Semaforo verde dal Tar di Napoli al ricorso notificato via PEC

La decisione annotata contrasta con la giurisprudenza sinora maggioritaria che ammette la validità delle comunicazioni di segreteria via PEC, ma non anche la notifica dei ricorsi in assenza dell’autorizzazione ex art. 52 comma II c.p.a. CdS, Ass. Plen. N. 33/14, Tar Lazio m. 396/15 e Pescara n. 49/15 . Sinora non sono state adottate le regole tecniche per esportare la disciplina del PCT nel processo amministrativo.

Il Tar Campania, sez. VII, sentenza n. 923/15 depositata il 6 febbraio 2015, ammettendo il ricorso notificato via PEC, si pone in contrasto con la sopra citata prassi maggioritaria e costante, ma affronta anche altre questioni procedimentali sottese all’esegesi del Codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. n. 259/03, d’ora in poi cce . Il caso. Un noto gestore di telefonia mobile voleva realizzare un suo impianto, ritenuto di pubblica utilità, in una porzione di terreno sito in un comune campano. Riteneva di aver ottenuto l’autorizzazione per silentium , sì che iniziava i lavori, ma la PA, dopo un primo tardivo rifiuto, lo diffidava dal realizzarli per una serie di vizi della documentazione e per un asserito contrasto col regolamento comunale in materia. La società impugnava questi atti innanzi al Tar che riteneva di poter decidere con una sentenza in forma semplificata ed ha accolto le sue richieste. Sì al ricorso notificato via PEC. A tutti gli effetti si può ormai parlare di PAT come si evince dal d.p.c.m. del 13/11/14, sicché la mancata autorizzazione ex art. 52 c.p.a. non può essere ostativa all’uso di questa forma speciale di notifica. Infatti sul piano della economicità delle forme, va ancora rilevato che l’autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica verosimilmente a mezzo PEC . La sua legittimità, poi, secondo il G.A., si desume dall’art. 1 L. n. 53/94 che ammette, anche in sede amministrativa, questo tipo di notifica e che richiede l’autorizzazione del CDO solo nel caso in cui l’avvocato chieda di procedere direttamente alla notifica ai sensi dell’art. 7, L. n. 53/94 e secondo le modalità previste dall’art. 20, L. n. 890/82. Legittimità dell’operato del gestore. Ai sensi dell’art. 87 cce, dell’art. 42 della legge delega n. 266/02 e delle direttive comunitarie in materia la realizzazione degli impianti di telefonia mobile necessita della DIA o del silenzio assenso. Queste norme impongono anche procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge n. 241/1990 Tar Campania, n. 426/12 . Tardività della diffida della PA. La Corte si era già pronunciata su questa vicenda primo tardivo diniego e rileva come la diffida sia intervenuta ben oltre il termine di 90 giorni dopo il deposito della sentenza n. 1538/14 , essendo, perciò, tardiva, tanto più che, anche dopo questa decisione, non aveva chiesto l’integrazione della documentazione. Infatti ammettendo ad libitum l'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium cit. art. 87 comma 9, d.lgs. n. 259/2003 , si provocherebbe un'ingiustificabile anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale, al suddetto principio fondamentale di semplificazione, apparendo invece coerente con il quadro normativo delineato che l'Amministrazione locale possa esercitare ogni proficuo controllo sulla formazione del titolo soltanto nel rispetto delle scansioni temporali imposte dall’art. 87 cce CdS n. 355/09 . Ergo il gestore era pienamente legittimato a realizzare l’impianto di telefonia mobile.

