Caduti i sospetti di abusi sessuali a carico del padre, i minori possono rientrare nella famiglia di origine

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha accolto il ricorso del PM ed ha disposto il rientro dei minori nella casa familiare dopo l’archiviazione del procedimento penale a carico del padre.

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto del 1° luglio 2020, ha accolto il ricorso del PM ex art. 330, 333 e 336 c.p.c. ed ha revocato i precedenti decreti provvisori con cui due minori erano stati affidati ai servizi sociali e collocati presso una nuova famiglia, disponendo il rientro degli stessi in quella d’origine. I due minori erano stati allontanati dalla famiglia a seguito di un sospetto abuso sessuale ad opera del padre nei confronti della figlia ed era stato disposto un collocamento protetto ex art. 403 c.c Durante il conseguente procedimento penale non emergevano però elementi idonei a sostenere l’accusa, tanto che fu disposta l’ archiviazione del caso. In particolare, la Procura della Repubblica aveva osservato che la madre non aveva reso una testimonianza attendibile, in quanto affetta da problemi di salute mentale, mentre le affermazioni della minore risultavano fortemente condizionate nella loro idoneità a sostenere l’accusa dalle considerazioni dei periti. In tale sede, gli operatori dei servizi sociali confermavano però l’insussistenza dei presupposti per il rientro dei minori presso i genitori. La CTU , svolta nel procedimento sfociato nel provvedimento in esame, evidenziava invece gli esiti positivi degli incontri tra i minori e la famiglia di origine, ripristinati progressivamente e con successo. L’ indagine psicosociale effettuata dal servizio sociale in piena collaborazione con la CTU, la famiglia di origine e quella collocataria ha dunque permesso di accertare l’ ampia disponibilità dei genitori al reinserimento dei minori con la massima attenzione ai loro bisogni e costante collaborazione con i servizi sociali. La collaborazione tra famiglia collocataria e famiglia di origine ha infatti consentito ai bambini di affrontare il riavvicinamento a quest’ultima con serenità e adeguato sostegno. Il Tribunale minorile, dunque, ha ritenuto che non sussistano allo stato elementi di pregiudizio rispetto alle figure genitoriali che si sono rivelate idonee e adeguate rispetto alle esigenze di vita ed affettive dei figli. In conclusione, in virtù dell’art. 4, comma 5- ter , l. n. 184/1983 e della necessità di tutelare, in quanto rispondente all’ interesse dei minori nel caso di specie, la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidate durante l’affidamento, il tribunale ordina il rientro dei minori presso l’abitazione familiare e prescrive che i minori continuino a frequentare almeno un fine settimane al mese la famiglia con cui avevano abitato per tutto il tempo che ciò possa essere utile e rispondente ai bisogni anche affettivi e di costruzione del processo identitario dei minori . Viene al contempo conferito ai servizi sociali l’incarico di monitoraggio del percorso di inserimento dei minori nel rinnovato contesto familiare per la durata di 2 anni, con garanzia di un sostegno psicoterapeutico per i minori stessi e di un sostegno alla genitorialità della coppia per aiutarla nel superamento di eventuali difficoltà che porebbero insorgere. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale per i minorenni di Bologna, decreto 1 luglio 2020 Presidente Salvatore – Estensore Italiano letto il decreto provvisorio del 7.5.2015, con il quale il Tribunale sospendeva i genitori dalla responsabilità genitoriale, nominava il rappresentante del Sei-vizio Sociale tutore, in via provvisoria, in attesa delle determinazioni del giudice tutelare, manteneva i minori in idoneo ambito protetto con interruzione dei rapporti col padre e regolamentazione dei rapporti con la madre in forma protetta assunte ulteriori informazioni da parte del Servizio Sociale relazioni dell'8.5.2015 con visita medica specialistica della minore Charity, del 13.5.2015, del 18.9,2015, del 5.11.2015 e sentite le parti all'udienza del 21.9.2015, rappresentate e difese dal difensore di fiducia e con l'ausilio di un interprete di lingua inglese letto il decreto provvisorio del 17.12.2015, con il quale il Tribunale incaricava il tutore di offrire ai minori ogni idoneo sostegno anche a mezzo di psicoterapia lette la memoria difensiva dei genitori, ove il difensore chiedeva la pronta ripresa degli incontri tra i minori e i genitori o quantomeno la madre, tenuto conto anche dell'esito della consulenza disposta dal GIP di Reggio Emilia nel procedimento