Adottabilità: salvaguardare il minore è una priorità del giudice di merito

La Corte ha ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi dell’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali. Egli inoltre deve tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Sul tema, la Suprema Corte, con ordinanza n. 4220/21, depositata il 17 febbraio. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado riguardo l’ adottabilità di due minori , in seguito alla decadenza della responsabilità genitoriale dei genitori, patologicamente incapaci di provvedere ad essi a causa di patologie inidonee per la cura di quest’ultimi. Né è stato possibile affidare i bambini ai parenti a causa di abbandono dei minori. La madre e la nonna materna ricorrono in Cassazione lamentando il difetto dello stato di abbandono e degli aiuti per famiglie in difficoltà, attraverso misure alternative dell’affido endo-famigliare o in struttura idonea, nonché la violazione e la falsa applicazione della Convenzione di Strasburgo e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, non avendo la Corte d’Appello valutato l’interesse superiore dei minori e verificato la possibilità di recupero della madre e della nonna materna sia a livello economico-abitativo sia a livello psichico. La Corte ha ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi dell’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo , delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale , caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali Cass.Civ. n. 14436/17 . Inoltre il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall’art. 1, della l. n. 184 del 1983, ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente , tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità Cas.Civ. n. 22589/17 . Anche la Corte di Strasburgo ha sottolineato che in tema di adozione del minore , il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un risconto attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori sentenza del 13/10/2015 - caso S.H. contro Italia . La Suprema Corte ha chiarito inoltre che in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono , non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche. Alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità ne consegue l’ irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri sul tema v. Cas.Civ. n. 4097/18 . Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre non essendo in discussione l’ assenza del padre , che non ha proposto ricorso ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità della stessa di recupero del rapporto genitoriale, sulla base di vari elementi emersi da una complessa istruttoria i minori, infatti, hanno subito anche aggressioni fisiche da parte della madre, riportando seri danni psicologici . Non rileva quindi la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli. La Corte, a riguardo, ha recentemente affermato che in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono , non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità ne consegue l’ irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri Cass.Civ. n. 4097/18 . La Corte ha quindi confermato la sentenza di appello, ritenendo la persistenza di una situazione di abbandono, nonostante l ’impegno solo enunciato da parte dei genitori di rimuovere problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 gennaio – 17 febbraio 2021, n. 4220 Presidente Genovese – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 11/2019, depositata il 21/01/2019 all’esito di udienza di precisazione delle conclusioni del dicembre 2018 , ha confermato la decisione di primo grado, in data 9/10/2018, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori T.S. e Tr.Sa.Pa. , nati a omissis , rispettivamente, l’ omissis e l’ omissis , dall’unione tra Selena P. e Roberto T. , a seguito di declaratoria, nel gennaio 2018, di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori. In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, dalla complessa istruttoria sulla situazione famigliare dei minori, avviata nel 2014 su ricorso della madre rivolto alla dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale , nell’ambito della quale era stato disposto, dall’ottobre 2017, l’affidamento dei minori al Servizio Sociale di OMISSIS , con collocazione degli stessi presso due strutture specialistiche, era emersa l’incapacità di entrambi i genitori di prendersi cura dei minori, tanto che gli stessi erano stati dichiarati decaduti con decreti del 16-26/1/2018 il padre, portatore di ritardo mentale moderato, con disturbo borderline della personalità con spunti psicotici , si trovava detenuto, con fine pena nel 2022, e si era dimostrato, nel corso del tempo, una figura assente , totalmente incapace di provvedere alla crescita dei figli la madre, in carico al CSM - Centro Salute Mentale -, era affetta da patologia insufficienza mentale di tipo moderato grave in soggetto con disturbo schizofreniforme cronico , non suscettibile di miglioramento, e da personalità particolarmente aggressiva tanto che per essa i figli erano vissuti come fattori destabilizzanti e non consapevole degli effetti della sua condotta per gli altri, nonché si era resa responsabile, nell’ottobre 2017, di episodi di violenza gratuita a danno del minore S. percosso con calci e pugni , tanto da essere stata arrestata in flagranza di reato e successivamente sottoposta a tso , come anche confermato dai figli nel corso di audizione protetta degli stessi i quali avevano riferito che essa li percuoteva regolarmente, anche con un manico di scopa e con un cucchiaio di legno tali condotte aggressive della madre avevano avuto conseguenze negative sui minori, i quali, come da relazioni dei Servizi Sociali e della case famigliari in cui gli stessi erano stati collocati la omissis e l’ omissis , per un breve periodo anche ricongiunti , avevano manifestato problematiche varie conseguenti ai traumi, anche fisici, subiti documentati da diversi ricoveri presso struttura ospedaliera , a causa delle percosse da parte