TAR Campania, sez. VII, sentenza 22 gennaio – 6 febbraio 2015, n. 923 Presidente Pagano – Estensore Perrelli Premesso - che la società ricorrente ha presentato in data 10.6.2013 istanza, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile alla via Baracca snc, censita catastalmente al foglio 1, particella 1368, denegata dall’amministrazione resistente con provvedimento prot. n. 15092 del 20.11.2013 - che la società ricorrente ha impugnato il predetto diniego con ricorso recante il numero R.G. 908/2014 davanti a questa Sezione che con la sentenza n. 1538 del 13.3.2014 l’ha accolto annullando il provvedimento di rigetto - che, pertanto, la società ricorrente, con nota del 22.9.2014, ha comunicato all’amministrazione resistente l’inizio dei lavori di installazione dell’antenna unitamente a tutti i riferimenti relativi alla direzione dei lavori e alla ditta esecutrice - che con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha diffidato la Wind dall’iniziare i lavori sull’assunto della mancanza della documentazione relativa ad indagini sul sottosuolo e al titolo attestante la disponibilità dell’area e contestualmente ha chiesto di integrare l’istanza del 10.6.2013 - che la società ricorrente deduce l’illegittimità del predetto provvedimento per violazione di legge artt. 87, 89 e 93 del D.lgs. n. 259/2003 artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 DPCM 8.7.2003 artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 380/2001 art. 15, comma 2, del Regolamento approvato con delibera comunale n. 44 del 30.7.2014 e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo l’annullamento della diffida impugnata, nonché l’accertamento della formazione del titolo autorizzatorio per silentium e del suo diritto a realizzare l’impianto - che il Comune di Grumo Nevano non si è costituito in giudizio - che all’udienza camerale del 22.1.2015 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definirla con sentenza in forma semplificata Ritenuto - che la notifica per mezzo di posta elettronica certificata PEC deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata ad avviso del Tribunale, la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relazione a forme speciali” di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico PAT cfr. ex pluris, il DPCM 13 novembre 2014 sul piano della economicità delle forme, va ancora rilevato che l’autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica verisimilmente a mezzo PEC che, in particolare, la legittimità della predetta notifica è comunque recuperabile ex art. 1 L. n. 53 del 21 gennaio1994 secondo cui 1. L'avvocato o il procuratore legale 4 , munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata - che ricorrono i presupposti per la decisione a mezzo di sentenza in forma semplificata, in considerazione della palese fondatezza delle censure articolate da parte ricorrente, relative alla tardività della diffida e della richiesta di integrazione documentale, intervenute allorquando era già decorso - anche a voler tenere conto della data di deposito della sentenza di accoglimento del precedente ricorso proposto avverso l’originario diniego - il termine di novanta giorni di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, previsto per la formazione dell'autorizzazione - che, secondo la giurisprudenza della Sezione, l'art. 87 del Codice delle Comunicazioni prevede, per gli impianti di telefonia mobile, la D.I.A. ovvero il silenzio-assenso, conformemente alla ratio sottesa all'intero Codice delle Comunicazioni elettroniche, come desumibile dai criteri di delega contenuti nell'art. 41 della legge n. 166/2002 e prima ancora nelle direttive comunitarie da recepire previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge n. 241/1990 cfr. in termini Tar Campania, Napoli, VII, 27.1.2012, n. 426 - che l'atto impugnato è, pertanto, illegittimo in quanto intervenuto dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, avvenuta il 10.6.2013, atteso che con la sentenza n. 1538/2014 di questa Sezione era stato annullato il precedente diniego adottato dal Comune resistente con provvedimento prot. n. 15092 del 20.11.2013 - che, comunque, qualora anche si facesse decorrere nuovamente il termine di novanta giorni dalla data del deposito della sentenza di annullamento del precedente diniego – soluzione ermeneutica che il Collegio ritiene maggiormente condivisibile, ai fini della certezza dell’azione amministrativa –, si rileva che dal 13.3.2014 al 2.10.2014, data di adozione del provvedimento gravato, sono decorsi ben più di novanta giorni - che, infine, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto attivarsi per chiedere l’integrazione della documentazione mancante, una volta conosciuta la pronuncia di annullamento del T.A.R., senza attendere la comunicazione di inizio lavori da parte della società ricorrente, all’esito della quale l’unica opzione praticabile sarebbe stata un intervento in autotutela - che, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, in materia di realizzazione di antenne per la telefonia mobile, il Comune che ravvisi la divergenza del titolo in formazione rispetto a disposizioni di rango nazionale o locale ben può intervenire, a mezzo del responsabile del procedimento, con richieste istruttorie entro 15 giorni dalla presentazione della domanda ovvero con esplicito diniego di autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda , ma pur sempre nel rispetto dei termini procedimentali fissati nella disposizione nazionale, integrante un principio fondamentale di semplificazione della materia. Altrimenti, ammettendo ad libitum l'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium cit. art. 87 comma 9, D.Lgs. n. 259/2003 , si provocherebbe un'ingiustificabile anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale, al suddetto principio fondamentale di semplificazione, apparendo invece coerente con il quadro normativo delineato che l'Amministrazione locale possa esercitare ogni proficuo controllo sulla formazione del titolo soltanto nel rispetto delle scansioni temporali imposte dalla legge sul procedimentale più volte citata art. 87 D.Lgs. n. 259 del 2003, cit. cfr. in termini Tar Campania, Napoli, VII, 27.1.2012, n. 426 Consiglio Stato , VI, 26.1.2009, n. 355 - che, per tali ragioni, il ricorso è, quindi, meritevole di accoglimento, con assorbimento delle ulteriori censure, e con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 1456/pm del 2.10.2014, in considerazione dell’intervenuta formazione del titolo autorizzativo per silentium - che le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Settima , pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 1456/pm del 2.10.2014. Condanna il Comune resistente alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000, 00 mille/00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.