penale 2453/2015 e depositata in data 21.8.2015 dal prof.dr. Um. Ni., secondo il quale la minore omissis non sarebbe stata pienamente in grado di rendere testimonianza espletata un'ulteriore attività istruttoria e sentite le parti all'udienza del 4.7.2017 e del 14.9.2017 anche a seguito delle istanze difensive richiesto il parere del Servizio Sociale in ordine alle istanze formulate dal difensore dei genitori, Avv. Ma. Ro. in data 11.9.2018 visto il decreto del 1.7.2019 di assegnazione del presente fascicolo alla dott.ssa Ca. It., delegata per l'urgenza letto il decreto provvisorio del 4.7.2019, con il quale il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali con incarico di tutore ad un diverso sei-vizio sociale a seguite della notizia appresa in data 28.6.2019 dell'indagine penale svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di alcuni operatori del Servizio Sociale Va d'Enza e della dottoressa Na. Bo. Ietta la nota di aggiornamento depositata dalla dott.ssa Ma. Tu. in data 3.12.2019, che rappresentava la necessità di disporre la reintegrazione nella responsabilità genitoriale a favore di entrambi i genitori letto il decreto provvisorio del 12.12.2019, con il quale il Tribunale, provvedendo in via provvisoria ed urgente, impregiudicata ogni decisione definitiva, a parziale modifica dei decreti provvisori sopra citati, revocava il decreto provvisorio del 7.5.2015 e del 4.7.2019 nella parte relativa alla sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale sui minori omissis nati a omissis e, conseguentemente, nella parte relativa alla nomina di tutore provvisorio in persona del Responsabile del Servizio Sociale Unione Pianura Reggiana affidava i minori omissis , al Servizio Sociale Unione Pianura Reggiana al fine di vigilare sulle condizioni di salute dei minori e di fornire un supporto ad entrambi i genitori nonché di collaborare con la dottoressa Ma. Tu. nel progetto a tutela dei minori conferiva alla c.t.u. dott.ssa Ma. Tu. l’incarico di regolamentare gli incontri tra i minori e i genitori secondo i tempi e le modalità ritenute maggiormente opportune in relazione alle esigenze dei minori e alla loro condizione psicologica, fermo restando il quesito già indicato nel decreto del 4.7.2019 e fatti salvi i tempi e le modalità precedentemente indicate per il deposito della relazione finale svolta l'attività istruttoria mediante la consulenza tecnica d'ufficio, l'indagine espletata dal Servizio Sociale Unione Pianura Reggiana e l'esame dei documenti prodotti dalle parti lette le note difensive depositate il 21.5.2020, a seguito di udienza a trattazione scritta conseguente all'emergenza sanitaria in atto, dall'avv. Ma. Ro., che chiedeva di revocare il decreto provvisorio del 23.12.2019 e, conseguentemente, revocare l'affidamento di omissis Servizio Sociale Unione Pianura Reggiana, con piena reintegra dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, stabilire che omissis rientrino definitivamente presso l'abitazione familiare dei propri genitori entro il mese di giugno 2020, stabilire le modalità più congrue per assicurare la continuità affettiva dei minori con la famiglia affidataria, ivi compreso il diritto di quest'ultima a trascorrere con i bimbi un periodo di vacanza estiva stabilire che venisse mantenuta la vigilanza del servizio sociale finalizzata al monitoraggio dell'andamento dell'inserimento, al sostegno psicoterapeutico per i bimbi e al sostegno alla genitorialità della coppia letto il parere del Pubblico Ministero del 23.6.2020 che chiedeva il mantenimento dell'affidamento del servizio sociale di tutti i minori nell'ottica di monitorare il progetto di allargamento progressivo del tempo durante il quale i minori rientreranno nella famiglia di origine, con predisposizione di un progetto di vacanza con i genitori della famiglia di origine e un progressivo riavvicinamento finalizzato al rientro dei minori la conferma dell'attuale collocazione presso la famiglia affidataria con progressivo rientro nella famiglia naturale, il monitoraggio e la vigilanza del servizio sociale sia in relazione a questo delicato passaggio sia in relazione all'avvio e alla frequenza del percorso di supporto psicologico ai minori e adulti nella fase del rientro nonché la supervisione nell'ipotesi che la minore omissis dovesse subire azioni di carattere manipolatorio del padre cfr. ctu dott.ssa Tura , il monitoraggio da parte del Servizio Sociale dell'andamento scolastico e delle capacità accuditive della famiglia di origine, il monitoraggio del mantenimento del rapporto con la famiglia affidataria , anche in considerazione della necessità che i