PEC valida anche senza firma elettronica: basta la ricevuta completa di avvenuta consegna

La sentenza annotata sancisce che l’invio mediante PEC di istanze e dichiarazioni a un’amministrazione è da considerarsi valido ad ogni effetto di legge, anche in assenza della firma digitale, qualora le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Ciò avviene ogni qualvolta che il gestore della PEC rilascia una ricevuta che attesti la corretta trasmissione del documento ricevuta completa di avvenuta consegna ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica della PEC, rectius del documento.

È quanto sancito dal Tar Campania con la sentenza n. 1450/15, depositata il 10 marzo sono palesi le ripercussioni dato che spesso nei bandi di concorso, nelle manifestazioni di pubblico interesse e nei moduli d’istanza è richiesta espressamente la firma digitale, pena l’inammissibilità della domanda. Il caso. Un Comune presentava istanza di finanziamento nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 fondi strutturali europei per la realizzazione di progetti di recupero integrato ambientale e paesaggistico P.I.R.A.P. , nel periodo dall’01/08 all’11/10/13,per il miglioramento della sentieristica comunale quattro sentieri . Il progetto era incluso nella graduatoria, prima provvisoria poi definitiva, delle istanze non ricevibili tutti i relativi gravami furono respinti. L’istanza era stata rigettata perché la PEC, con cui era stata trasmessa assieme a tutti i relativi e dovuti allegati, era priva di firma elettronica. Il Comune, impugnando tutti i provvedimenti di rigetto, contestò che la firma non era dovuta per i motivi indicati in epigrafe perchè gli allegati erano stati firmati dal Sindaco e perchè la loro corretta ricezione è stata riscontrata dall’Ente regionale mediante una ricevuta completa generata dal gestore della loro PEC. Il Tar, riscontrando la validità della PEC e la non necessità della firma elettronica, ha accolto il ricorso, annullato i provvedimenti impugnati e condannato la Regione alla refusione delle spese di lite. Differenze tra PEC e firma elettronica. La legge li considera due strumenti diversi e questa ultima serve solo ad attribuire la paternità giuridica del documento al suo autore . La firma elettronica è sempre necessaria? No, perché il nostro ordinamento prevede, solo a certe condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili. In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato . Questa tesi è suffragata dal testo degli artt. 65 e 71 d.lgs. n. 82/05 Codice dell’amministrazione digitale e 61 dpcm del 22/02/13 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali il riconoscimento delle credenziali di accesso e soprattutto l’invio della PEC ex art. 65, comma 1, lett. c – bis, d.lgs. n. 82/05, richiedendo la ricevuta completa ex art. 1, comma 1, lett. i , dm del 02/11/05 pubblicato in G.U. n. 266/05 , sostituisce la firma elettronica. Infatti la ricevuta completa di avvenuta consegna, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario , contiene tutti i dati di certificazione ed il messaggio originale. Nella fattispecie era stata generata dalla PEC della Regione, perciò, essendo stati rispettati detti parametri, la firma elettronica non era necessaria e la PEC era valida. Per mero tutiorismo si ricordi che il sistema genera anche una terza ricevuta quella di presa in carico si pone tra l’accettazione e la ricezione della PEC . La firma del Sindaco surroga quella elettronica. Il modulo della domanda non era stato firmato, ma le quattro note denominate istanza di istanza di finanziamento” erano state firmate dal Vicesindaco quale rappresentate legale dell’ente ed anche gli altri documenti allegati erano stati firmati dal rappresentante legale del Comune istante dal testo emerge che la firma era del Sindaco non può essere negata, perciò, la paternità del documento riconducibile alla PA istante. Ergo da tutti questi elementi il Tar ha desunto la validità della PEC ed accolto il ricorso nei termini sopra indicati.

