PEC nel procedimento “de libertate”: la stampa degli atti e la loro effettiva conoscenza fissano il dies a quo per la decorrenza dei termini

Qualora la trasmissione, a mezzo PEC, degli atti in materia di libertà personale da un ufficio giudiziario ad un altro non avvenga con le modalità previste, per la corretta e regolare trasmissione, dal combinato disposto degli artt. 64, commi 3 e 4, disp. att. c.p.p., 149 e 150 c.p.p., l’unica conseguenza prospettabile è quella che il dies a quo per la decorrenza dei termini per l’adozione della decisione non possa fissarsi nel momento di ricezione, all’indirizzo postale, della posta elettronica certificata da parte dell’ufficio giudiziario ricevente, ma in quello diverso di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa degli atti ricevuti e la verifica della integralità degli atti trasmessi.

Il ricorso. L’indagato proponeva ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame confermava il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari. Con il primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge processuale e correlati vizi motivazionali con riferimento all’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., per l’invio degli atti al Tribunale tramite PEC, da parte dell’autorità giudiziaria procedente. Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 64 e 100 disp. att. c.p.p. per irrituale trasmissione degli atti per mancata attestazione di conformità e conseguente mancato rispetto del termine di cinque giorni. Con il terzo motivo di ricorso deduceva vizi motivazionali in relazione all’art. 275 c.p.p. Ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo motivo, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Normativa di riferimento. Art. 309 c.p.p., artt. 64 e 100 disp. att. c.p.p La soluzione offerta dalla Suprema Corte. In relazione ai primi due motivi di ricorso, dichiarati infondati, la Corte, ribadendo che la ratio dell’art. 309 c.p.p. consiste nella necessità di garantire la massima celerità del procedimento de libertate”, ha evidenziato come attraverso la trasmissione degli atti in formato digitale non risulti leso il diritto di difesa, purché la parte sia posta in grado di prendere visione ed estrarre copia degli atti presso la cancelleria del Tribunale, compatibilmente con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame. Naturalmente, in questo caso, il termine di decorrenza per l’adozione della decisione da parte dell’autorità procedente è fissato dalla stampa degli atti e dalla conseguente possibilità per la parte di averne conoscenza, non rilevando invece la data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio destinatario. Quanto all’attestazione di conformità degli atti rispetto agli originali, il Giudice di Legittimità ha sottolineato come, avendo la Procura provveduto alla trasmissione in forma telematica certificata, la conformità deve considerarsi attestata dall’ufficio dell’autorità procedente. Vero è che nel processo penale l’utilizzo della posta elettronica certificata è riservato alla sola cancelleria – e non già alle parti private – per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero e per le notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria e che pertanto le parti non possono usufruire di tale mezzo informatico, ma è altrettanto vero che nel caso di specie si tratta di trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro. Non risulta pertanto fondata la censura con la quale il ricorrente afferma l’inutilizzabilità del mezzo della posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti, per di più trattandosi di procedimento cautelare, il quale implica un’esigenza di celerità nell’adozione di provvedimenti. Il principio affermato. In tema di comunicazione di atti, l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro può certamente rientrare nelle forme particolari” contemplate dall’art. 150 c.p.p., norma richiamata dall’art. 64 disp. att. c.p.p Nel caso in cui la trasmissione degli atti avvenga con modalità particolari e per ragioni di urgenza, ai fini della corretta e regolare trasmissione, è necessario ottemperare al combinato disposto degli artt. 64, commi terzo e quarto, disp. att. c.p.p., e 149 e 150 c.p.p. la copia dell’atto trasmesso deve essere accompagnata dall’attestazione di trasmissione dell’originale, rilasciata dal funzionario di cancelleria in calce all’atto, e la comunicazione e la trasmissione dell’atto devono avvenire con le modalità indicate nel decreto motivato rilasciato dal giudice. Qualora la trasmissione non avvenga secondo dette modalità, l’unica conseguenza prospettabile concerne il dies a quo per la decorrenza dei termini per l’adozione della decisione, il quale non può essere fissato nel momento di ricezione della PEC da parte del destinatario, ma in quello della effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti ricevuti attraverso la stampa e della verifica dell’integralità degli atti trasmessi.