Il principio dell'elezione del domicilio digitale ed il suo valore per le notificazioni

Il diritto di difesa ed il diritto della scelta volontaria della parte permettono l’estensione alla materia delle notificazioni del principio secondo cui l'elezione del domicilio digitale ha valore vincolante?

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 16581/20, depositata il 3 agosto. La Corte d’Appello competente, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda proposta da una donna, volta al riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello A2 del CCNL Assofarm ed alla condanna di parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive. La Corte territoriale a sostegno della propria decisione assumeva -per quanto qui interessa di aver respinto l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla donna di tardività dell'appello , il cui ricorso era stato depositato dopo 60 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza di primo grado eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno -il primo dei tre difensori domiciliatari della datrice di lavoro. Infatti, la Corte d’Appello dava atto che nella memoria di costituzione dinanzi al Tribunale la società datrice di lavoro aveva indicato quali propri difensori, con mandato disgiunto, tre avvocati eleggendo domicilio presso lo studio di uno di essi ed indicando quali indirizzi di posta elettronica certificata, presso cui avrebbero dovuto essere eseguite le comunicazioni, quelli appartenenti agli altri due avvocati. Per queste ragioni la Corte territoriale giudicava nulla la notifica della sentenza di primo grado eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata del primo dei tre avvocati, sebbene nella memoria di costituzione in primo grado la società avesse espressamente chiesto di ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata degli altri due legali, senza indicare anche l' indirizzo PEC del primo avvocato. Era sulla scorta di ciò che la Corte d’appello aveva ritenuto la suddetta notifica inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione e, quindi, tempestivo l'appello proposto. Avverso tale capo di sentenza la donna proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 53/1994, e successive modifiche, anche con riferimento all'art. 325 c.p.c L'unico motivo di ricorso il nuovo principio di diritto afferente al valore vincolante del domicilio digitale. La ricorrente sosteneva come il fatto che nella comparsa di costituzione della datrice di lavoro in primo grado non fosse indicato l'indirizzo PEC del primo avvocato, co-difensore domiciliatario, non avesse rilievo sia perché ciascun avvocato è munito di un proprio domicilio digitale conoscibile attraverso il registro INI-PEC , sia perché ai sensi dell'art. 125 c.p.c. il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo PEC, come peraltro statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità. Per questi motivi censurava la decisione di appello laddove aveva ritenuto che la donna avrebbe dovuto notificare la sentenza ai due co-difensori che avevano espressamente indicato l'indirizzo PEC, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in presenza di più difensori, la notifica della sentenza ad uno solo di essi è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Sul suddetto motivo di ricorso la Suprema Corte , prima di decidere, ha ritenuto necessario svolgere alcune considerazioni. In particolare, * nel confermare che risultasse pacifico in atti che la memoria di costituzione della società datrice di lavoro in primo grado avesse indicato gli indirizzi di posta certificata solo di due legali, pur avendo eletto domicilio nello studio del terzo avvocato, il cui indirizzo PEC veniva omesso nell'atto di parte, * e nel dare per pacifico che la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, era stata eseguita dalla difesa della donna con modalità telematica all'indirizzo PEC del primo legale, gli Ermellini precisano che la questione posta dal motivo di ricorso riguarda sostanzialmente la legittimità della notifica telematica eseguita all'indirizzo PEC del difensore presso cui era stato eletto unicamente il domicilio fisico anziché all'indirizzo PEC dei difensori espressamente indicati negli atti processuali come luogo telematico ove inviare le comunicazioni. La decisione nomofilattica sulla questione di diritto. La Suprema Corte ricorda come il codice dell'amministrazione digitale abbia previsto l'istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico , di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica INI-PEC delle imprese e dei professionisti. Indirizzo di posta elettronica certificata che è agganciato in maniera univoca al codice fiscale del titolare. In argomento, inoltre la Suprema Corte conferma di aver chiarito in varie precedenti pronunce che il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata né la facoltà di indicarne uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'Ordine oppure di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale, e ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente SICID e consente, tramite il registro pubblico INI-PEC , di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata. La Suprema Corte richiama, altresì, il contenuto di un'altra propria sentenza, la n. 2942/2019, in cui ha ritenuto che, qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni solo presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC di altro difensore. Nella specie, la Suprema Corte aveva cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello sebbene il decreto di fissazione di udienza fosse stato comunicato all'indirizzo PEC di un co-difensore diverso da quello indicato. In tale decisione -continuano ad osservare gli Ermellini si è sottolineato come il fatto che il destinatario della notifica PEC risultasse co-difensore, anche disgiuntamente, dell'avvocato il cui indirizzo PEC era stato eletto come domicilio digitale, non potesse ledere il principio di valenza costituzionale , inerente al diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata anche in ambito di notificazione a mezzo PEC e della esplicita scelta volontaria della parte. Allo stesso tempo, però, la Corte osserva la validità delle censure della ricorrente laddove queste richiamano un orientamento costante di legittimità secondo cui la notificazione della sentenza ad uno solo dei plurimi difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte. Nel caso in esame -conclude la questione giuridica che si pone attiene alla notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve per la proposizione dell'appello e, specificamente, alla validità o meno della notifica eseguita all'indirizzo PEC del primo avvocato, co-difensore, nominato in atti come domiciliatario fisico e senza indicazione dell'indirizzo PEC, in presenza di una dichiarazione in atti degli altri due co-difensori che avevano espressamente chiesto di ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax o al proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In ordine all'argomento la sentenza n. 2942/2019 della Corte sembra introdurre un principio diverso per cui l'elezione del domicilio legale ha valore vincolante, nelle specie riferito alla comunicazione di cancelleria, ma che, in quanto richiami il diritto di difesa e la scelta volontaria della parte, potrebbe valere anche per le notificazioni. Sulla scorta di tutte le suesposte ragioni, la Suprema Corte, nel precisare che la questione in diritto, che pone la fattispecie oggetto di causa, non appare esattamente sovrapponibile a nessun’altra di tutte le cause decise con le pronunce alternatesi nei vari anni e nel rilevare sin da subito che la relativa decisione riveste senza dubbio valore nomofilattico, ha deciso per la trasmissione del procedimento alla Sezione quarta, competente in diritto del lavoro.

Corte di Cassazione, sez. Civile – L, ordinanza interlocutoria 26 febbraio – 3 agosto 2020, n. 16581 Presidente Doronzo – Relatore Ponterio Rilevato che 1. con sentenza n. 501 pubblicata il 7.8.2018 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello di Farma.Net Scandicci s.p.a. e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da A.R. , volta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello A2 del CCNL Assofarm a decorrere dall’1.10.2006 e alla condanna di parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive 2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha respinto l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla A. di tardività dell’appello di Farma.Net il cui ricorso era stato depositato l’11.7.2017, dopo 60 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza di primo grado eseguita il 21.4.17 all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario della società, avv. Marco Lenzi 3. la Corte d’appello ha dato atto che nella memoria di costituzione dinanzi al Tribunale la società Farma.Net aveva indicato quali propri difensori, con mandato disgiunto, gli avvocati Marco Lenzi del foro di Firenze, Paola Russo e Paolo Pugliese del Foro di Genova, eleggendo domicilio presso lo studio dell’avv. Lenzi in Firenze ed indicando quali indirizzi di posta elettronica certificata presso cui avrebbero dovuto essere eseguite le comunicazioni, quelli degli avvocati Russo e Pugliese 4. ha giudicato nulla la notifica della sentenza di primo grado eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Lenzi, sebbene nella memoria di costituzione in primo grado la società avesse espressamente chiesto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata degli avvocati Russo e Pugliese, senza indicare anche l’indirizzo PEC dell’avv. Lenzi ha ritenuto la suddetta notifica inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione e quindi tempestivo l’appello proposto 5. avverso tale capo di sentenza A.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso Farma.Net Scandicci s.p.a. 6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Considerato che 7. con l’unico motivo di ricorso A.R. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis e succ. mod., anche in riferimento all’art. 325 c.p.c. 8. ha sostenuto come il fatto che nella comparsa di costituzione della società in primo grado non fosse indicato l’indirizzo PEC dell’avv. Lenzi, co-difensore domiciliatario, non avesse rilievo sia perché ciascun avvocato è munito di un proprio domicilio digitale conoscibile attraverso il registro INI-PEC, sia perché ai sensi dell’art. 125 c.p.c., nel testo vigente, il difensore non ha più l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo PEC, come peraltro statuito dalla giurisprudenza di legittimità Cass. n. 17048 del 2017 9. ha censurato la decisione d’appello laddove ha ritenuto che la A. avrebbe dovuto notificare la sentenza ai due co-difensori che avevano espressamente indicato l’indirizzo PEC, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in presenza di più difensori, la notifica della sentenza ad uno solo di essi è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione 10. ha affermato come nella prima udienza del giudizio di appello 17.5.18 la difesa della società avesse dedotto di non aver mai avuto conoscenza della notifica della sentenza di primo grado all’avv. Lenzi, peraltro deceduto pochi giorni dopo la notifica stessa ha aggiunto che in realtà la difesa della A. con la memoria di costituzione in secondo grado aveva prodotto un atto di precetto, notificato alla società l’1.6.17, in cui si dava atto della notifica telematica del 21.4.17 a Farma.Net della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione ha sostenuto come la società avrebbe dovuto contestare nel ricorso in appello depositato l’11.7.17 la ritualità della notifica della pronuncia di primo grado o l’impossibilità di conoscere la stessa e che le deduzioni svolte nella prima udienza del giudizio di appello dovessero considerarsi tardive tale questione, ritenuta assorbita dalla Corte d’appello per effetto dell’accoglimento dell’eccezione di nullità della notifica della sentenza di primo grado, è riproposta sul presupposto dell’accoglimento del motivo in esame quanto alla legittimità della notifica idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnativa 11. sul motivo di ricorso in esame occorre svolgere alcune considerazioni 12. è pacifico in atti che la memoria di costituzione della società in primo grado recasse la seguente dicitura Farma.Net Scandicci s.r.l ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Firenze, via della Cernaia 48, nello studio dell’avv. Marco Lenzi . che la rappresenta in virtù di mandato a margine della presente memoria tanto congiuntamente quanto disgiuntamente agli Avv.ti Paola Russo e Paolo Pugliese del Foro di Genova i quali richiedono che le eventuali comunicazioni vengano effettuate a mezzo fax al n. 010/873678 oppure ai seguenti indirizzi di posta certificata paolarusso.pec.studiopugliese.com e paolopugliese.pec.studio.pugliese.com 13. è altrettanto pacifico che la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per vimpugnare, sia stata eseguita dalla difesa della A. con modalità telematica all’indirizzo PEC dell’avv. Lenzi 14. la questione posta dal motivo di ricorso in esame riguarda la legittimità della notifica telematica eseguita all’indirizzo PEC del difensore presso cui era stato eletto unicamente il domicilio fisico anziché all’indirizzo PEC dei difensori espressamente indicato negli atti processuali come luogo telematico ove inviare le comunicazioni 15. si riportano i dati normativi rilevanti 16. l’art. 285 c.p.c. prevede la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per le impugnazioni, si fa, su istanza di parte, ai sensi dell’art. 170 c.p.c. 17. l’art. 170 c.p.c. stabilisce dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e comunicazioni si fanno al procuratore costituito, tranne che la legge disponga altrimenti 18. l’art. 125 c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede al comma 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’Ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax 19. la modifica dell’art. 125 c.p.c. ad opera del D.L. n. 90 del 2014 è consistita nella soppressione dell’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo PEC del difensore il testo dell’articolo risultante dalle modifiche di cui al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, prevedeva che negli atti di parte, il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax sul punto la giurisprudenza aveva affermato, sia pure con qualche oscillazione, che mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni era idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto poteva affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica fosse stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014 Sez. 6 3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016 in motivazione questo indirizzo deve ritenersi superato a seguito delle modifiche apportate all’art. 125 c.p.c. dal D.L. n. 90 del 2014 che ha eliminato l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo PEC in quanto per legge ricavabile