Gli Ermellini ribadiscono l’impossibilità di presentare istanze a mezzo PEC nel processo penale

Nel processo penale, non è consentita alle parti private l’utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni, notificazioni né per il deposito di istanze.

Sul tema la sentenza della Corte di legittimità n. 10334/19, depositata l’8 marzo, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la condanna per furto aggravato emessa a carico di un imputato sorpreso a rubare in un centro commerciale con danneggiamento del dispositivo antitaccheggio posto sulla merce. Per quanto qui d’interesse, il difensore chiedeva l’annullamento della condanna per violazione dell’art. 420- ter c.p.p. per il mancato rinvio dell’udienza stante l’assenza del difensore per adesione, regolarmente comunicata a mezzo PEC, all’astensione proclamata dalla categoria. Istanza di rinvio a mezzo PEC. Dalla lettura dell’incarto processuale, i Giudici di legittimità escludono la presenza dell’istanza di rinvio invocata dal ricorrente, nonostante sia stata allegata in copia al ricorso unitamente alla ricevuta PEC. Aggiungono inoltre che nel verbale della medesima udienza nulla è riferito in reazione a tale comunicazione. Alla luce della costante giurisprudenza sul punto, gli Ermellini ribadiscono che, nel processo penale, non è consentita alle parti private l’utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni, notificazioni né per il deposito di istanze. Tale impostazione trova conforto nell’art. 16, comma 14, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012 secondo il quale nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate con modalità esclusivamente telematica all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La stessa modalità è prevista poi per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2- bis , 149, 150 e 151- bis , c.p.p Come scrivono gli Ermellini la genesi e la complessiva disciplina della posta elettronica certificata depongono, in modo univoco, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia voluto limitare, nel processo penale, l’uso dello strumento di comunicazione in parola alle sole cancellerie . Dopo aver ripercorso alcuni discordanti orientamenti sul tema, la Corte precisa che nel caso di specie, la censura si rivela infondata posto che l’istante, pur avendo documentato l’inoltro dell’istanza di rinvio a mezzo PEC e la regolare destinazione della stessa nella casella del registro generale della Corte d’Appello, non ha tuttavia assolto all’onere di verificare che tale istanza fosse effettivamente pervenuta alla cancelleria del giudice procedente e che fosse stata tempestivamente posta alla sua attenzione. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 gennaio – 8 marzo 2019, n. 10334 Presidente Sabeone – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella città che aveva ritenuto C.S. colpevole del reato di furto aggravato, commesso all’interno di esercizio commerciale, con violenza sulle cose, per avere danneggiato il dispositivo antitaccheggio, rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento affidandosi a due motivi 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 420 ter c.p.p., lamentando che la Corte non avesse disposto il rinvio dell’udienza del 3 maggio 2018, nonostante l’assenza del difensore, per l’adesione alla astensione, legittimamente proclamata, e comunicata dal difensore a mezzo PEC, conformemente al protocollo della Corte di Appello di Firenze. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio della motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., pur avendone fatto richiesta con motivi aggiunti inoltrati a mezzo PEC alla Corte di appello, la quale, tuttavia, aveva omesso ogni motivazione sul punto. Il dedotto vizio della motivazione, nella specie della l contraddittorietà, attinge, nella prospettiva del ricorrente, anche il punto della sentenza in cui, contraddittoriamente, la Corte territoriale, dopo avere ritenuto riconoscibile la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con la aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, pur tuttavia, operando, nel dispositivo, un riduzione della pena di giorni 20, che si spiega solo e proprio in ragione della diminuzione per la attenuante del danno di leve entità, possibile solo attraverso un giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato rinvio del processo dinanzi alla Corte di Appello per legittimo impedimento del difensore, aderente all’astensione di categoria comunicata a mezzo PEC. inoltrata all’indirizzo del protocollo generale della Corte di Appello di Firenze il 18 aprile 2018, è infondato sulla base di quanto emerge dalla lettura dell’incarto processuale, accessibile al giudice di legittimità in ragione del vizio di error in procedendo denunciato. 