Commissione di inchiesta sul sistema degli affidi minorili e nuove norme per il processo minorile

Nella seduta del 21 luglio 2020 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

Il testo istitutivo della Commissione di inchiesta era stato approvato dal Senato il 1 agosto 2019 allora anche a seguito dell’inchiesta che scosse l’Italia conosciuta come l’ inchiesta Angeli e Demoni” sui presunti affidi illeciti in Val d’Enza e che il mese scorso ha visto la richiesta da parte della Procura di Reggio Emilia di rinvio a giudizio di 24 persone con l’udienza preliminare fissata al 30 ottobre prossimo . La legge appena approvata contiene anche due disposizioni che entrano subito in vigore in materia di diritto del minore ad una famiglia che impattano sul processo minorile una in materia di nomina dei giudici onorari minorili e un’altra per rafforzare gli obblighi motivazionali dei provvedimenti di allontanamento familiare. Compiti della Commissione . Iniziamo l’esame dai compiti della Commissione di inchiesta che sarà bicamerale e avrà poteri pari a quelli della magistratura e alla quale non sarà opponibile il segreto e che avrà il compito di ve rificare lo stato e l’andamento degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento lett. a che, in base alla legge, devono indicare il periodo di presumibile di durata dell'affidamento per recuperare la famiglia d’origine che non può superare 24 mesi salvo proroga. Inoltre, dovrà verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 c.c. decadenza dalla responsabilità genitoriale reintegrazione nella responsabilità, eventuale condotta del genitore pregiudizievole ai figli e dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219 lett. b . Peraltro, la questione dei numeri ” è particolarmente avvertita in questa materia dove la mancanza di una banca dati per i minori fuori famiglia rende frammentaria la conoscenza del fenomeno come emerse anche dai lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza che nel corso della XVII legislatura aveva svolto e concluso un'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia . Secondo i dati statistici a disposizione, al netto dei minorenni stranieri non accompagnati, i minori che vivono gli effetti di un decreto di allontanamento dal nucleo familiare di origine emesso dall'autorità giudiziaria a fine 2016 erano 26.615, di cui 14.012 bambini e ragazzi di 0-17 anni in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti per almeno cinque notti alla settimana e 12.603 bambini e ragazzi di 0-17 anni collocati nei servizi residenziali per minorenni dati Ministero del lavoro . Secondo l’Istat, inoltre, al 31 dicembre 2015 i minori di 18 anni ospiti nei presidi sono stati 21.085 e risultavano accolti prevalentemente in unità di servizio a carattere comunitario, laddove solo il 22% dei ragazzi alloggiava in residenze di piccole dimensioni con organizzazione di tipo familiare. Peraltro, secondo quei dati il 70% degli ospiti con meno di 18 anni risiede in unità di servizio sprovviste di prestazioni medico-sanitarie o in grado soltanto di garantire l'assistenza sanitaria di base. Ed ancora, la Commissione dovrà verificare le modalità operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo lett. c nonché verificare l’esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minori. Quanto alle strutture dovrà verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Particolarmente importante il compito previsto dalla lettera h la Commissione potrà effettuare controlli , anche a campione, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale e ciò anche al fine di rispondere alla domanda se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale . Si tratta, quindi, di una Commissione di inchiesta a carattere, possiamo dire, generale e non su un fatto specifico come è quella istituita dalla legge n. 21 del 2019 sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto . Incompatibilità dei giudici. Come abbiamo anticipato all’inizio, la legge, oltre all’istituzione della Commissione di inchiesta, contiene anche due norme di particolare importanza la prima – di natura ordinamentale – riguarda la nomina dei giudici onorari minorili e la seconda – di natura processuale - la motivazione dei provvedimenti di allontanamento familiare. Orbene, con riferimento ai giudici onorari minorili , da un lato, la lettera i attribuisce alla Commissione il compito di verificare il rispetto della circolare del Consiglio superiore della magistratura dell’11 luglio 2018 e del neo introdotto articolo 8 della legge con riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono”. Ebbene, con l’art. 8 il legislatore ha introdotto una norma ad hoc in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili. È stato previsto, infatti, – anche a pena di decadenza dalla nomina - che non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d’appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. L’incompatibilità opererà anche se la carica è rivestita dal coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente entro il secondo grado. Si tratta, come si ricorderà, di uno degli aspetti di criticità del sistema come aveva messo in luce, tra gli altri, Maurizio Tortorella nel suo volume Bibbiano e dintorni Paesi edizioni, 2019 dove un capitolo era significativamente dedicato proprio al tema giudici onorari e conflitti di interesse”. Provvedimento di affidamento del minore. L’art. 9 prevede, poi, un particolare obbligo motivazionale per i provvedimenti che dispongono l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. In quel caso, l’art. 2 l. n. 184/1983 prevede, come prima soluzione, l’affidamento ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola comma 1 e, come seconda soluzione, l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato comma 2 . Peraltro, in base al comma 3 l’affidamento potrebbe avvenire anche in caso di necessità e urgenza in questo caso, l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Orbene, il nuovo comma 3 bis dell’art. 2 introduce un obbligo specifico di motivazione che potremmo chiamare rafforzato ”. Questo obbligo ha lo scopo di non rendere possibile il ricorso a formule di stile con le quali il giudice si limita a dare atto che sussistono le ragioni previste dalla legge e che, certamente, non rappresenta una motivazione vieppiù nel caso di provvedimenti che incidono su diritti della persona con effetti il più delle volte irreversibili . Ed infatti, i provvedimenti adottati ai sensi dei commi2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 3 . Si tratta di un passo in avanti per la tutela dei diritti dei minori coinvolti in procedimenti delicati in cui si vuole rendere conoscibile il percorso motivazionale del giudice limitandone dal punto di vista procedimentale la discrezionalità il cui esercizio, quindi, dovrebbe divenire effettivamente pienamente controllabile. Assegno unico per i figli a carico. Infine, particolarmente significativo dal punto di vista politico è che l’approvazione sia seguita temporalmente all’approvazione dell’assegno unico e universale per figli a carico questo testo però passa ora al Senato per l’approvazione definitiva . Ed infatti, come abbiamo visto, uno dei compiti della Commissione sarà anche quello di valutare se il nostro ordinamento – in pratica e non soltanto a parole– rispetta l’indicazione secondo cui non può essere disposto l’allontanamento del minore per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale ma per consentire tutto questo è necessario intervenire anche sul piano del sostegno economico alle famiglie d’origine. Del resto, in base ai dati a disposizione fino ad oggi e ben sintetizzati anche dal Dossier della Camera il motivo d'ingresso nelle strutture è dovuto prevalentemente a problemi riconducibili al nucleo familiare circa un terzo degli ospiti con meno di 18 anni 35,6% viene accolto nelle strutture residenziali per problemi economici, incapacità educativa o problemi psico-fisici dei genitori.

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