Tar Campania, sez. III, sentenza 8 gennaio – 10 marzo 2015, n. 1450 Presidente Guadagno – Estensore Graziano Fatto e diritto 1.1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Terzigno impugna i provvedimenti in data 11.4.2014 con i quali la Regione Campania, decidendo sulle istanze di riesame dal medesimo presentate avverso il provvisorio inserimento nell’elenco delle istanze non ricevibili, è stata confermata la motivazione di esclusione della domanda prodotta dall’Ente per la realizzazione di progetti di recupero integrato ambientale e paesaggistico P.I.R.A.P. nel periodo dall’1.8.2013 all’11.10.2013, Misura 313, finalizzato al miglioramento della sentieristica comunale relativamente a quattro sentieri. La gravata esclusione è stata disposta poiché le quattro domande in questione non sarebbero state firmate dal richiedente. 1.2. Alla Camera di Consiglio del 24.7.2014 dedicata alla trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione accoglieva la domanda di sospensiva motivando diffusamente il fumus boni iuris del ricorso con Ordinanza cautelare n. 1283 del 25.7.2014. Si costituiva la Regione Campania con decreto di incarico prodotto il 9.7.2014 di poi depositando il 25.11.2014 una relazione istruttoria della competente UOD ed altri documenti. Il Comune ricorrente produceva memoria per il merito il 6.12.2014 unitamente ad altri atti. Alla pubblica Udienza dell’8 gennaio 2015 sulle conclusioni delle parti il gravame p stato ritenuto in decisione. 2.1. Deve il Collegio confermare la delibazione di fondatezza dell’azione già funditus tratteggiata nella sede monitoria, rilevando la fondatezza dell’unico motivo di ricorso, con il quale il Comune di Terzigno, rubricando violazione e falsa applicazione del bando relativo al P.S.R. Campania 2007 – 2013, violazione del D.Lgs. n. 82/2005 ed eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, lamenta che gli impugnati quattro decreti reiettivi delle domande di riesame non abbiano tenuto conto di tutte le argomentazioni svolte dall’Ente locale, nelle quali si evidenziava che la volontà di partecipazione del medesimo alla misura per cui è causa, risultava idoneamente espressa mediante la sottoscrizione tradizionale della nota denominata istanza di finanziamento”, con la quale si trasmetteva alla Regione, oltre al formulario di presentazione, il progetto esecutivo e ben 7 documenti allegati, tutti regolarmente firmati dal Sindaco p.t., legale rappresentante dell’Ente. I punto di diritto inoltre il Comune esponente deduce la violazione dell’art. 65 comma 1, lett. c del D.lgs. 7.3.2005 n. 82 nella parte in cui sancisce che l’invio mediante posta elettronica certificata di istanze e dichiarazioni a un’amministrazione è da considerarsi valido ad ogni effetto di legge, anche in assenza della firma digitale, qualora le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò si attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Nel caso di specie, dalla produzione versata i atti emergerebbe che la documentazione inerente l’istanza di finanziamento, nonché quest’ultima, è stata inviata dal Comune alla Regione a mezzo pec ed è stata riscontrata dall’Ente regionale mediante una ricevuta completa. 2.2. Ritiene il Collegio che appare risolutiva la soluzione del punto di diritto in ordine all’invocata idoneità della trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento mediante impiego del sistema della posta elettronica certificata a surrogare la stessa sottoscrizione delle domande medesime. Orbene, come esattamente deduce il Comune ricorrente, il quadro normativo vigente distingue lo strumento di comunicazione costituito dalla posta certificata, dall’impiego della firma digitale, che è uno strumento che permette di attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore. In materia, tuttavia, rileva il Collegio che l’ordinamento contempla a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili. In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato. Invero, l’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il testo del codice dell’amministrazione digitale, dispone che Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide c-bis ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato”. A maggior chiarimento della riportata norma, l’art 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali stabilisce che L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i del decreto 2 novembre 2005, recante Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”. Il procedimento delineato dalle norma in analisi è stato correttamente eseguito dal Comune di Terzigno, che ha allegato relativamente a tutte e quattro le domande di finanziamento inviate alla Regione mediante p.e.c., i messaggi di ricevuta completa rilasciata dalla Regione stessa. I doccomma 12,14,16 e 18 sono infatti le ricevute in questione, attestanti che l’operazione di invio è stata eseguita con successo”. Operazione di trasmissione della domanda di contributo e relativa documentazione, che surroga, dunque, a tutti gli effetti, in forza degli artt. 65, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. n. 82/2005 e 61, D.P.C.M. 22.2.2013, la sottoscrizione della domanda mediante firma elettronica. Illegittimamente quindi la Regione ha ritenuto non sottoscritte le istanze di ammissione al finanziamento che sono state conseguentemente giudicate irricevibili. 3. A conferma, inoltre, di quanto delibato in sede cautelare, va anche rimarcato che l’eventuale mancata sottoscrizione del modulo di domanda da parte del legale rappresentante del Comune è idoneamente surrogata anche dalla sottoscrizione dal medesimo soggetto Vicesindaco apposta sulle quattro note, denominate istanza di finanziamento”, con le quali l’Ente ricorrente trasmetteva, oltre al formulario di presentazione della domanda, il progetto esecutivo e ben 7 documenti ad esso allegati, tutti regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente. Ebbene, non è chi non veda che tutte le firme, apposte su otto documenti per ciascuna delle 4 domande di contributo, per un totale di 32 sottoscrizioni, sono più che idonee ad attribuire la paternità delle istanze al Comune di Terzigno. Dal che un ulteriore profilo di illegittimità degli impugnati provvedimenti, che vanno pertanto, in accoglimento del ricorso in scrutinio, annullati. Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i quattro decreti regionali impugnati. Condanna la Regione Campania a pagare al Comune i Terzigno le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.