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 marzo – 18 luglio 2019, n. 32019 Presidente Vessichelli – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 gennaio 2019 il Tribunale di Ancona, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Fermo, con il quale era stata applicata a R.D. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per il tramite del proprio difensore, articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo si deducono violazione di legge processuale e correlati vizi motivazionali con riferimento all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. La trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell’autorità giudiziaria procedente sarebbe avvenuta a mezzo PEC si osserva tuttavia che tale strumento di invio di comunicazioni, notificazioni ed avvisi non può essere utilizzato per il deposito e la trasmissione di atti nelle cancellerie. Ciò è stato espressamente affermato da questa Corte con riferimento al deposito della lista testimoniale di cui all’art. 468 c.p.p., nonché all’impugnazione cautelare proposta dal pubblico ministero mediante posta elettronica certificata. Allo stesso modo, la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 309 c.p.p. può avvenire solo in forma cartacea, non essendo sufficiente che la cancelleria del Tribunale stampi i documenti trasmessi in via telematica. Per tale motivo, si sostiene che la trasmissione degli atti nel caso di specie non sia avvenuta validamente, con conseguente perdita di efficacia della misura ai sensi del disposto di cui all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 64 e 100 disp. att. c.p.p Si osserva che, in mancanza di una disciplina specifica che consenta la trasmissione degli atti in formato digitale, devono trovare applicazione gli artt. 64 e 100 disp. att. c.p.p In particolare, l’art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3, prevede che le comunicazioni tra gli uffici, qualora l’atto impugnato contenga disposizioni concernenti la libertà personale, debbano avvenire con il mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p. ai sensi dell’art. 64 disp. att. c.p.p., comma 4, la trasmissione dell’atto risulta validamente effettuata se il cancelliere attesta di avere trasmesso il testo originale. Nel caso di specie, come riconosciuto dallo stesso Tribunale del riesame, manca l’attestazione di conformità degli atti inviati via PEC ciò renderebbe irrituale la trasmissione degli atti, i quali non sarebbero stati validamente inviati nel termine di cinque giorni previsto dall’art. 309 c.p.p 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 275 c.p.p L’ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alle ragioni per le quali misure meno afflittive di quella applicata risultino inidonee rispetto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Si osserva in proposito che l’art. 275 c.p.p., comma 3 bis, come novellato con la L. n. 47 del 2015, impone al giudice della cautela un obbligo motivazionale stringente sul punto. Considerato in diritto Il ricorso va rigettato. 1. Infondati sono il primo e il secondo motivo di ricorso. 1.1. Così come emerge dal fascicolo consultabile da questa Corte in ragione della natura processuale delle eccezioni proposte dal ricorrente , l’impugnazione dell’indagato è pervenuta in data 5 gennaio 2019 e il Tribunale ha richiesto in data 7 gennaio gli atti alla Procura di Fermo tali atti sono stati ricevuti in via telematica e stampati in data 8 gennaio dalla cancelleria del Tribunale, sicché è stato emesso il decreto di fissazione dell’udienza in data 9 gennaio e quest’ultima si è tenuta ritualmente in data 15 gennaio 2019. La scansione temporale appena illustrata consente di affermare che siano stati rispettati i termini previsti dall’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, e che, quindi, la misura cautelare non abbia perso efficacia. 1.2. Destituita di fondamento è la censura del ricorrente che sostiene l’inutilizzabilità della posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell’autorità giudiziaria procedente. Richiama a tal fine impropriamente l’orientamento interpretativo di questa Corte con riferimento al deposito della lista testimoniale di cui all’art. 468 c.p.p., nonché all’impugnazione cautelare proposta dal pubblico ministero mediante posta elettronica certificata. Sostiene, quindi, che la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 309 c.p.p. possa avvenire solo in forma cartacea, non essendo sufficiente che la cancelleria del Tribunale stampi i documenti trasmessi in via telematica. Il ricorrente deduce, altresì, che, in mancanza di una disciplina specifica che consenta la trasmissione degli atti in formato digitale, devono trovare applicazione gli artt. 64 e 100 disp. att. c.p.p 1.3. Rispondendo a tale ultima deduzione, va evidenziato come, in tema di riesame di un provvedimento concernente la libertà personale, l’art. 100 disp. att. c.p.p., consenta la trasmissione anche solo della copia degli atti indicati dall’art. 309 c.p.p., comma 5, e certamente non vieta che detta trasmissione possa essere effettuata attraverso la trasposizione degli atti in formato digitale, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarre copia del supporto informatico