Sennonché, era accaduto che un'impresa che poi sarebbe stata l'aggiudicataria dei lavori avesse superato quel limite e che una concorrente avesse proposto ricorso lamentando la violazione della lex specialis . Nessuna esclusione. Per il TAR Toscana, però, il motivo di ricorso non coglie nel segno per più ragioni. In primo luogo, non era risultato provato che il chiarimento della stazione appaltante fosse stato conosciuto da tutte le imprese concorrenti non essendo stato pubblicato. In secondo luogo, poi, i giudici amministrativi si sono richiamati al principio giurisprudenziale secondo cui in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento delle dimensioni dell’offerta non rileva se in forma cartacea o digitale non può costituire, di per se motivo, per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non vi si sia attenuta Cons. di Stato n. 3677/12 T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 344/16 T.A.R. Emilia-Romagna n. 1242/14 . In terzo luogo, infine – e soprattutto, direi – per il TAR non risultava dimostrato che la maggiore ampiezza del file utilizzato dalla controinteressata abbia determinato la possibilità di una più incisiva illustrazione dell’offerta a cui di conseguenza sarebbe stata, per tale sola ragione, attribuito il miglior punteggio . Quest'ultimo passaggio mi sembra quello più significativo nell'attuale contesto storico tecnologico” dove molto spesso si sollevano eccezioni per lamentare difformità dal modello previsto senza accorgersi però che quelle difformità non creano nessuna lesione ai beni giuridici che le norme intendono tutelare. Ma in quello stesso contesto si ricorre molto spesso anche in modo surrettizio e talvolta incolpevole a chiusure” giustificate con indimostrate imprescindibili ragioni tecniche” che condizionano il modo di essere delle situazioni giuridiche soggettive.

TAR Toscana, sez. I, sentenza 12 – 24 ottobre 2016, numero 1524 Presidente Pozzi – Relatore Massari Premesso che - l’Unione dei Comuni della Garfagnana, con lettera d’invito dell’8 luglio 2016, indiceva una procedura ristretta con modalità telematica, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’esecuzione dei lavori di ripristino del movimento franoso in Camporgianolotto numero 4” - l’offerta tecnica, secondo la lettera d’invito, doveva essere contenuta in un file delle dimensioni massime di 20 mb e in proposito la stazione appaltante, rispondendo ad un quesito posto dalla stessa ricorrente precisava che il concorrente dovrà redigere relazione max 3 pagine ed eventuali elaborati grafici allegati, pertanto non vi sono limiti quantitativi agli elaborati. Rimane il limite dei 20 Mb in quanto deve essere un unico file”, - la ricorrente si atteneva a tale limite, peraltro rispettato da tutte le altre imprese concorrenti ad eccezione dell’aggiudicataria, ma all’esito delle valutazioni compite dal seggio di gara si classificava al secondo posto della graduatoria provvisoria, pur avendo presentato la migliore offerta economica - il contratto veniva aggiudicato in favore del RTI Del Debbio s.r.l. disponendo, altresì, la consegna dei lavori in via d’urgenza ex art. 32, co. 8, d.lgs. numero 50/2016 - la ricorrente è insorta contro tale atto chiedendone l’annullamento, previa sospensione, deducendo la violazione della par condicio tra i concorrenti per avere l’aggiudicataria violato il limite fissato dalla legge di gara in ordine alle dimensioni del file contenente l’offerta, - nell’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata considerato che - come rilevato da controparte il chiarimento menzionato dalla ricorrente non risulta pubblicato sul sistema telematico START e, dunque, non poteva essere conosciuto dagli altri concorrenti e, comunque, tale limite non era imposto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara - inoltre è consolidato ormai l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento delle dimensioni dell’offerta non rileva se in forma cartacea o digitale non può costituire, di per se motivo, per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non vi si sia attenuta Cons. di Stato sez. V, 21 giugno 2012 numero 3677 T.A.R. Abruzzo, L'Aquila,1 giugno 2016 numero 344 T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I 18 dicembre 2014 numero 1242 - in ogni caso non risulta dimostrato che la maggiore ampiezza del file utilizzato dalla controinteressata abbia determinato la possibilità di una più incisiva illustrazione dell’offerta a cui di conseguenza sarebbe stata, per tale sola ragione, attribuito il miglior punteggio - d’altra parte neppure la legge di gara sembra suscettibile di univoca interpretazione riferendo alternativamente il limite in parola ad esempio all’offerta economica, alla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa i requisiti di ordine generale” dovendo perciò le norme del bando essere interpretate secondo il senso fatto palese dal loro testo e non ricercando significati impliciti ed assegnando la prevalenza la principio del favor partecipationis e all’affidamento dei concorrenti ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2016 numero 1889 T.A.R. Emilia-Romagna, Parma 30 giugno 2016 numero 223 ritenuto che - il ricorso risulta perciò, per tali profili, sprovvisto di fondamento mentre gli altri motivi, una volta che sia confermata l’aggiudicazione si palesano inammissibili per carenza di interesse - in ogni caso, per le ragioni già esposte, non può ritenersi che il sistema di gara attraverso la piattaforma START abbia alterato gli esiti della procedura dal momento che, a fronte dell’inesistenza di una clausola di esclusione, il sistema non avrebbe potuto rifiutare di caricare” un file di dimensioni maggiori di quelle indicate nella lettera d’invito, spettando alla commissione di gara ogni valutazione in merito - in conclusione il ricorso va rigettato seguendo le spese di giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.000, 00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.