minori mantengano uno spazio di ascolto esterno alla famiglia e al servizio sociale, la verifica dell'attuazione della libertà di scelta religiosa sentita la relazione della dott.ssa Carmela Italiano, giudice designato per l'urgenza in data 1.7.2019 e per la trattazione ordinaria del fascicolo con decreto presidenziale numero 2 del 10.9.2019 rilevato che dalle prime informazioni trasmesse alla data di deposito del ricorso del Pubblico Ministero e di pronuncia del decreto provvisorio del 7.5.2015 si evinceva che il Servizio Sociale disponeva, con provvedimento amministrativo ex articolo 403 c.c, un collocamento protetto di entrambi i minori, a seguito di un sospetto abuso sessuale del padre agito sulla minore omissis , segnalato dalla Guardia Medica dell'Ospedale nella relazione del 29.4.2015 si leggeva la madre ed il padre della minore omissis hanno accompagnato la bambina dalla guardia medica alle ore 6.20 del 28 aprile 2015, perché a loro dire la bambina non riusciva a defecare e La bambina ha iniziato a piangere molto mentre la madre le lavava i genitali. La guardia medica di Montecchio ndr, che effettivamente riscontrava arrossamento alla zona genitale, con dolore anale spontaneo e ai tentativi di defecazione e alla quale la madre aveva segnalato di avere sospetti sul marito ha contattato i Carabinieri per sospetto abuso sessuale, hanno poi chiamato l'ambulanza e madre e figlia sono state accompagnate al pronto soccorso di Reggio Emilia. Li la madre ha riferito che da circa un anno la bambina aveva perdite di sangue e secrezioni che lei riferiva ad un'eccessiva assunzioni di dolci, mai riportati alla pediatra e a volte trattati con creme ghanesi. In un secondo momento, anche alla presenza della mediatrice culturale, ha poi riferito che qualcuno mette il dito nella vagina della bambina, dicendo poi che le uniche persone che stanno con la bambina sono lei e il padre dopo il collocamento protetto ex articolo 403 c.c. omissis nella giornata ha, con molta difficoltà e dopo momenti molto lunghi di chiusura e silenzio, espresso il fatto che il suo dolore alle parti genitali, era stato causato dal padre, il quale approfittando dell'assenza della madre, perché occupata con il fratellino, avrebbe abusato sessualmente di lei, dandole poi una caramella con la promessa di non raccontare niente alla madre omissis ha mostrato forte chiusura nel parlare di quanto accaduto e alla richiesta di un'ulteriore visita si è opposta e non si è fatta visitare nonostante le rassicurazioni da un colloquio con la madre nella giornata del 29.4.2015, la stessa riferisce che il padre ha toccato la figlia più volte e la baciava. La signora al momento chiede di vedere i figli, tende a smarcarsi dal marito e a trovare nel servizio un supporto nel tirare fuori ulteriori racconti si mostra confusa, cambia discorso ed è estremamente turbata dalla situazione . Le indagini dei CC di Montecchio Emilia del 30.4.2015, trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, davano atto di comportamenti di omissis finalizzati a destabilizzare lo stato emotivo di omissis verificatisi sia il 29 sia il 30 aprile 2015 in tale contesto, la pediatra della minore omissis riferiva ai Carabinieri di Montecchio Emilia che i coniugi omissis non avevano sottoposto ad alcuna visita né specialistica né ordinaria la piccola omissis da circa un anno, non rappresentando neppure telefonicamente alcun problema il medico di base dei coniugi non aveva mai riscontrato alcun problema di natura psichica e/o depressiva, ad eccezione del giorno 29.4.2015, quando aveva prescritto farmaci alla madre dei minori per disturbi derivanti da insonnia e stato di agitazione nel certificato dell'Arcispedale Santa Maria Nuova del 28.4.2015 Dipartimento Pediatria i medici sanitari riferivano che la madre anche a loro aveva riportato che nella mattina del 28.4.2015 la bambina non riusciva a defecare, che la stessa le aveva lavato i genitali e la figlia aveva iniziato a piangere dal forte dolore, come si verificava da circa un anno a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dei medici pediatri dell'Arcispedale, la donna evidenziava di non averne mai parlato con i pediatri, riconducendo i dolori all'assunzione eccessiva di cibi dolci, trattando il problema senza esito con creme ghanesi aggiungeva anche davanti ai medici che secondo lei qualcuno metteva il dito nella vagina della bambina e che la minore stava in compagnia esclusivamente di mamma e papà la bambina rifiutava la valutazione proctologica, mentre dalla visita ginecologica, effettuata dopo una iniziale reticenza e con l'intercessione della madre, si rilevava la