2.1. Ebbene, da tale controllo, non è dato rinvenire, nel fascicolo processuale, l’istanza di rinvio - pure allegata in copia ai ricorso unitamente alla ricevuta PEC - formulata dal difensore di fiducia dell’imputato, in vista dell’udienza del 3 maggio 2018, giorno in cui era stata proclamata la astensione dalle udienze penali dagli organismi deputati dell’avvocatura. Né nel verbale della detta udienza è contenuto alcun riferimento a un tale tipo di comunicazione. Ora, nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato il principio di diritto - al quale il Collegio ritiene di dare continuità - secondo il quale, nel processo penale, non è consentita alle parti private la utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni o notificazioni, né per depositare istanze Sez. 5 n. 48911 del 01/10/2018, Rv. 274160 Sez 5, 15 marzo 2018, n. 32013, non massimata Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702 Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015. Rv. 263189 . L’indirizzo trova il suo fondamento nell’interpretazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv. In L. n. 221 del 2012, a tenore del quale Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149 e 150 c.p.p., e art. 151 c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria . La genesi e la complessiva disciplina della posta elettronica certificata depongono, in modo univoco, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia voluto limitare, nel processo penale, l’uso dello strumento di comunicazione in parola alle sole cancellerie. 2.2. Occorre, però, dare atto dei discordanti orientamenti giurisprudenziali a cui ha dato corso la questione della utilizzabilità, da parte dei privati, dello strumento della posta elettronica certificata nel processo penale, poiché alcune pronunce hanno escluso del tutto l’ammissibilità dell’inoltro dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento a mezzo PEC, da parte del difensore di fiducia dell’imputato, in quanto attività non consentita ai difensori dal citato art. 16 Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv, 270702 Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015, Rv. 263189, entrambe con riferimento a una istanza di rinvio inoltrata a mezzo P.E.C. Sez. 3 n. 7058 del 11/02/2014, Sez. 3 n. 7058 dell’11/02/2014, Rv. 258443 con riferimento a una istanza di rinvio per legittimo impedimento Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015 con riferimento a una istanza di rimessione in termini in altre decisioni, si è fatto, invece, riferimento all’indirizzo ermeneutico affermatosi già per la trasmissione, a mezzo fax Sez. 2 n. 9030 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014 Rv. 258526 conf. Sez. 5 n. 7706 del 16/10/2014, Rv. 262835 Sez. 2 n. 24515 del 22/05/2015 Rv. 264361 Sez. 1 n. 1904 del 16/11/2017 dep. 17/01/2018, Rv. 27204901 , dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento. Secondo tale orientamento, l’inoltro, con lo strumento del fax, dell’istanza di rinvio, è considerato non irricevibile né inammissibile, ma è stata affermata la necessità che l’istante si faccia carico dell’onere di accertarsi del regolare arrivo dell’atto così trasmesso nella cancelleria, e della sua tempestiva sottoposizione alla attenzione del giudice procedente il quale, è tenuto, in tale evenienza, a valutarlo , ove intenda far valere, in sede di impugnazione, la omessa valutazione della istanza. Tale orientamento è stato esteso, pertanto, da una parte della giurisprudenza di questa Corte, anche al caso dell’inoltro dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento mediante lo strumento della posta elettronica, anch’esso strumento di comunicazione informale, al pari del fax Sez. 6 n. 35217 del 19/04/2017, Rv. 270912 Sez. 2 n. 47427 del 07/11/2014, Rv. 260963 . 2.3. Venendo al caso in scrutinio, quale che sia l’orientamento al quale si intenda prestare adesione, la censura prospettata con il motivo di ricorso in esame si profila infondata, alla luce dei richiamati percorsi interpretativi, dal momento che, in ogni caso, l’istante, pur avendo documentato di avere inoltrato l’istanza di rinvio a mezzo P.E.C., e che la comunicazione elettronica è giunta a destinazione, nella casella del registro generale della Corte di Appello di Firenze, non ha, tuttavia, assolto all’onere di verificare che questa fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e che fosse stata tempestivamente posta alla sua attenzione. D’altro canto, la circostanza che nel verbale di udienza manchi ogni riferimento all’istanza in parola, autorizza ragionevolmente a escludere che l’istanza fosse giunta all’attenzione del Collegio. 2.4. Del tutto ininfluente, ai fini in esame, la circostanza, dedotta e documentata dal ricorrente, che la comunicazione dell’istanza di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze a mezzo posta elettronica fosse consentita dal protocollo sottoscritto dalla Corte di Appello di Firenze e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di quel Distretto, atteso che, come appena detto, trattasi di modalità che, pure ritenuta ammissibile, non esaurisce l’onere accertativo del difensore istante che, lo si ripete, nel caso di specie, non risulta adeguatamente assolto, non essendosi peritato di verificare che l’istanza fosse pervenuta all’attenzione del giudice. 