La comunicazione a mezzo PEC della sentenza di fallimento e il termine per ricorrere in Cassazione

Il novellato art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014 dispone che la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 29748/18, depositata il 19 novembre. Il caso. Il Tribunale di Genova, su richiesta di una banca, dichiarava il fallimento di una s.r.l. dopo aver verificato l’esito negativo del pignoramento mobiliare compiuto dalla banca creditrice in forza di un decreto ingiuntivo non opposto, senza che la società debitrice fornisse prove dell’insussistenza dei presupposti di fallibilità. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, rigettava il reclamo, rilevando anch’essa la mancanza di prove prima detta. Pertanto, la società propone ricorso per cassazione, contestando la fondatezza dell’eccezione avversaria. La notifica del testo integrale della sentenza. La giurisprudenza di legittimità, con riguardo al caso in esame, ricorda che la notificazione del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento effettuata ex art. 18, comma 13, l. fall. effettuata dal cancelliere a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione, ai sensi dell’art. 18, comma 14, l. fall., non essendo di ostacolo il novellato art. 133, comma 2, c.p.c. secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. A tal proposito, i Giudici del Palazzaccio intendono dare continuità al principio secondo cui il nuovo testo del summenzionato art. 133, comma 2, c.p.c. non si applica nelle ipotesi in cui norme speciali stabiliscono diversamente da quanto detto dalle norme di carattere generale, ossia gli artt. 325 e 326 c.p.c., come avviene per la sentenza di fallimento. Ne consegue che la comunicazione, così come la notificazione, successivamente alla data di entrata i vigore del d.l. n. 179/2012 determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. E, nel caso in esame, il messaggio con valore di notifica è stato inviato in data 31 ottobre 2014 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 22 aprile 2015, pertanto è tardivo e la Suprema Corte lo dichiara inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 ottobre – 19 novembre 2018, n. 29748 Presidente Didone– Relatore Pazzi Fatti di causa 1. Con sentenza n. 92/2014 il Tribunale di Genova, su istanza di Banca Carige s.p.a., dichiarava il fallimento della società s.r.l. dopo aver constatato, ai fini della verifica della condizione di insolvenza, l’esito negativo del pignoramento mobiliare compiuto dal creditore istante in forza di un decreto ingiuntivo non opposto e aver preso atto che la compagine debitrice non aveva fornito alcuna prova dell’insussistenza dei presupposti di fallibilità. 2. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 31 ottobre 2014, rigettava il reclamo rilevando, quanto alla sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 legge fall., la mancanza di alcuna prova al riguardo e comunque il superamento del limite fissato per l’esposizione debitoria sulla base della documentazione disponibile, quanto alla condizione di insolvenza la sussistenza di uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni inerenti l’attività di impresa questa condizione non veniva elisa dall’ipotizzata possibilità di far fronte all’esposizione debitoria tramite la liquidazione del patrimonio immobiliare, che sarebbe comunque avvenuta tramite una rovinosa decurtazione del suo valore. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia s.r.l. affidandosi a due motivi di ricorso. Ha resistito con controricorso Banca Carige s.p.a., la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario in conseguenza del mancato rispetto del termine di impugnazione previsto dall’art. 18, comma 14, legge fall., dato che la sentenza della corte territoriale era stata notificata a controparte in data 31 ottobre 2014 mentre il ricorso per cassazione era stato notificato in data 22 aprile 2015. Il fallimento di s.r.l., seppur intimato, non ha svolto alcuna difesa. 4. La sesta sezione di questa Corte, preso atto che la società ricorrente aveva contestato la fondatezza dell’eccezione avversaria, osservando che il più recente disposto dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ. chiarisce in linea generale che le comunicazioni a mezzo p.e.c. del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non sono idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione e sottolineando che a tale effetto rimane valida la distinzione fra comunicazione e notificazione, quale forma prevista dai commi 13 e 14 dell’art. 18 legge fall., ha ritenuto che il ricorso dovesse essere discusso alla pubblica udienza di questa sezione. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 5. Ritiene questo collegio che l’eccezione preliminare sollevata dall’originario creditore procedente sia fondata. 