Ricorso al TAR notificato via PEC: la mancata autorizzazione non è un ostacolo

Il processo amministrativo tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in un processo telematico per questo, può ritenersi ammissibile il ricorso notificato via PEC, anche in assenza dell’autorizzazione presidenziale.

Lo ha affermato il Tar Lazio nell’ordinanza n. 9492, depositata il 15 luglio 2015. Il caso. Nel febbraio 2014, il Tar Lazio accoglieva un ricorso per l’ottemperanza proposto da un avvocato e ordinava al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere al pagamento della somma ancora dovuta al legale in forza di un giudicato. Inoltre, nominava, in caso di perdurante inadempimento del Ministero per più di 30 giorni, un Commissario ad acta per provvedere, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento entro i 60 giorni successivi. A causa della perdurante inerzia sia del Ministero che del Commissario, l’avvocato proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo al Tar di adottare ogni provvedimento ulteriore al fine di sollecitare il Commissario ad acta . Notifica telematica senza autorizzazione. Il Tar Lazio rileva che il ricorso del legale è stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata in assenza dell’autorizzazione presidenziale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile . Tendenza irreversibile. Tuttavia, nonostante tale mancanza, i giudici amministrativi ritengono il ricorso ammissibile a tal fine, richiamano la recente pronuncia n. 2682/2015 del Consiglio di Stato, la quale aveva affermato che la notifica di atti processuali a mezzo PEC, da parte dell’avvocato, deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata, anche in assenza dell’autorizzazione presidenziale, in quanto il processo amministrativo tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in un processo telematico . Perciò, ritenendo necessario chiedere al MEF ed al Commissario una relazione per chiarire le ragioni che hanno causato la mancata esecuzione di quanto precedentemente deciso, il Tar Lazio ordina all’Amministrazione ed al Commissario di adempiere a tale onere entro 60 giorni.

TAR Lazio, sez. II, ordinanza 20 maggio – 15 luglio 2015, n. 9492 Presidente D’Agostino – Estensore Polidori Considerato che questa Sezione con la sentenza n. 1318 in data 3 febbraio 2014 ha accolto il ricorso per l’ottemperanza proposto dal ricorrente e, per l’effetto, ha A ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere, entro il termine di sessanta giorni al pagamento delle somme ancora dovute al ricorrente in forza del giudicato discendente dalla sentenza in epigrafe indicata B nominato, per il caso di perdurante inadempimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze oltre il predetto termine di 30 giorni, un Commissario ad acta, nella persona del responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di provvedere, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento, entro i successivi 60 giorni C condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla rifusione delle spese di giudizio, liquidati in euro 200,00 Considerato che l’avvocato A.L.M. - a fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione e dello stesso Commissario ad acta - con il presente ricorso propone reclamo, ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., chiedendo a questo Tribunale di adottare ogni provvedimento ulteriore al fine di sollecitare il Commissario ad acta a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 15503/12 Considerato, in via preliminare, che il presente ricorso - pur risultando notificato a mezzo di posta elettronica certificata PEC , in assenza della autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. - deve ritenersi ammissibile in quanto, secondo la più recente giurisprudenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682 , la notifica di atti processuali a mezzo PEC, da parte dell’avvocato, deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata pur in assenza della predetta autorizzazione presidenziale perché il processo amministrativo tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in un processo telematico Considerato che - tenuto conto di quanto precede - il Collegio ritiene necessario richiedere sia all’Amministrazione intimata sia al Commissario ad acta, una dettagliata relazione di chiarimenti sulle ragioni che hanno determinato la mancata esecuzione degli ordini contenuti nella predetta sentenza di questa Sezione n. 1318 in data 3 febbraio 2014 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda , ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Commissario ad acta di fornire i chiarimenti indicati in motivazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione/notifica della presente ordinanza. Fissa, per la prosecuzione del giudizio, l’udienza in camera di consiglio del 7 ottobre 2015.