3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta il mancato esame della istanza di riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., domandata con i motivi aggiunti, poiché tale integrazione risulta analogamente inoltrata alla Corte di Appello mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, come documentato dallo stesso difensore, attraverso la allegazione della copia dell’atto al ricorso. Ma, ancora un volta, il difensore non ha provato che la memoria fosse pervenuta alla cancelleria dei giudice procedente e portato alla attenzione della Corte la quale, per vero, non ne dà atto né nel verbale di udienza né nella motivazione della sentenza, donde, anche qui, la logica deduzione che non ne abbia avuto affatto contezza. 3.1. Così ricostruito l’excursus processuale, la doglianza avente a oggetto il mancato riconoscimento della speciale tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis, risulta inammissibile perché non ritualmente proposta con i motivi di appello. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., non può essere, infatti, dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3. È questo il principio affermato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte sulla scia delle pronunce delle Sezioni Unite con le sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, rv. 266594 e Sez. U. del 25/02/2016, Coccimiglio, rv. 266595 conf. Sez. 3 n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, rv. 263308 Sez. 6 n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, rv. 266678 Sez. 3 n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, rv. 269913 Sez. Sez. 3 n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, rv. 272789 . Le Sezioni Unite hanno affermato che la particolare tenuità del fatto costituisce causa di non punibilità atipica per gli effetti negativi che produce per l’imputato anzitutto, la possibile rilevanza nei giudici civili e amministrativi e l’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento e la sua applicazione presuppone l’accertamento della responsabilità del reato e della sua attribuibilità all’imputato. Il massimo consesso di legittimità ha espressamente vincolato la rilevabilità di ufficio nel giudizio di legittimità della causa di esclusione della punibilità - che ha natura sostanziale e,pertanto, è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità - in caso di ammissibilità del ricorso, all’obbligo di applicazione della lex mitior sopravvenuta, e, dunque, presuppongono che la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 16 marzo 2015, n. 28. 3.2. Nel caso scrutinato dal Collegio, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 3 maggio 2018, e, quindi, quando era già vigente la citata previsione, non risultando, per le ragioni esposte in precedenza, che il ricorrente avesse adeguatamente e ritualmente formulato deduzione sul punto, chiedendo l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., né nei motivi di appello né in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado, risultando irrituali le modalità prescelte, nel caso di specie, dal difensore. 3.3. Il secondo motivo non risulta fondato neppure nella parte in cui attinge il percorso motivazionale della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale, premesso il riconoscimento anche dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 oltre alle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado , e confermando, in ogni caso, il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, ha, poi,ritenuto di ridurre la pena inflitta dal primo giudice senza chiarire adeguatamente attraverso quale operazione matematica sia giunta a tale riduzione. Invero, a prescindere dall’evidente insussistenza dell’interesse della parte ricorrente a dolersi di una riduzione di pena, si osserva che, premessa la pena base di mesi sei ed Euro 300 di multa, individuata nel minimo edittale della reclusione prevista dall’art. 624 c.p., il primo giudice aveva, poi, operato la diminuzione ex art. 56 c.p., contenendola in un terzo così pervenendo a mesi quattro di reclusione e Euro 200 di multa quindi, effettuava la diminuzione per il rito,giungendo alla pena finale di mesi 2 e giorni 20 di reclusione e Euro 133 di multa. La Corte di Appello, pur senza esplicitarlo in motivazione, ha, con evidenza logica, ritenuto, invece, in considerazione dell’avvenuto riconoscimento della attenuante del danno di lieve entità, e avendo mantenuto fermo il bilanciamento, di operare una maggiore riduzione della pena, nell’ambito della cornice consentita dall’art. 56 c.p., pervenendo, così, alla pena finale di mesi due di reclusione e Euro 120 di multa. L’operazione della Corte di Appello, peraltro favorevole all’imputato, è legittima e la pena inflitta risulta contenuta nel limite legale. 4. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.