ovvero di consultare il suo contenuto presso la cancelleria del tribunale investito dell’istanza Sez. 5, n. 54534 del 11/07/2018, Fazzallari, Rv. 274395 Sez. 5, n. 48415 del 06/10/2014, Mazzoni e altri, Rv. 261028 . Se è vero infatti che la ratio della disposizione di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, - secondo la quale l’autorità procedente trasmette al tribunale della libertà, non oltre il quinto giorno dall’avviso, gli atti necessari per il riesame, a pena dell’inefficacia, comminata dal comma 10 del medesimo articolo, dell’applicata misura cautelare - risiede nella necessità di garantire la massima celerità del procedimento de libertate Sez. 2, n. 3696 del 03/06/1997, La Mantia, Rv. 208080 , è altresì vero che il diritto di difesa risulta garantito, nel caso di trasmissione degli atti in formato digitale, dalla possibilità di esaminare gli atti trasmessi al tribunale del riesame e di estrarne copia Sez. 4, Sentenza n. 5087 del 26/01/2010, Laci, Rv. 246650 , laddove - come nel caso di specie - venga dato l’avviso della data fissata per l’udienza nel termine indicato all’art. 309 c.p.p., comma 8, Sez. 1, n. 221 del 17/01/1995, Triggiano, Rv. 201801 . D’altronde, così come si preciserà pure in seguito, il citato art. 64 prevede espressamente che in caso di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere . comma 3 , precisando che la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l’atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso l’originale comma 4 . Nel caso in esame è pacifico che gli atti pervenuti a mezzo posta elettronica certificata siano stati stampati dalla cancelleria del Tribunale in data 8 gennaio 2019 e rimane del tutto irrilevante che non sia stata ulteriormente dichiarata la conformità degli stessi atti agli originali da parte della cancelleria ricevente, essendo comunque stata la difesa messa in condizione di consultare gli stessi atti ed eventualmente contestare proprio la loro conformità, che - comunque - deve ritenersi attestata dall’ufficio dell’autorità procedente ovvero quello della Procura mittente , avendo esso provveduto alla loro trasmissione in forma telematica certificata . Nè risulta che nella specie la difesa dell’indagato abbia proposto specifiche censure attinenti alla conformità e alla integrità degli atti trasmessi ed utilizzati dal Tribunale per la decisione, così come desumibile dalla sintesi delle censure difensive riportate nell’ordinanza impugnata, nella quale correttamente il Tribunale si è limitato ad evidenziare che gli atti ricevuti dalla Procura di Fermo in data 8 gennaio 2019 ovvero entro il termine di cinque giorni dalla proposizione del riesame erano stati materialmente stampati nello stesso giorno. Giova qui sottolineare che la specifica procedura della comunicazione degli atti mediante l’invio di posta elettronica certificata permette di allegare un documento previamente scansionato, non più soggetto a modifiche dopo l’invio, sicché essa offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione dell’incompletezza o non corrispondenza dell’atto ricevuto all’originale scansionato. 1.4. Non ignora questo Collegio le decisioni di questa Corte secondo le quali nel processo penale non è consentito alla parte privata l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti nè per il deposito presso gli uffici, perché l’utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D’Angelo, Rv. 27274101 . In effetti si tratta di ambiti nei quali v’è una normativa inderogabile che disciplina le modalità di proposizione di un atto. Per esempio, si è condivisibilmente ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 c.p.p., sono tassative ed inderogabili Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, Gallo e altri, Rv. 27278101 in senso conforme N. 18823 del 2016 Rv. 266931 - 01, N. 50932 del 2017 Rv. 272095 - 01, N. 55444 del 2017 Rv. 271677 - 01 . Analogo principio è stato affermato con riguardo al deposito della lista testimoniale di cui all’art. 468 c.p.p., comma 1, che non può esser effettuato con modalità diverse da quelle previste a pena di inammissibilità, comprese quelle telematiche, in assenza di norme derogatorie o che, comunque, lo consentano espressamente, come la disciplina di cui al D.L. n. 179 del 2012 sopra citato Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016, Manzi, Rv. 269197 . È inammissibile anche l’impugnazione cautelare proposta dal pubblico ministero mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione medesima, disciplinate dall’art. 583 c.p.p. - esplicitamente indicato dall’art. 309 c.p.p., comma 4, a sua volta richiamato dall’art. 310 c.p.p., comma 2, - e applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEC Sez. 5, n. 24332 del 5/3/2015, Alamaru, Rv. 263900 . Così pure si è affermato che nel giudizio di cassazione non è consentita la presentazione di memorie mediante l’uso della posta elettronica certificata PEC in quanto non può ritenersi estesa a tale giudizio la facoltà di deposito telematico di atti, in assenza del decreto previsto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte di appello prevista dal comma 1 bis della medesima norma. Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017, P.M. in proc. Silvestri, Rv. 27085801 . È evidente, allora, che il principio sotteso agli arresti interpretativi sopra richiamati è quello secondo cui gli atti di impulso delle parti sia pubblica che privata non possono, in generale, usufruire della posta elettronica certificata perché, allo stato attuale, non v’è una normativa specifica che autorizzi tale forma di comunicazione e/o proposizione degli stessi atti. 1.5. Nel caso in esame, però, si sta discorrendo della legittimità dell’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione di atti da un ufficio giudiziario ad un altro e, peraltro, in un procedimento cautelare, nel quale la celerità dell’adozione di provvedimenti diventa prioritaria. In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, per esempio, che, in tema di giudizio di rinvio di riesame cautelare personale, il termine per la decisione di dieci giorni dalla ricezione degli atti ex art. 311 c.p.p., comma 5-bis, decorre, in caso di trasmissione degli atti a mezzo di posta elettronica certificata senza adozione di forme particolari ex art. 64 disp. att. c.p.p. e artt. 149 e 150 c.p.p., non dalla ricezione della posta elettronica certificata da parte dell’ufficio giudiziario destinatario della stessa, ma da quello di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa della p.e.c. e la verifica della integralità degli atti trasmessi Sez. 5, n. 21710 del 28/02/2018, Marciano, Rv. 27302601 . Tale decisione presuppone, con evidenza, la legittimità dell’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti nell’ambito del procedimento cautelare, mentre condivisibilmente precisa che solo la stampa degli atti e la loro conoscenza fissa il termine di decorrenza per l’adozione della decisione da parte dell’autorità ricevente. D’altronde, se da una parte deve rilevarsi che la normativa vigente non contenga affatto un divieto in ordine all’uso di strumenti informatici per la trasmissione degli atti dalla cancelleria del ufficio giudiziario mittente a quella dell’ufficio ricevente , dall’altra deve considerarsi che il sistema processuale penale non può rimanere ancorato all’utilizzo della sola forma cartacea in un’epoca moderna, nella quale l’informatica ha consentito di snellire tempi e procedure, con esiti del tutto positivi anche a garanzia dei diritti della difesa. 1.6. Nè può richiamarsi - come ha fatto il ricorrente - a sostegno della tesi contraria quanto affermato dalla Terza Sezione di questa Corte in una pronunzia che risulta massimata nei seguenti termini In tema di riesame di misure cautelari, la trasmissione degli atti al collegio da parte dell’autorità giudiziaria procedente mediante l’uso della posta elettronica certificata c.d. PEC , non è idonea a far decorrere il termine perentorio di dieci giorni, stabilito per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, dall’art. 309 c.p.p., comma 9, - espressamente richiamato, per le misure reali, dall’art. 324 c.p.p., comma 7, - occorrendo, a tal fine, il materiale inoltro degli atti stessi. In motivazione, la Corte ha precisato che la trasmissione degli atti in forma cartacea, pur se diretta al solo tribunale, è altresì finalizzata a consentire alla difesa di prendere tempestivamente visione degli stessi e di presentare memorie in cancelleria ex art. 127 c.p.p. Sez. 3, n. 51087 del 26/09/2017, Tudisca, Rv. 27206501 . A ben guardare in tale decisione si è affermato come nella citata pronunzia Sez. 5, n. 21710 del 28/02/2018, Marciano che non è sufficiente l’inoltro del fascicolo via posta elettronica a far decorrere i termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, espressamente richiamato dal successivo art. 324 c.p.p., comma 7 , fissati a pena di decadenza per l’assunzione della decisione da parte del tribunale del riesame, in quanto la trasmissione degli atti al collegio, da parte dell’autorità giudiziaria procedente, non può esser assimilata alla notificazione di un atto . È vero che, per rafforzare tale principio, la pronunzia in esame finisce per escludere in via generale che la trasmissione degli atti di cui all’art. 324 c.p.p., comma 3, - che non si esaurisce in una mera comunicazione/notificazione - possa avvenire tramite posta elettronica certificata, ritenendo necessario l’inoltro materiale del fascicolo medesimo. Si precisa che trattasi, infatti, di un incombente che, pur diretto al solo tribunale del riesame, non è destinato ad esaurirsi in esso, ben potendo la difesa prendere visione degli stessi atti quel che, peraltro, non di rado costituisce motivo primario dell’impugnazione che, per l’appunto, restano depositati in cancelleria fino al giorno dell’udienza, giusta l’art. 324 c.p.p., comma 6. Quei medesimi atti, ancora, in ragione dei quali le parti possono presentare memorie in cancelleria, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 324 c.p.p., comma 6, citato, sì da evidenziarsi in modo ulteriore la necessità che la relativa trasmissione da parte del pubblico ministero avvenga - nel