presenza di lieve iperemia vulvare, ma non lacerazioni o sanguinamenti in atto durante la visita medica in ospedale del 28.4.2015 la bambina riferiva alla mediatrice culturale ieri mentre la mamma e il fratellino dormivano il papà mi ha tirato giù le mutandine e mi ha toccato là, indicando i genitali e in cambio mi ha dato una caramella e mi ha fatto promettere di non dire niente alla mamma referti del 28 e del 29 aprile 2015 in tale contesto ospedaliero, a differenza di quanto riportato alla Guardia Medica, la donna non indicava di avere sospetti sul conto di alcuno all'esito di ulteriori accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine, non veniva rinvenuta la pomata africana di cui parlava la madre nella relazione del 6.5.2015 il servizio Unione Val d'Enza dava atto che nella notta del 29 aprile 2015 era stata offerta ospitalità alla donna per consentirle una protezione in un luogo neutro, al fine di chiarire con maggiore tranquillità la sua posizione nei riguardi del coniuge, ma la donna era scappata e rientrata in casa la mattina del 30 aprile 2015 era condotta al Pronto Soccorso dal marito e sottoposto ad una consulenza psichiatrica che escludeva elementi significativi che facessero pensare ad esordi psicotici in tale contesto, la madre dei minori assumeva di non ricordare di aver riferito di sospetti sul marito e su eventuali abusi sessuali e affermava che il coniuge aveva sempre avuto una condotta corretta ed adeguata con lei e con i figli riproponeva esclusivamente la preoccupazione per le perdite di sangue della figlia ricollegandole ad una eccessiva assunzione di dolci o ad una possibile candida che non aveva sottoposto a controllo medico, ma curato con creme ghanesi la donna veniva pertanto accolta presso il Centro Aiuto alla Vita di Parma nell'attesa di comprendere la sua posizione rispetto al marito rei. SS del 13.5.2015 considerato che, dalle successive relazioni di aggiornamento del servizio sociale del 22.9.2015, del 5.11.2015, del 27.6.2016, dell'8.8.2016, del 28.4.2017 con osservazione degli educatori degli incontri protetti e relazione psicologica della dottoressa Nadia Bolognini nonché dall'indagine effettuata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia nel procedimento penale per abuso sessuale a carico del padre dei minori, si evinceva che - la madre era sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio il 2 giugno 2015 con successivo ricovero presso il Reparto Diagnosi e Cura per dodici giorni a seguito di un quadro psicotico grave con deliri e allucinazioni, ma era comunque stanca, confusa e poco lucida anche nei giorni precedenti il 28.4.2015, come desumibile sia dalla relazione del Servizio Sociale del 18.9.2015-22-9-2015 sia dal verbale sit del pastore omissis - dal dicembre 2015 venivano riattivati gli incontri con la madre a cadenza mensile nell'agosto 2016 gli incontri con la madre, venivano brevemente sospesi a seguito di un tentativo della donna di prelevare i figli nel corso di un incontro protetto del 4.8.2016 il percorso di cura specialistico per la rielaborazione del trauma dell'abuso con la dottoressa Nadia Bolognini riportava che la minore narrava di comportamenti inadeguati del padre a marca sessuale e presentava notevole disagio in questo senso e che i minori non desideravano vedere i genitori - dalle successive relazioni del 28.4.2017 e dalle allegazioni difensive dell'Avv. Ni. Tr. rese nella memoria difensiva del 10.3.2017 e nell'udienza conseguentemente fissata in data 4.7.2017, emergeva che l'incidente probatorio non sortiva elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio contro il padre e che, pertanto, il procedimento penale veniva archiviato. In particolare, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia osservava che i problemi di salute mentale della madre della minore indebolivano la credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dalla donna alla dott.ssa omissis la sera del 28.4.2015 su ripetuti toccamenti del marito ai danni della figlia mentre le affermazioni della minore, anche successive all'incidente probatorio, sui presunti abusi subiti dal padre, risultavano fortemente condizionate nella loro idoneità a sostenere t'accusa dalle considerazioni del perito dott. Ni. sia nella perizia del 20 agosto 2015 sia nella perizia del 18.1.2016 ne consegue che non si può affermare con assoluta certezza che la testimonianza di sia attendibile è possibile che in un futuro imprecisato possa imparare a sbrogliare e dominare l'attuale ammasso emotivo. Allora potrà raccontare quel che successe con parole più nitide. Rimarrà però il dubbio del falso ricordo