Nulla la notifica PEC al difensore se gli imputati hanno eletto il domicilio presso la loro abitazione

Nel caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità di regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 12979/20 depositata il 27 aprile. Il caso. Gli imputati ricorrono per cassazione lamentando l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello presso le loro abitazioni, quale domicilio eletto dove peraltro erano stati notificati anche tutti gli atti del giudizio di primo grado. Nullità notifica. Dopo aver rilevato che la notifica risultava eseguita via PEC, ex art. 157, comma 8- bis , c.p.p., al difensore di fiducia, la Cassazione ribadisce che tale forma di notificazione non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, fatto salvo il caso in cui consti di una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione . In questo caso, infatti, la notifica del decreto di citazione eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p. deve considerarsi nulla. Tuttavia, la giurisprudenza non è sempre stata unanime in materia, ma le Sezioni Unite hanno di recente affermato che nel caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità di regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . Inoltre, afferma la Corte, sebbene la conoscenza effettiva dell’atto può concretamente dedursi da una notifica così eseguita, la nullità rimane configurabile, e ritualmente deducibile, come nella fattispecie in esame. Sulla scorta di tali motivi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 febbraio – 27 aprile 2020, n. 12979 Presidente Fidelbo – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a M.R. assolto da uno dei reati ascrittigli in anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 5.200,00 di multa e confermato la condanna di B.G. e B.F. alla pena, rispettivamente, di anni tre di reclusione ed Euro 6.000 di multa e anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro di 3.600,00 di multa, per i reati, unificati in continuazione, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.Con comuni motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza di cui denunciano 2.1. vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p., comma 1. Il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato, per l’imputato B.F. , all’avvocato Gaetano Maria Bloise che lo aveva difeso nel precedente grado di giudizio e che aveva redatto i motivi di impugnazione. Analoga violazione di legge ricorre per tutti e tre gli imputati per omessa notifica, presso il domicilio eletto ove erano stati notificati gli atti del giudizio di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio di appello 2.2. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione connotano il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della incensuratezza degli imputati e della concreta gravità della condotta, quale risulta dalla natura del reato per il quale hanno riportato condanna, ricondotto al fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la pena base dalla quale i giudici di merito sono partiti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 1. È fondato, con rilievo assorbente, il motivo di ricorso, comune ai tre imputati, con il quale è stato dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla omessa notifica agli imputati del decreto di citazione nel giudizio di appello, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza. L’avvocato Gaetano Maria Bloise ha ricevuto, invece, avviso di fissazione dell’udienza in appello, e tanto è necessario e sufficiente ai fini della validità della costituzione del rapporto processuale con il difensore, ai sensi dell’art. 601 c.p.p., comma 5, sicché manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso sul punto. 2. Dagli atti allegati risulta che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello dei tre imputati è stata effettuata, a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8-bis, al difensore di fiducia, avvocato Luca Donadio. Risulta, altresì, che gli imputati avevano dichiarato domicilio presso le rispettive abitazioni erroneamente tale dichiarazione è stata qualificata come elezione di domicilio , luoghi ove erano state effettuate le notifiche degli atti nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Castrovillari. 3. È ormai risolta dalla giurisprudenza di questa Corte la questione dei presupposti che legittimano il ricorso alla notifica ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8-bis le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia che non abbia rinunciato a riceverle e del vizio che inficia la notifica eseguita direttamente presso il difensore nel caso in cui tali presupposti non ricorrono. 4. Si è, infatti, affermato che la forma di notificazione prevista dall’art. 157 c.p.p., comma 8-bis, non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, a fini di accelerazione processuale ed in attuazione del principio di ragionevole durata del processo, fatto salvo il caso in cui consti una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione Sez. 1, Sentenza n. 37076 del 16/04/2018, Sesta, Rv. 273668 . In tal caso è, dunque, nulla la notifica del decreto di citazione eseguita ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8-bis ex multis Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 Sez. 6, n. 11954 del 15/02/2017, Emma e altro, Rv. 269558 . 5. Non ignora il Collegio la esistenza di un indirizzo di questa Corte di legittimità, successivo alla richiamata sentenza resa a Sezioni Unite già citata, secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma-8 bis, forma di notifica che deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito Sez. 6, n. 31569 del 28/06/2016, C., Rv. 267527 . Secondo tale indirizzo la notificazione mediante consegna al difensore di fiducia, di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8-bis, non presuppone il previo infruttuoso esperimento della stessa con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita, con le modalità ordinarie, non già nel grado, ma nel corso dell’intero processo poiché, una volta che il primo atto sia stato notificato con qualsivoglia delle modalità di cui all’art. 157, commi da 1 ad 8, e sia quindi intervenuta la nomina di un legale di fiducia, la notifica dei successivi atti ben può essere eseguita mediante diretta consegna al difensore medesimo, facendo affidamento sul vincolo che ormai lo lega al proprio assistito Sez. 3, n. 19366 del 08/03/2016, Bersanetti, Rv. 266584 Sez. 4, n. 7917 del 25/01/2016, Bianco, Rv. 266231 . Ritiene, tuttavia, il Collegio che le conclusioni di tale indirizzo, non siano condivisibili poiché da siffatta interpretazione della portata dell’art. 157 c.p.p., comma 8-bis, consegue l’assegnazione di una inammissibile prevalenza del domicilio legale su quello dichiarato o eletto dall’imputato, portata che non è compatibile con una lettura sistematica della norma in cui il disposto del comma 8 bis si inserisce, con le ipotesi considerate dai commi precedenti dell’art. 157 c.p.p. e con il complesso delle disposizioni in tema di notifica, segnatamente gli artt. 161 e 162 c.p.p 6.Tali interferenze erano già state analizzate con la richiamata sentenza a Sezioni Unite che ha espresso un orientamento avallato dal giudice delle leggi sentenza Corte Cost. n. 13 del 2008 , secondo il quale l’art. 157 c.p.p., comma 8-bis assicura le condizioni minime sufficienti a garantire una corretta e tempestiva informazione dell’imputato su tutti gli atti processuali che lo riguardano proprio perché norma non vincolante in modo incondizionato , poiché resta pur sempre aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica degli atti sia per iniziativa del difensore, il quale può dichiarare all’autorità procedente di non accettare la notificazione, sia per iniziativa dell’imputato, mediante dichiarazione del domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del procedimento, determinando, in tal modo, l’inapplicabilità della norma censurata di sospetto di costituzionalità in relazione al diritto dell’imputato ad essere informato della vicenda processuale ed al suo diritto di difesa. 7. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infine, affermato che nel caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 . Sebbene la conoscenza effettiva dell’atto può concretamente dedursi da una notifica siffatta, la nullità rimane configurabile, e ritualmente deducibile, come nella fattispecie oggi in esame, senza che sia possibile, in assenza di una sanatoria codificata, sterilizzare automaticamente un vizio, che si ammette integrare una nullità di ordine generale, ogniqualvolta la notifica, pur irregolare, sia compiuta a mani del difensore di fiducia venendo, per tale via a configurarsi un’ulteriore presunzione legale di conoscenza. E, nel caso in esame, come anticipato, non consta sperimentato alcun tentativo di notifica, non andato a buon fine, del decreto di citazione al giudizio di appello eseguito presso il domicilio dichiarato dagli imputati avendo la Corte di merito sperimentato direttamente la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore degli imputati. 8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.