rispetto del termine di cui all’art. 324 c.p.p., comma 3, cit. espressamente in modo cartaceo. Solo dalla stessa, dunque, e senza dover attendere incerte operazioni di stampa da parte della cancelleria ad oggi non disciplinate nelle forme e nei tempi , possono decorrere i ristretti termini previsti per gli avvisi, di cui ancora al comma 6 in esame, in uno con quello per la decisione che, a mente dell’art. 309 c.p.p., comma 9, ripreso dall’art. 324 c.p.p., comma 7, deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni proprio dalla ricezione degli atti così in motivazione la pronunzia citata . Questo Collegio, però, non condivide la posizione rigida della decisione appena indicata, ribadendo che non v’è alcun divieto normativo dell’utilizzo della posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro, dovendo piuttosto essere sempre garantito il rispetto di quelle disposizioni finalizzate ad assicurare una decisione celere e nel rispetto delle esigenze della difesa. 1.7. Giova allora fare delle ulteriori puntualizzazioni e ribadire quanto già precisato in motivazione da questa Sezione nella già segnalata pronunzia Sez. 5, n. 21710 del 28/02/2018, Marciano . Come si è già detto, l’art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 e 4, che regolamenta le comunicazioni e trasmissioni degli atti in materia di libertà personale e dunque, applicabile anche al caso in esame , dispone espressamente, da un lato, che la copia degli atti trasmessi con mezzo idoneo deve essere necessariamente accompagnata dall’attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria in calce all’atto della trasmissione dell’originale dell’atto stesso comma 4 e, dall’altro, che la comunicazione e trasmissione dell’atto deve avvenire nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p Proprio tale ultima norma prescrive, per le forme particolari di notificazione intervenute in circostanze particolari , che sia il giudice a prescrivere, anche d’ufficio e con decreto motivato, le modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario . È evidente allora da una parte che l’uso della posta elettronica certificata possa certamente rientrare tra quelle forme particolari contemplate dalla normativa appena richiamata è altresì evidente che nei casi in cui si decida la trasmissione degli atti con modalità particolari e per ragioni d’urgenza come nella materia cautelare personale , le modalità da seguirsi per rendere l’atto correttamente e regolarmente trasmesso e dunque legalmente conoscibile sono quelle specificatamente indicate dal combinato disposto dell’art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 e 4, e dagli artt. 149 e 150 c.p.p., con la necessità che la copia dell’atto trasmesso sia accompagnata dall’attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria in calce all’atto della trasmissione dell’originale dell’atto stesso art. 64 disp. att. c.p.p., comma 4 e che la comunicazione e trasmissione dell’atto avvenga con le modalità indicate nel decreto motivato all’uopo rilasciato dal giudice art. 150 c.p.p., comma 2 . Ne consegue, come ulteriore precipitato logico del principio ora affermato, che, qualora la trasmissione degli atti attraverso il mezzo della posta elettronica certificata, non avvenga con le modalità sopra descritte, l’unica conseguenza prospettabile è quella che il dies a quo per la decorrenza dei termini per l’adozione della decisione non possa fissarsi nel momento di ricezione, all’indirizzo postale, della posta elettronica certificata da parte dell’ufficio giudiziario ricevente, ma in quello diverso di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa degli atti ricevuti e la verifica della integralità degli atti trasmessi. 1.8. Orbene, tornando al caso in esame, va ribadito che, anche a voler ritenere ma così non è, alla stregua di quanto risulta dagli atti che la trasmissione sia intervenuta senza le prescrizioni specificatamente previste dall’art. 64 disp. att. c.p.p. e art. 150 c.p.p., è certo che la misura cautelare non abbia perso efficacia essendo stata rispettata la tempistica nell’adozione della decisione da parte del Tribunale e non essendo rilevabile alcuna violazione del diritto di difesa in ordine alla integrale trasmissione degli atti dall’ufficio dell’autorità procedente a quello del giudice del riesame. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. L’ordinanza impugnata non è affatto priva di motivazione in ordine alle ragioni per le quali misure meno afflittive di quella applicata risultino inidonee rispetto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Il Tribunale ha risposto in maniera articolata e logica ai rilievi difensivi, evidenziando la negativa personalità dell’indagato segnata da numerosi, recenti e specifici precedenti di polizia , valorizzando i criteri negativi di valutazione sia ai fini del giudizio prognostico strettamente attinente alle esigenze cautelari, sia ai fini della ritenuta inidoneità di misure meno afflittive. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno adottati i provvedimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.