dai pubblici registri 20. Il D.L. n. 90 del 2014, art. 16 sexies, conv. con mod. in L. n. 114 del 2014, aggiunto al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , recita sotto la rubrica Domicilio digitale Salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia 21. il D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6-bis Codice dell’amministrazione digitale prevede l’istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC delle imprese e dei professionisti. L’indirizzo di posta elettronica certificata è agganciato in maniera univoca al codice fiscale del titolare 22. in relazione alle modifiche introdotte dal D.L. n. 90 del 2014, varie pronunce di questa Corte cfr. per tutte Cass. n. 17048 del 2017 in motivazione hanno chiarito che Il difensore non ha più l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata, nè la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell’ordine o di restringerne l’operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale ciò vale come criterio di univoca individuazione dell’utente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all’indirizzo di posta elettronica certificata. 1.6. Resta invece fermo il contenuto dell’art. 366 c.p.c., comma 2, che, limitatamente al giudizio di cassazione, che prevede la domiciliazione ex lege del difensore presso la cancelleria della Corte nel caso in cui non abbia eletto domicilio nel comune di Roma, nè abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica. 1.7. In conclusione, oggi ciascun avvocato è munito di un proprio domicilio digitale , conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC e corrispondente all’indirizzo PEC che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l’inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici. Tale disciplina implica un considerevole ridimensionamento dell’ambito applicativo del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Infatti, come si è visto, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovverosia quando l’indirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall’elezione o meno di un domicilio fisico nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa. Residua, tuttavia, un ristretto margine di applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Si tratta del caso in cui l’uso della PEC è impossibile per causa non imputabile al destinatario. In tale ipotesi, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni degli atti vanno effettuate nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 136 c.p.c. e ss. solamente in tale eventualità assume rilievo - ai fini del R.D. n. 37 del 1934, cit. art. 82, comma 2, - l’omessa elezione del domicilio fisico nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario 23. sulla questione della notifica PEC in presenza di un domiciliatario fisico, la sentenza Cass. sez. 6 n. 11759 del 2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della Costruzioni Gardina perché tardivo, sul rilievo della rituale notifica della sentenza d’appello avvenuta il 4.11.15 a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario avv. Enrico Crepaldi, sicché il termine breve era scaduto il 4.1.16 e il ricorso proposto il 26.4.16 risultava tardivo. La sentenza dà atto che la ricorrente in cassazione, società Costruzioni Gardina, nell’atto di appello risultava rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Marcomini con studio in Rovigo, ed aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avvocato Enrico Crepaldi in Cavarzere, via 2 giugno 134 nel medesimo atto di appello l’avvocato Marcomini del Foro di Rovigo aveva dichiarato espressamente ai sensi della vigente normativa, di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi al numero di fax ivi indicato o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata anch’esso indicato . La società aveva sostenuto che era estremamente chiara la volontà del difensore di voler ricevere via fax o all’indirizzo PEC solo le comunicazioni e gli avvisi , quindi gli atti provenienti dall’Ufficio, mentre il mancato riferimento alla ricezione delle notificazioni tipici atti di parte era chiaro indice della volontà di delegare al domiciliatario la ricezione di tali atti, senza alcuna restrizione di sorta. La Corte di Cassazione con la pronuncia richiamata ha affermato il sottile ragionamento sviluppato nella memoria, finalizzato a dimostrare una volontà di delegare al domiciliatario le notificazioni solo se eseguite a mezzo posta o ufficiale giudiziario con esclusione quindi di quelle via p.e.c. si scontra col chiaro tenore dell’atto di impugnazione e del mandato ed anche con i più elementari principi di chiarezza, pretendendosi dall’altra parte un vero e proprio equilibrismo giuridico al di fuori di ogni logica, anche perché nessuna norma richiede, ai fini della validità della notifica al domiciliatario, la previa trascrizione del suo indirizzo p.e.c. nell’atto di elezione di domicilio la L. n. 53 del 1994, come modificata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46 comma 1 