indotto dall'interpretazione materna in una condizione di forte pressione emotiva . Il disagio emotivo della bambina sia durante sia dopo l'audizione protetta, allo stato, fa ritenere non opportuna una ulteriore audizione della minore sui fatti per cui è indagine l'assenza di segni visibili riconducibili all'asserita violenza subita in occasione della visita ginecologica del 28.4.2015 rende ulteriormente difficile, allo stato, sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio richiesta di archiviazione del PM del 23.9.2016 . Con ordinanza del 15.2.2017, il GIP di Reggio Emilia ordinava l'archiviazione - all'udienza del 14.9.2017, venivano sentiti gli operatori del servizio sociale, che confermavano la insussistenza dei presupposti per il rientro dei minori presso i genitori e il rifiuto dei minori di incontrarli, nonché l'indisponibilità dei genitori nel modificare la propria attenzione sugli aspetti di fragilità genitoriale, laddove poteva invece riscontrarsi una maggiore capacità rispetto ai compiti di cura di base e alla gestione della casa rispetto al figlio omissis nato il omissis - anche nella relazione del 28.4.2017 il servizio sociale evidenziava che a la modalità mutacica e di scarsissima capacità di espressione verbale ed emotiva della minore era stata osservata fin dal collocamento dei minori ex articolo 403 c.c. in contesto protetto, ove entrambi i bambini non avevano palesato alcun tipo di reazione emotiva che ragionevolmente si poteva attendere e caratterizzava tuttora i minori ed in particolare omissis tanto da connotare in tale senso anche il suo ascolto in sede di incidente probatorio i bambini erano fortemente abituati ad aderire ai contesti senza manifestare la propria presenza rimanendo immobili, silenziosi e quasi impermeabili a qualsiasi stimolo esterno la situazione relazionale presentasse erano presenti elementi di forte inibizione di omissis b a prescindere dall'accertamento del reato di abuso sessuale e dall'archiviazione del procedimento, persistevano elementi di forte pregiudizio per i minori e fragilità genitoriale, quale la patologia psichiatrica di cui soffriva la madre e che era sfociata nel trattamento sanitario obbligatorio, la sofferenza ed il disagio psichico attribuito a stregoneria e malocchio il contesto culturale ghanese che non aveva consentito una reale presa in carico sanitaria con eventuale trattamento del problema della donna e che imponeva di delegare esclusivamente alla figura femminile, anche in presenza di aspetti di sofferenza psichica, la cura dei figli la mancata consapevolezza da parte del padre del disagio psichico della donna e l'ottica adultocentrica, secondo cui l'ampliamento degli incontri era finalizzato a curare e non danneggiare l'equilibrio psichicofisico della madre dei minori , laddove erano i minori bisognosi di cure e protezione idonee alle loro esigenze l'immobilismo, passività e il silenzio dei minori, quasi impermeabili a qualsiasi stimolo esterno parevano riconducibili agli effetti di una carenza sul piano della stimolazione nell'ambito affettivo e relazionale anche negli incontri protetti entrambi i bambini mostravano forti resistenze nel vedere la madre e in una occasione Samuel si era rifiutato di scendere dall'auto per incontrarla, rendendo necessaria la presenza dell'affidatario all'interno degli spazi protetti la madre non mostrava capacità di sintonizzarsi con i vissuti dei figli, ponendo in essere agiti non tutelanti ai fini di un rientro dei minori presso i genitori, gli operatori del servizio sociale nella relazione del 28.4.2017 ritenevano necessario un percorso che potesse aiutarli a fare interiorizzare le fragilità complessive della propria struttura familiare in ordine alla responsabilità genitoriale, fragilità che al momento non erano minimamente riconosciute nonché un percorso a tutela dei minori finalizzato a superare la chiusura dei minori in merito al tema dei genitori rel., SS del 28.4.2017 - dalle successive relazioni del Servizio Sociale del 9.2.2018, del 4.5.2018, si evinceva che la situazione familiare era rimasta invariata e che i minori continuavano a rifiutare l'incontro con i genitori osservato che la dott.ssa Ma. Tu., nominata consulente tecnico d'ufficio nel presente procedimento, con nota di aggiornamento del 3.12.2019, evidenziava di aver ristabilito gli incontri tra i minori e la famiglia di origine con esito molto positivo, che la collaborazione con i servizi era proficua e che i ragazzini avrebbero iniziato già dalla settimana del 3-9 dicembre 2019 incontri presso la casa familiare per alcune ore alla sola presenza dei genitori senza