5.1 La giurisprudenza di questa Corte Cass. n. 10525/2016 ha già avuto modo di chiarire che la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c In particolare la decisione sopra richiamata ha osservato, in termini del tutto condivisibili, che la novella del secondo comma dell’art. 133 c.p.c., operata con l’art. 45, comma 1, lett. b , del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni nella I. 114/2014, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali come l’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. , che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno. Il principio, a cui questa Corte intende dare continuità, è che il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c. non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, ex art. 18, 14 e 15 comma, l.f E, nella ricostruzione sistematica, tale conclusione si ancora altresì al disposto dell’art. 16, 4 comma, del d.l. 179/2012, convertito nella l. 221/2012, che ha previsto che nei procedimenti civili le comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria avvengano per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni . 6.2 Né è possibile sostenere che l’applicazione dei principi sopra illustrati possa essere impedita nel caso di specie dal fatto che il contenuto del provvedimento impugnato sia stato comunicato e non notificato, in quanto un simile mezzo di esteriorizzazione dell’attività informativa da parte della cancelleria non rispetterebbe la forma espressamente prevista dall’art. 18, comma 14, legge fall. e dunque non varrebbe a far decorrere il termine di impugnazione ivi previsto. Un simile assunto, innanzitutto, non si attaglia alla realtà processuale posta all’esame di questa Corte, da cui risulta l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata espressamente qualificato, nella sua seconda pagina, come notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012 . L’esplicita indicazione, nel corpo del messaggio inviato, della valenza della trasmissione quale notificazione serviva dunque a mettere sull’avviso il destinatario sul fatto che l’attività posta in essere nei suoi confronti era quella espressamente prevista dall’art. 18, comma 14, legge fall. al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione ivi previsto. 6.3 D’altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito come, ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo, nell’attuale contesto normativo non vi sia più ragione per distinguere fra comunicazione e notificazione. In proposito è già stato osservato Cass. 23575/2017 , in termini del tutto condivisi da questo collegio, che i all’epoca di entrata in vigore dell’art. 18 legge fall. sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione, che, ai sensi dell’art. 137, comma 2, cod. proc. civ., ha ad oggetto una copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi, e la comunicazione, la quale veniva e viene tuttora, seppure in via residuale effettuata mediante biglietto di cancelleria, secondo la dicitura ormai inattuale dell’art. 136 c.p.c., in forma abbreviata ii dall’entrata in vigore del d.l. 179/2012 si è creato un difetto di coordinamento tra il testo dell’art. 136 c.p.c., rimasto inalterato laddove si riferisce ad un forma abbreviata di comunicazione , e l’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., il quale, al secondo comma, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene in ogni caso il testo integrale del provvedimento comunicato il’ vi è ormai perfetta coincidenza tra l’attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione, poiché in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento iv una simile equiparazione trova conferma nell’ultimo periodo dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui la comunicazione della sentenza non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’articolo 325 , in quanto, in un sistema ordinario che ha al suo centro l’art. 285 cod. proc. civ., secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa su istanza di parte , la novella del secondo comma dell’articolo 133 cod. proc. civ. è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d’ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine breve, riserva alla parte sicché, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’articolo 325 v l’equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio si giustifica quindi in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall’art. 285 cod. proc. civ. da quella contemplata dall’art. 18 legge fall., in quanto mentre il congegno dell’abbreviazione del termine di cui all’art. 285 cod. proc. civ. trova fondamento nella volontà della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dall’art. 18 legge fall. ha a fondamento non già l’iniziativa di parte, bensì - in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare - la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione. Se ne ricava che la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. 6.4 Da quanto sopra consegue, tenuto conto che il messaggio con valore di notifica è stato inviato in data 31 ottobre 2014, che il ricorso per cassazione, notificato il 22 aprile 2015, è tardivo e risulta quindi inammissibile. 7. Il superiore rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dell’istituto di credito controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.