lett. a, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, consente liberamente la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo di posta elettronica certificata art. 1 e condiziona tale modalità di notifica unicamente al fatto che l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi art. 3 , situazione certamente sussistente nel caso di specie perché, come affermano i controricorrenti a pag. 12 e la memoria non lo contesta l’indirizzo p.e.c. dell’avvocato Crepaldi venne ricavato dall’Albo degli avvocati di Venezia e dall’INI-PEC cioè, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, n. d. r. 24. nella ordinanza appena richiamata si è considerata la mancata indicazione negli atti di causa dell’indirizzo PEC del difensore domiciliatario fisico non ostativa alla validità della notifica all’indirizzo PEC del medesimo 25. in senso analogo si è espressa questa Corte nella ordinanza della Sez. 6 lavoro n. 12876 del 2018 sostenendo che In tema di procedimento ex art. 380 bis c.p.c., la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della proposta del relatore è validamente effettuata all’indirizzo PEC del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv., con modif., in L. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato nello stesso senso Cass. Sez. 6 n. 30139 del 2017 cfr. anche Cass. n. 25086 del 2018 26. la sentenza Cass. n. 20946 del 2018 ha esaminato una fattispecie in cui la parte aveva eletto domicilio solo anagrafico presso lo studio di un determinato procuratore mero domiciliatario e privo di procura alle liti mentre il dominus della causa aveva espressamente dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di legge, ivi comprese le notificazioni degli atti processuali, presso il proprio domicilio digitale, all’indirizzo PEC la notifica del provvedimento ad opera della controparte era stata eseguita all’indirizzo PEC del domiciliatario. Con la sentenza citata si è affermato il seguente principio di diritto il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente con la conseguenza che la notifica eseguita digitalmente all’indirizzo di posta elettronica di un procuratore non abilitato a riceverla in tale forma è inidonea a comportare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione. La sentenza è così massimata La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell’indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l’impugnazione . La sentenza richiama i precedenti di legittimità Cass. n. 20468 del 2015 e n. 357 del 2011 e in base ad essi argomenta che solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e che quindi è inesistente la notifica eseguita da chi è mero domiciliatario tale principio la sentenza estende anche alla ricezione degli atti processuali e quindi afferma che la ricezione degli atti da parte del mero domiciliatario via PEC è inesistente 27. sebbene la massima della sentenza n. 20946 del 2018 sembri formulata in senso onnicomprensivo, tuttavia tale precedente non appare rilevante ai fini della fattispecie in esame nella quale tutti e tre i difensori, ed anche il domiciliatario fisico, erano muniti di procura alle liti 28. la sentenza Cass. n. 2942 del 2019 riguarda le comunicazioni di cancelleria. La Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile l’appello di G.A.G. per non avere l’appellante notificato il ricorso ex art. 434 c.p.c. ed il conseguente decreto ex art. 435 c.p.c. alla controparte. Nel ricorrere in Cassazione il G. ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., dell’art. 136 c.p.c., comma 1, dell’art. 156 c.p.c., comma 2 e dell’art. 45 disp. att. c.p.c., deducendo che la sentenza impugnata aveva errato nel considerare ritualmente comunicato all’appellante il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 435 c.p.c. presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Giovanni Romano, laddove nell’atto di gravame era stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. Paola Genito, che pur difendeva il lavoratore appellante sia congiuntamente che disgiuntamente rispetto all’avv. Giovanni Romano. La sentenza n. 2942 del 2019 ha ritenuto che qualora nell’atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l’indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all’indirizzo PEC di altro difensore. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l’appello sebbene il decreto di fissazione di udienza, di cui all’art. 435 c.p.c., fosse stato comunicato all’indirizzo PEC di un codifensore diverso da quello indicato in tale decisione si è sottolineato come il fatto che il destinatario della notifica PEC risultasse co-difensore, anche disgiuntamente, dell’avvocato il cui indirizzo PEC era stato eletto come domicilio digitale, non potesse elidere il principio, di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata ex artt. 366 e 136 c.p.c., come del resto già evidenziato in talune pronunce di questa Corte, in particolare le sentenza n. 22892 del 2015 e n. 23289 del 2017, circa la prevalenza, anche in ambito di notificazioni a mezzo PEC, della esplicita scelta volontaria della parte . Delle due sentenze richiamate in Cass. n. 2942 del 2019, la prima Cass. n. 22892 del 2015 riguarda una fattispecie in cui era applicabile l’art. 125 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 90 del 2014. La seconda Cass. sez. 6 n. 23289 del 2017 nello stesso senso cfr. Cass. n. 25215 del 2014 concerne la notifica del controricorso per cassazione, soggetto ad una regolamentazione peculiare dettata dall’art. 366 c.p.c., come modificato dalla L. n. 183 del 2011, art. 25 e fatta espressamente salva dall’art. 16 sexies cit. 29. nel ricorso proposto da A.R. si richiama, a sostegno delle censure, un orientamento costante di legittimità secondo cui La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei plurimi difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte cfr. Cass. n. 11744 del 2011 nello stesso senso Cass. n. 12963 del 2006 n. 13361 del 2007 n. 2774 del 2011 n. 20625 del 2017 . Nella motivazione della sentenza 11744 del 2011 è chiarito Questa ha ripetutamente affermato confronta, per tutte, Cass. n. 13361 del 2007 che l’art. 285 c.p.c. prevede che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3 . A sua volta l’art. 170 c.p.c., comma 1 dispone che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga diversamente . È evidente dalle disposizioni testè richiamate l’irrilevanza della domiciliazione, essendo richiesto unicamente che la notificazione avvenga presso il procuratore costituito, senza necessità che la parte elegga domicilio presso di lui in quanto la norma lo individua sulla base della relazione che si determina con la parte rappresentata. La domiciliazione ha rilievo infatti solo se la notificazione debba essere fatta nei confronti della parte e non già allorché debba essere indirizzata, come nel caso in esame, al suo procuratore. La nomina - contemporanea o successiva di un secondo difensore presso il quale ha eletto domicilio - determina che entrambi i difensori, quali procuratori costituiti , devono considerarsi legittimati a ricevere la notificazione la quale, una volta perfezionata, è idonea quindi a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Pertanto, nell’ipotesi in esame, la notifica della sentenza, correttamente R.D. n. 37 del 1934, art. 82 avvenuta presso uno dei due procuratori deve ritenersi, indipendentemente dalla domiciliazione operata presso l’altro procuratore, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione . 30. nel caso in esame, la questione giuridica che si pone attiene alla notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve per la proposizione dell’appello e, specificamente, alla validità o meno della notifica eseguita all’indirizzo PEC dell’avv. Lenzi, codifensore, nominato in atti come domiciliatario fisico e senza indicazione dell’indirizzo PEC, in presenza di una dichiarazione in atti dei due co-difensori, avvocati Paola Russo e Paolo Pugliese del Foro di Genova, che avevano espressamente chiesto di ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata 31. da un lato si pone l’indirizzo Cass. n. 11744 del 2011 n. 12963 del 2006 n. 13361 del 2007 n. 2774 del 2011 n. 20625 del 2017 , elaborato prima della introduzione del domicilio digitale , secondo cui, in presenza di più difensori di cui uno solo domiciliatario, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, è valida la notifica della sentenza fatta ad uno qualsiasi dei difensori, anche se non domiciliatario, in base all’art. 170 c.p.c. che fa riferimento ai procuratori costituiti , senza necessità che siano anche domiciliatari, ritenendo sufficiente il rapporto che deriva dalla nomina di difensore fiducia e dalla costituzione in giudizio 32. nel vigore del regime del domicilio digitale si è affermato che, in base all’art. 125 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 1, conv. con mod., in L. n. 114 del 2014, non sussista l’obbligo per il difensore di indicare nell’atto introduttivo l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine perché già risultante dal ReGInde , in virtù della trasmissione effettuata dall’ordine in base alla comunicazione effettuata dall’interessato Cass. S.U. n. 23620 del 2018 n. 17048 del 2017 sez. 6 n. 13224 del 2018 33. tuttavia, la decisione di questa Corte n. 2942 del 2019 sembra introdurre un principio diverso per cui l’elezione del domicilio digitale ha valore vincolante, nella specie riferito alle comunicazioni di cancelleria, ma che, in quanto richiama il diritto di difesa e la scelta volontaria della parte, potrebbe valere anche per le notificazioni 34. la questione in diritto che pone la fattispecie oggetto di causa non appare esattamente sovrapponibile a nessuna di quelle decise con le pronunce richiamate e riveste senza dubbio valore nomofilattico, il che impone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta. P.Q.M. La Corte, ritenuto che non ricorrano i presupposti per la trattazione in Sezione sesta, dispone la trasmissione del procedimento alla Quarta Sezione Lavoro.