educatore, nell'ambito di un progetto che, ove l'andamento delle visite fosse stato positivo, avrebbe previsto l'esperimento di un pernotto, successivamente la permanenza dei minori presso i genitori durante il fine settimana e, durante l'estate, il rientro definitivo in famiglia la consulente evidenziava la necessità della revoca del provvedimento di sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale al fine di avviare il pernotto dei bambini presso la casa familiare alla luce degli elementi probatori nuovi dedotti dal consulente tecnico d'ufficio con nota del 3.12.2019, che aveva accertato l'andamento molto positivo degli incontri tra i genitori e i minori, si ritenevano venute meno le ragioni che avevano condotto il Collegio a sospendere la responsabilità parentale dei genitori e a mantenerla sospesa anche a fronte della notizia dell'archiviazione del procedimento penale nei confronti del padre, pur essendo ancora in corso la valutazione delle competenze parentali di entrambi i genitori e la verifica dello stato psicologico dei minori rilevato che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che - omissis aveva paura che se ricordava qualcosa del passato e lo diceva al papà, quest'ultimo non lo avrebbe capito o avrebbe detto che la bimba non ricordava bene - la minore aveva esternato alla dott.ssa Magda Tura le sue paure e cioè di non essere creduta nei suoi ricordi dal padre e di poter continuare a rivedere gli affidatari - analogamente, Sa., pur desiderando il rientro in famiglia, desiderava continuare a vedere gli affidatari - omissis apparivano due bambini oggi abbastanza sereni, nonostante le vicissitudini di questi anni. Avevano costruito un rapporto di fiducia e di amore con la famiglia affidataria, rapporto ad avviso della consulente doveva essere tutelato almeno per un certo lasso di tempo. Sotto il profilo cognitivo presentavano alcune criticità che dovevano essere affrontate con la scuola al fine di aiutarli a recuperare. Avevano bisogno di un sostegno ai compiti che gli affidatari avevano provveduto ad organizzare e i genitori dovevano continuare, nel modo e maniera consono e dopo confronto con i servizi in appoggio conclusioni relazione peritale - omissis con il rientro a casa era esposta a rievocare il suo passato e in questo doveva essere sostenuta da un cammino terapeutico individuale. Tuttavia era importante che anche i genitori fossero preparati ad aiutarla pertanto anche per loro si sarebbe dovuto prevedere un luogo ed un momento di supporto - per quanto concerne la idoneità genitoriale non si erano rilevati elementi ostativi affettivamente ambedue i genitori erano risultati in grado di dispensare amore. Il papà riuscendo a comunicarlo sia a parole, sia con le attenzioni la mamma, più inibita nel linguaggio comune al nucleo stante le diverse conoscenze linguistiche di oggi, attraverso l'accudimento e le espressioni fisiche. Altresì erano risultati in grado di assumersi le responsabilità di accudimento ed educative che la genitorialità comportava. Per quanto concerne l'accudimento primario e non, i genitori apparivano molto attenti alla pulizia, all'ordine e all'alimentazione, non risultando tuttavia troppo rigidi o ossessivi. Era certamente vero che erano stati fin dai primi incontri concentrati sull'igiene dei figli, ma, come loro dichiaravano, la loro pelle e la natura dei loro capelli esigeva particolari attenzioni per risultare sempre puliti ed in ordine ne conseguiva anche una più facile integrazione con il contesto sociale . Problema che loro conoscevano e sapevano gestire desiderando trasferire ai figli la medesima attenzione alla cura personale. - i minori omissis potevano dunque rientrare nella famiglia di origine, tuttavia, necessitando di un monitoraggio/sostegno dei servizi territoriali, per le comprensibili difficoltà che si sarebbero presentati - unitamente ai servizi sociali, nella figura della dr.ssa Io. e con la CTP, dr.ssa Bi., la consulente d'ufficio, dott.ssa Ma. Tu., aveva prospettato il seguente programma di rientro ed un progetto di sostegno poiché i bimbi avevano già iniziato un percorso di graduale avvicinamento ai genitori passando da incontri protetti a pomeriggi liberi e poi tutto il sabato , avevano anche iniziato i pernottamenti nei fine settimana, dal sabato alla domenica fin dai primi fine settimana i genitori si erano organizzati per dare un aiuto nei compiti, aiuto che avrebbe dovuto divenire continuativo approssimativamente ogni quattro incontri, liberi e con pernotto, la dr.ssa Io. avrebbe visto i bimbi per verificarne la serenità e nel caso valutare cambiamenti che si ritenessero utili, se si fosse presentata la necessità con il sopraggiungere dell'estate si prospettavano due periodi di vacanza per i minori uno con la famiglia di origine, per abituarsi ad un maggior tempo con loro ed uno con gli affidatari per un saluto finale prima del trasferimento con il rientro dalle ferie estive si sarebbe provveduto a concretizzare il definitivo trasferimento nella casa genitoriale e nelle scuole preposte le famiglie di origine e affidataria avrebbero mantenuto contatti, per un certo lasso di tempo, per garantire continuità affettiva ai bambini i servizi, possibilmente nella figura della dr.ssa Io., avrebbero mantenuto una vigilanza che potesse prevedere 1 monitoraggio dell'andamento dell'inserimento nel rinnovato contesto 2 sostegno psicoterapeutico per i bambini 3 sostegno alla genitorialità della coppia per aiutare il superamento di probabili difficoltà che insorgessero nel reintegro dell'intero nucleo 4 monitoraggio dell'andamento scolastico dei bambini ed eventuali interventi opportuni rel. CTU del 10.3.2020 considerato, infine, che l'indagine psicosociale effettuata dal Servizio Sociale Unione Pianura Reggiana in piena collaborazione con la ctu, la famiglia di origine e quella affidataria, ha consentito di accertare, come evidenziato anche dal difensore di fiducia dei genitori, Avv. Ma. Ro. 1 la disponibilità e l'attenzione dei signori omissis rispetto ai bisogni dei figli e la loro costante collaborazione con i Servizi Sociali al fine di garantire il benessere degli stessi minori. A tal proposito, come riferito dall'assistente sociale, gli incontri protetti erano sempre avvenuti con cadenza regolare, osservando i tempi e le esigenze dei minori ai quali i genitori avevano sempre mostrato attenzione e primaria importanza, rispettando altresì le attività e gli spazi del Servizio Sociale. La stessa assistente sociale ha evidenziato che i genitori gestiscono adeguatamente ed equamente il tempo degli incontri con entrambi i figli, mostrando particolare riguardo al momento finale dei saluti e prestando attenzione alle modalità del distacco con i figli 2 la collaborazione instaurata tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine che consentiva ai bambini di affrontare il riavvicinamento verso quest'ultima in modo sereno, sentendosi accompagnati e sostenuti in questo percorso. Infatti, come riferito dagli stessi affidatari, tra i due nuclei si era instaurato un rapporto corretto e cordiale nell'interesse dei due minori 3 il clima sereno che aveva sempre caratterizzato gli incontri e la permanenza dei bimbi presso la casa dei genitori ove si erano sempre mostrali a loro agio e in uno stato di benessere e armonia, avendo altresì accolto con gioia il fratellino omissis e manifestando ogni volta il desiderio di rimanere 4 l'esito ottimale della visita domiciliare effettuato dall'assistente sociale, la quale riportava di aver osservato un'abitazione ben pulita e curata, sintomatico di un'evidente abitudine all'ordine, così come l'attenzione e la premura da sempre manifestata dagli omissis nei riguardi dei due figli minori 5 risultava necessaria solo una vigilanza finalizzata al monitoraggio dell'andamento dell'inserimento e al sostegno nel superamento delle difficoltà connesse fisiologicamente al rientro in famiglia, valutando anche la possibilità di attivare un sostegno educativo domiciliare, necessario a garantire ai genitori e ai figli un accompagnamento nella costruzione della loro relazione, attraverso un supporto nella gestione delle situazioni che richiedevano un confronto educativo al fine di garantire un positivo percorso di riunificazione familiare ritenuto, sulla scorta delle considerazioni che precedono e all'esito della valutazione della consulenza tecnica d'ufficio che questo Collegio ritiene pienamente condivisibile in quanto esente da vizi di natura logico e giuridica, effettuata nel pieno contraddittorio delle parti e in collaborazione con le parti processuali ed il servizio sociale prima tutore e poi affidatario, che - non emergano allo stato elementi di pregiudizio rispetto alla relazione con le figure genitoriali che appaiono adeguate allo svolgimento dei compiti di cura e accudimento - i genitori siano attualmente idonei alle funzioni genitoriali ed adeguati rispetto alle esigenze di vita ed affettive dei figli e, pertanto, per quel che rileva in questa sede, alcun provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale debba essere adottato ai sensi dell'articolo 333 c.c. nei loro confronti - debba disporsi conseguentemente il rientro dei minori presso l'abitazione familiare con decorrenza dal 15.7.2020, ove possibile