Parte lo sparo, ma il processo penale telematico è ancora ai blocchi di partenza

Il d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, ha introdotto l’obbligatorietà della notifica telematica nei processi penali degli atti alle persone diverse dall’imputato. Il processo penale, in versione 2.0, sarebbe dovuto partire da lunedì 15 dicembre 2014. Ma, in mancanza dei decreti necessari, il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare per dare qualche precisazione in più.

PPT al via E’ entrato oggi in vigore il nuovo processo penale telematico, in base al d.l. n. 179/2012, che prevede l’obbligatoria notifica telematica degli atti alle persone diverse dall’imputato. La notifica via PEC indirizzo e-mail che costituisce un requisito obbligatorio riguarda le comunicazioni richieste dal pm ai sensi dell’art. 151 c.p.p., le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’Autorità Giudiziaria, con mezzi tecnici idonei , come previsto dall’art. 148, comma 2- bis , c.p.p., gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persone diverse dall’imputato, nonché le notificazioni di altri atti disposte dal giudice mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto ex art. 150 c.p.p Tuttavia, sono mancati nel frattempo i decreti necessari, da parte del Ministero della Giustizia, sulla funzionalità del servizio. Si spiega, così, il motivo per cui lo stesso Ministero è intervenuto giovedì 11 dicembre con una circolare-bussola interpretativa per fare un po’ di luce sul caso. ma soltanto a metà. In base all’atto emanato, l’obbligo di notificazioni telematiche nel penale varrà, nelle ipotesi in cui il presupposto dell’urgenza venga rilevato dal giudice il presupposto dell’urgenza, per come comunemente interpretato, attiene a situazioni concrete, non tipizzabili in linea generale dal legislatore e necessariamente rimesse alla valutazione del giudice , per le Procure della Repubblica e Generali, i Tribunali e le Corti d’appello. Al contrario, sono escluse la Cassazione, le Procure dei minorenni, il Tribunale dei Minorenni, i Tribunali di Sorveglianza e gli uffici dei gdp, che dovranno necessariamente aspettare l’emanazione dei decreti di natura non regolamentare con cui il Ministero accerterà la funzionalità dei servizi di comunicazione.

PP_PEN_ppt_s