La notifica via PEC nel PAD è rinnovabile per un errore scusabile, dovuto alla prassi ed al diritto incerti

Il TAR Veneto aveva già elaborato una terza tesi sulla sanabilità della notifica via PEC n. 369/15 con la costituzione delle parti e con la pronuncia in commento chiarisce ulteriormente il concetto, riconoscendo che l’incertezza delle regole e della prassi giurisprudenziale in materia origina un errore scusabile che giustifica una remissione in termini, per rinnovarla nelle forme ordinarie, entro un termine perentorio.

È questo il nuovo sviluppo sulla contrastante prassi in materia apportato, con detto principio di diritto, dal TAR Veneto, sez. Terza, con le identiche ordinanze collegiali nn. 1015 e 1016 depositate l’8 ottobre 2015. Il caso . Si tratta della classica impugnazione della revoca della patente in cui la Prefettura di Treviso ed il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sono restati contumaci. Il ricorso è stato notificato via PEC ed il TAR, vista l’incertezza normativa e della giurisprudenza sul punto, ha deciso come sopra optando per la rinnovazione della notifica. Prassi contrastante. Come è noto, in base al disposto di cui all’art. 16- quater , comma 3- bis, d.l. n. 179/12, è esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16- quater , in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo . Queste norme, però, non sono state interpretate in modo concorde ed unanime dalla giurisprudenza amministrativa, tanto che, come sopra ricordato, si sono creati 3 distinti orientamenti quello seguito dal TAR Veneto sulla sanabilità del vizio, quello sull’inammissibilità della notifica via PEC, considerata, in assenza di detto Regolamento, come tanquam non esset TAR Campania n. 3467/15, Lazio n. 396/15, Bari n. 299/15, Lecce n. 2144/14 e Piemonte n. 33/15 e quello che la considera valida TAR Calabria n. 183/15 . Si sono registrati spesso anche contrasti in seno agli stessi TAR che hanno affermato contemporaneamente tesi opposte o mutato orientamento TAR Lazio n. 9492/15 e n. 11808/14 che aderiscono a questa ultima tesi, mentre l’orientamento prevalente del TAR è considerarla inammissibile . Infine, poche settimane fa, il CdS n. 4270/15 ha sancito, invece, l’immediata applicabilità degli artt. 1 e 3 bis, L. n. 53/94, novellata dalla L. n. 183/11, al PAD anche in assenza di dette regole tecniche. Rinnovabilità della notifica. Per il TAR Veneto questa incertezza rileva una pacifica ipotesi di errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., che così dispone il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto . Ergo il ricorrente potrà rinnovare, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la notifica del ricorso secondo le modalità ordinarie .

TAR Veneto, sez. III, ordinanza 7 – 8 ottobre 2015, n. 1016 Presidente Settesoldi – Estensore Ricchiuto Fatto e diritto Rileva preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’articolo 73 c.p.a., come da verbale, che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994. Come è noto, in base al disposto di cui all’articolo 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, è esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento ovvero i commi 2 e 3 del medesimo articolo 16-quater , in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo. Sulla base della disposizione così richiamata si sono pronunciati in termini di inammissibilità del ricorso alcuni Tribunali amministrativi Tar Puglia-Lecce, III, 2144/2014 Tar Piemonte I, 33/2015 e recentemente anche dal Tar Lazio, III-Ter n. 396/2015 e Tar Puglia-Bari, II, n,. 299/2015 , mentre altri consessi hanno formulato conclusioni diverse, ritenendo l’ammissibilità anche nel processo amministrativo della notifica mediante PEC Tar, Calabria, n. 183 del 4.2.2015 e precedentemente Tar Lazio, III, n. 11808/2014 . Ne consegue che, in considerazione dell’inesistenza di un indirizzo unanime è possibile ricondurre la fattispecie in esame alle ipotesi in cui, in base al disposto di cui all’articolo 37 c.p.a., è consentito al giudice disporre la rimessione in termini della parte per errore scusabile conformemente ad analoga richiesta presentata nel corso dell’odierna Camera di Consiglio. Dispone, infatti, l’articolo 37 che Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”. Ritenuto che l’incertezza normativa è suscettibile di avallare il riconoscimento dell’errore scusabile e, quindi, la possibilità di rimettere in termini la parte Considerato che ricorrendo nella fattispecie le suddette condizioni, in applicazione dell’articolo 37 c.p.a., è quindi possibile consentire la rinnovazione, entro un termine perentorio, della notifica del ricorso secondo le modalità ordinarie Ritenuto, pertanto, che è possibile disporre che parte ricorrente, senza alcun pregiudizio in tema di decadenza, provveda alla rinnovazione della notifica del presente ricorso entro il termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria della Sezione. Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone, per le ragioni sopra esplicitate, la rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notificazione a cura della parte ricorrente nel termine indicato in parte motiva. Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite.