Notifica mediante deposito in cancelleria quando la casella PEC è piena

Si considera regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio PEC sia imputabile al destinatario.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15080/19, depositata il 5 aprile. La vicenda. Avverso una precedente pronuncia della Corte di legittimità, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto avverso la condanna di secondo grado, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625- bis c.p.p. l’imputata deducendo l’omessa comunicazione al difensore dell’udienza di trattazione non essendo andata a buon fine la notificazione a mezzo PEC per un errore di sistema, risultante dall’attestazione richiesta alla cancelleria. Casella PEC piena. Dall’esame degli atti processuali, risulta che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso è stata effettuata mediante deposito in cancelleria e tale notifica è stata ritualmente effettuata al difensore di fiducia posto che la notifica con la modalità ordinaria, ovvero a mezzo PEC, risultava impossibile per essere la casella di posta elettronica del destinatario piena”. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di notifica al difensore tramite PEC, deve infatti considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio PEC sia imputabile al destinatario, come ad esempio quando la memoria piena abbia impedito la consegna. Ricorda dunque il collegio che il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi, ex art. 20, comma 5, d.m. n. 44/2011, di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella PEC e soprattutto di verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione. Escludendo dunque la sussistenza di vizi rilevabili con il rimedio straordinario azionato dalla ricorrente ex art. 625- bis c.p.p., la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 marzo – 5 aprile 2019, n. 15080 Presidente Sabeone – Relatore Tudino Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con ordinanza in data 25 ottobre 2018, la VII Sezione di questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da S.M.C.V. avverso la sentenza della Corte militare d’appello di Roma del 17 gennaio 2018, con la quale è stata confermata l’affermazione di responsabilità penale dell’imputata, statuita dal Tribunale militare di Napoli con decisione del 29 giugno 2017, in riferimento al reato di cui agli art. 196, comma 2, e art. 47, comma del codice penale militare in tempo di pace per le espressioni offensive rivolte al tenente dell’esercito G.P 2. Avverso la predetta ordinanza della VII Sezione di questa Corte ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. personalmente S.M.C.V. , deducendo, con unico motivo, l’omessa comunicazione al difensore dell’udienza di trattazione, per non essere andata a buon fine la notificazione, mediante posta elettronica certificata, in virtù di un errore che ha comportato il rifiuto del messaggio dal sistema, come emerge dall’attestazione richiesta alla cancelleria. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 4. Va, innanzitutto, rilevato come a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 c.p.p. dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso straordinario per la correzione dell’errore di fatto proposto personalmente dal condannato è inammissibile Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.2018, Aiello, Rv. 272010 . 5. Dalla disamina degli atti processuali - consentita a questa Corte per la risoluzione della proposta questione - risulta, altresì, che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza all’Avv. Enzo Gigante per la trattazione del ricorso proposto da S.M.C.V. avverso la sentenza della Corte militare d’appello di Roma del 17 gennaio 2018 è stata effettuata mediante deposito in cancelleria ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16. Siffatta notifica all’Avv. Enzo Gigante, difensore di fiducia della ricorrente, è stata ritualmente effettuata. Ed invero, poiché, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294 Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario , la notifica al difensore menzionato è stata effettuata in Cancelleria, atteso che la notifica secondo la modalità ordinaria - mediante invio di comunicazione della data di udienza all’indirizzo di posta elettronica certificata gigante.vincenzo.oravta.legalmailit in data 19 giugno 2018 era risultata impossibile per essere la casella di posta elettronica del destinatario piena. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata c.d. PEC , deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario situazione che ricorre, ad esempio, quando il destinatario dell’atto non abbia ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco, tenuto conto dell’obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi, ai sensi del comma 5 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 20, di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, soprattutto, di verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani e altro, Rv. 271834 . 5. Deve concludersi, pertanto, che, poiché la ordinanza Sez. VII n. 7957 - 2019, emessa nei confronti di S.M.C.V. nel procedimento n. 10924-2018, non è affetta da alcun vizio rilevabile con il rimedio straordinario di cui all’art. 625-bis, c.p.p., il ricorso non può trovare accoglimento. 6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si stima equo determinare in Euro 4000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 4000 in favore della Cassa delle Ammende.