Per il perfezionamento della notifica non rileva il numero di copie degli atti inviate via PEC al difensore

Il numero di copie degli atti inviate via PEC al difensore non rileva ai fini del perfezionamento della notifica. Infatti, l’invio tramite posta elettronica certificata di un’unica copia dell’atto da notificare, anziché di più copie destinate al difensore e ai suoi assistiti, non dà luogo ad alcuna irregolarità, posto che l’atto, una volta consegnato al difensore, può essere facilmente riprodotto o inviato a terzi.

Così la Cassazione con la sentenza n. 33508/19, depositata il 24 luglio. Inviate solo due copie del decreto di citazione. La Corte d’Appello di Roma confermava la condanna per i reati di lesioni e violazione di domicilio emessa dal Tribunale nei confronti di due imputati. Avverso la decisione viene proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, che all’avvocato degli imputati fossero state inviate via PEC solo due copie del decreto di citazione per il giudizio di appello, mentre la trasmissione avrebbe dovuto riguardare tre decreti, uno per il difensore e due per gli assistiti di cui questi era domiciliatario. Non rileva il numero delle copie. La Cassazione, rilevando l’infondatezza del ricorso, condivide il principio Cass. n. 12309/2018 secondo cui il numero di copie inviate via PEC al difensore non è rilevante ai fini del perfezionamento della notifica e l’invio di un’unica copia dell’atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, qualora risulti che l’atto viene consegnato al difensore sia in proprio sia nella qualità di domiciliatario dell’interessato . Infatti, proprio per le sue caratteristiche, la posta elettronica certificata pone il documento informatico nella definitiva disponibilità del destinatario, consentendo a costui di prenderne visione in ogni momento, di crearne copie, di stamparlo o di inviarlo a terzi. Posto che tale principio vale in ogni caso in cui il legale difensore debba ricevere la notifica in proprio e per altri a prescindere dal numero di soggetti assistiti per i quali l’atto viene indirizzato , il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 giugno – 24 luglio 2019, n. 33508 Presidente Zaza – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo dicembre 2017 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna di A.G. e B.V. emessa dal Tribunale capitolino per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 614 c.p. ai danni di R.R. le lesioni e del R. e di G.B. la violazione di domicilio . 2. Il ricorso unico proposto nell’interesse degli imputati si compone di due motivi, entrambi di carattere processuale. 2.1. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 420 bis e 598 c.p.p., criticando la scelta della Corte di appello di qualificare gli imputati come non comparsi , ancorché, essendo stata pronunziata sentenza del Giudice di prime cure il 24 ottobre 2012, dovessero trovare applicazione le regole del processo contumaciale, ivi compresa la notifica dell’estratto. La mancata dichiarazione di contumacia comporterebbe la nullità della sentenza di appello. 2.2. Il secondo motivo assume violazione degli artt. 171 e 601 c.p.p., perché all’avvocato erano state inviate via pec solo due copie del decreto di citazione per il giudizio di appello, mentre la trasmissione avrebbe dovuto riguardare tre decreti, uno per lui ed altri due per i suoi assistiti, di cui era domiciliatario. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso - con cui le parti lamentano la mancata applicazione delle regole del processo contumaciale, criticando la scelta della Corte territoriale di indicarli come non comparsi e la mancata notifica dell’estratto contumaciale - è inammissibile. Ed invero, la mancata dichiarazione di contumacia integrerebbe al più una nullità di ordine generale a regime intermedio Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770 - 01 , rispetto alla quale occorre rilevare che 1 la parte non ha interesse all’osservanza della disposizione violata, sia perché la disciplina dell’assenza è più favorevole Sez. 2, n. 25357 del 07/05/2015, Brunicardi e altro, Rv. 264225 - 01 , sia perché, essendo stato presentato ricorso dal suo difensore, la parte non avrebbe interesse alla notifica dell’estratto contumaciale, siccome non più titolare della facoltà di ricorso personale a seguito della riforma di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103 2 il difensore avrebbe dovuto immediatamente eccepirla nel giudizio di appello art. 181 c.p.p., comma 2 , sicché essa deve reputarsi sanata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto è principio condivisibile della giurisprudenza di questa Corte quello per cui il numero di copie inviate via PEC al difensore non è rilevante ai fini del perfezionamento della notifica e l’invio di un’unica copia dell’atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, qualora risulti che l’atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell’interessato Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313 - 01 . Il citato precedente ha svolto alcune riflessioni sulle caratteristiche precipue della posta elettronica che, a differenza di altri mezzi di notificazione, mette nella definitiva disponibilità del soggetto che riceve la mail la copia informatica dell’atto notificato, potendo il destinatario prendere in ogni tempo visione di esso mediante la consultazione del proprio sistema informatico di posta elettronica, stamparlo quante volta voglia, inviarlo a terzi un numero indefinito di volte, senza alcun aggravio di attività o costi. Tali caratteristiche hanno indotto la prima sezione a prestare convinto seguito, anche ed a maggior ragione per la notifica via PEC, alla giurisprudenza di legittimità che aveva sancito il principio, anche rispetto a mezzi notificatori tradizionali, che la notificazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall’atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916 in precedenza Sez. 2, n. 50976 del 17/09/2015, Petrarca, Rv. 265759 Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008, P.M. in proc. Petrisor, Rv. 240138 . Tale principio vale naturalmente in ogni caso in cui il difensore debba ricevere la notifica in proprio e/o per altri, a prescindere dal numero degli assistiti per i quali l’atto gli venga indirizzato. 4. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. come modificato ex. L. 23 giugno 2017, n. 103 , al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. 13/6/2000 n. 186 . P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.