e rispondente all'interesse dei minori e dopo aver consentito al nucleo affidatario e ai minori di trascorrere un periodo di vacanza di almeno una settimana insieme - in ossequio alle previsioni dell’articolo 4 comma 5 ter L.numero 184/1983, debba essere tutelata, in quanto rispondente nel caso di specie all'interesse dei minori, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento, garantendo che i minori continuino a frequentare almeno un fine settimana al mese i precedenti affidatari, per tutto il tempo che ciò possa essere utile e rispondente ai bisogni anche affettivi e di costruzione del processo identitario dei minori - sia necessario conferire al servizio sociale Unione Pianura Reggiana visto il rapporto di estrema fiducia tra i genitori e la dott.ssa Io. l'incarico di mantenere un monitoraggio dell'andamento dell'inserimento nel rinnovato contesto, valutando anche l'attivazione di un intervento educativo domiciliare messo a disposizione dal Servizio Sociale Unione Val d'Enza di garantire il sostegno psicoterapeutico per i bambini, ricorrendo alle risorse personali ed economiche del Servizio Sociale Unione Val d'Enza, laddove non sia già iniziato presso il Servizio Sociale Unione Pianura Reggiana di garantire un sostegno alla genitorialità della coppia per aiutare il superamento di probabili difficoltà che insorgessero nel reintegro dell'intero nucleo, mediante colloqui ed un percorso che dovrà essere proseguito presso il Servizio Sociale Unione Pianura Reggiana di garantire il monitoraggio dell'andamento scolastico dei bambini ed eventuali interventi opportuni mediante le risorse educative, personali ed economiche del Servizio Sociale Val d'Enza - anche le decisioni di maggiore interesse concernenti l'istruzione, la salute, l'educazione anche religiosa e la scelta della residenza abituale spettino ai genitori biologici, come prescritto dal dettato normativo ai sensi degli articolo 333 e 337 bis e ss. c.c. P.Q.M. viste le richieste del P.M., visti gli articolo 330, 333 c.c., 336 e articolo 38 disp.attuaz. c.c., provvedendo in definitiva, REVOCA I decreti provvisori del 7.5.2015, del 17.12.2015, del 4.7.2019 e del 12.12.2019 e, per l'effetto, revoca l'affido dei minori al servizio sociale Unione Pianura Reggiana, dispone che i minori omissis , nati a omissis siano affidati ai genitori omissis ai quali sono attribuite tutte le decisioni concernenti i figli, anche quelle relative all'educazione religiosa DISPONE che i predetti minori rientrino definitivamente in famiglia con decorrenza dal 15.7,2020, ove possibile e rispondente all'interesse dei minori e al fine di consentire al nucleo affidatario e ai minori di trascorrere un periodo di vacanza di almeno una settimana insieme prima di tale data DISPONE Che i genitori biologici, con la vigilanza del servizio sociale Unione Pianura Reggiana, garantiscano ai minori di continuare a frequentare almeno un fine settimana al mese i precedenti affidatari, per tutto il tempo che ciò possa essere utile e rispondente ai bisogni anche affettivi e di costruzione del processo identitario dei minori CONFERISCE al servizio sociale Unione Pianura Reggiana visto il rapporto di estrema fiducia tra i genitori e la dott.ssa Io. l'incarico della durata temporale di due anni, da svolgere in collaborazione con il Servizio Sociale Unione Val d'Enza, di mantenere un monitoraggio dell'andamento dell'inserimento nel rinnovato contesto, valutando anche l'attivazione di un intervento educativo domiciliare messo a disposizione dal Servizio Sociale Unione Val d'Enza di garantire il sostegno psicoterapeutico per i bambini, ricorrendo alle risorse personali ed economiche del Servizio Sociale Unione Val d'Enza, laddove non sia già iniziato presso il Servizio Sociale Unione Pianura Reggiana di garantire un sostegno alla genitorialità della coppia per aiutare il superamento di probabili difficoltà che insorgano nel reintegro dell'intero nucleo, mediante colloqui ed un percorso che dovrà essere proseguito presso il Servizio Sociale Unione Pianura Reggiana di garantire il monitoraggio dell'andamento scolastico dei bambini ed eventuali interventi opportuni mediante le risorse educative, personali ed economiche del Servizio Sociale Val d'Enza. Decreto immediatamente esecutivo ex lege. Si notifichi con estrema sollecitudine ai genitori e al difensore di Fiducia. Si comunichi - Al P.M.M - Al Servizio Sociale incaricato Unione Pianura Reggiana - ai difensori di fiducia dei genitori - al Servizio Sociale Unione Val d'Enza - al c.t.u. dott.ssa Magda Tura - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia - dott.ssa Valentina Salvi.