della madre, mentre non presentavano elementi patologici correlati all’allontanamento dalla madre ed erano molto legati tra loro la famiglia d’origine era risultata, del pari, complessivamente inadeguata, in quanto anche la madre della P. , B.T. avendo revocato l’originaria disponibilità una zia materna dei minori, Pa.An. , era troppo legata alla figlia, ritenuta bisognevole di cure, con conseguente impossibilità per la stessa di orientarsi verso una prospettiva di sgancio da quest’ultima per dedicarsi esclusivamente alla crescita dei nipoti , e non era stata capace neppure di opporsi ai gravi maltrattamenti compiuti dalla madre nei confronti dei minori, allorché questi coabitavano anche con la nonna materna. In definitiva, era provata l’inidoneità di entrambi i genitori di prendersi cura dei figli, con prognosi estremamente difficile di recupero di tale idoneità, incompatibile con le esigenze ed i tempi dei minori, nè era possibile un affidamento dei minori ai parenti, con conseguente stato di abbandono dei minori Avverso la suddetta pronuncia, P.S. e B.T. , rispettivamente genitore e nonna materna dei minori T.S. e Tr.Sa. , propongono ricorso per cassazione, notificato tra il 21 ed il 21/2/2019, affidato a due motivi, nei confronti dell’Avv. G.R. , in qualità di tutore dei minori che resiste con controricorso , e di T.R. , Pa.An. e PM presso il Tribunale per i minorenni che non svolgono difese . La controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Le ricorrenti lamentano 1 con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1983, art. 8 in difetto dello stato di abbandono e di specifici interventi di sostegno ed aiuto per le famiglie con problematicità, anche con le misure alternative dell’affido endo-famigliare o di affidamento temporaneo o in struttura idonea, nonché dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciulli, della Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996 e della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 7/12/2000, per non avere la Corte d’appello valutato l’interesse superiore del minore e verificato l’eventuale possibilità di recupero della madre e della nonna materna, sia con riguardo alle condizioni economico-abitative, sia con riferimento alle condizioni psichiche, anche, se del caso, con una consulenza tecnica d’ufficio 2 con il secondo motivo, l’omesso esame, e art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oltre la motivazione apparente, in ordine alla non reversibilità dello stato di abbandono dei minori, avendo in particolare trascurato di considerare che gli episodi subiti dai minori non dipesero dalla volontà della sig.ra P.S. , ma collegati a fattori contingenti di forza maggiore . 2. Diligentemente, il tutore dei minori, con memoria, ex art. 378 c.p.c., ha dato atto di avere avuto incontri, di recente, con i minori, che si trovano ancora collocati, presso le strutture specializzate omissis e omissis di omissis , che hanno altresì fornito relazioni aggiornate sul quadro psico-fisico degli stessi e sul percorso che essi stanno seguendo, volto a risolvere i rispettivi problemi psicologici. 3. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili. Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali Cass. n. 14436/2017 . Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità Cass. 22589/2017 Cass. 6137/2015 . Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva Cass. 7115/2011 . Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 - caso S.H. contro Italia , è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015 In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabllità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori . Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8 dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nella L. n. 184 del 1983, art. 1 Cass. 22934/2017 . In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine , fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia sentenza del 16/7/2015 , non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore Cass. 7193 del 2016 . Da ultimo, questa Corte ha chiarito che in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri Cass.4097/2018 conf. Cass. 26624/2018, in ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono . In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una soluzione estrema , il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali Cass.7559/2018 . Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre non essendo in discussione l’assenza della figura paterna, che non ha proposto ricorso ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità della stessa di recupero in tempi congrui del rapporto genitoriale, sulla base di una serie di elementi comportamentali emersi da una complessa istruttoria essenzialmente sulla base di relazioni di tutti gli operatori dei Servizi Sociali incaricati è emerso in particolare che i minori hanno subito anche aggressioni fisiche da parte della madre, risentendo dalla situazione famigliare vissuta seri danni psicologici. Non rileva la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati riscontri l’affermazione sulla non volontarietà delle percosse è rimasta tale . Questa Corte ha di recente affermato Cass. 4097/2018 che in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri nella specie, questa Corte, confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a fronte di un impegno solo enunciato dai genitori di rimuovere le problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita . La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre, sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione l’adozione, nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche. Nè diversa e migliore valutazione, in punto di idoneità a prendersi effettivamente cura, morale e materiale, dei nipoti, ha riguardato la figura della nonna materna. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, in considerazione dell’oggetto del contendere, vanno integralmente compensate tra le parti. Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.