Mantenimento corposo in favore della figlia: ciò non basta per giustificarne la riduzione

Rimesso in discussione l’onere a carico di un uomo verso la figlia nata da una relazione extraconiugale. Censurato in Cassazione il ‘taglio’ deciso in Appello, laddove si era osservato che la cifra versata dall’uomo, sommata a quella dell’ex compagna, avrebbe portato a una cifra eccessiva in favore della minore.

Illegittimo ridurre il mantenimento in favore della figlia – nata da una relazione extraconiugale – solo perché ritenuto eccessivo. Anche se la cifra può parere corposa, essa va rapportata sempre alle risorse economiche di ciascun genitore Cassazione, ordinanza n. 7134/20, sez. VI Civile - 1, depositata il 13 marzo 2020 . Assegno. Terreno di scontro è la relazione extra coniugale, ormai interrotta, tra un uomo e una donna, relazione che ha portato anche alla nascita di una bambina. Ad adire le vie legali è la donna, che chiede al Tribunale di adottare provvedimenti circa l’affidamento della figlia nata dalla relazione, di regolamentare il diritto di visita da parte del padre e di imporre quest’ultimo il pagamento di un contributo di mantenimento di 850 euro mensili per la figlia. I Giudici accolgono la domanda presentata dalla donna, e determinano l’assegno in 700 euro mensili e pongono le spese straordinarie, previamente concordate, a carico di entrambi i genitori ciascuno per la metà. In Appello, però, l’uomo vede ridotto il contributo di mantenimento in favore della figlia, contributo portato a 400 euro mensili. Per i Giudici, difatti, i 700 euro versati dal padre sommati ai 700 euro – presunti – a carico anche della madre porterebbero a una cifra eccessiva, cioè 1.400 euro. Risorse. A censurare la decisione di secondo grado provvede la Cassazione, dando ragione alla donna, lamentatasi per la drastica riduzione del contributo per il mantenimento della figlia che deve versarle l’ex compagno. In prima battuta la donna ricorda che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro , e poi aggiunge che non può essere violato il principio di parità di trattamento tra figli legittimi e naturali , poiché l’ex compagno versa un assegno mensile di 1.000 euro ad un altro figlio . Per i Giudici della Cassazione, però, è privo di fondamento il ragionamento tracciato in Appello, ragionamento secondo cui la fissazione del contributo in 700 euro a carico del padre, onerando anche la madre di un contributo in analoga misura, si risolverebbe nell’attribuzione alla figlia di un contributo mensile di 1.400 euro che sarebbe però eccessivo . Va difatti ricordato, osservano i magistrati, che gli attuali parametri normativi impongono di determinare il contributo di mantenimento per i figli con riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, oltre che alle attuali esigenze del figlio . Illogico, quindi, ritenere eccessivo l’importo, di 1.400 euro mensili, di cui ipoteticamente e virtualmente la minore potrebbe beneficiare se entrambi i genitori corrispondessero il medesimo importo di 700 euro , poiché il contributo deve essere determinato in base alle risorse economiche di ciascun genitore , concludono i Giudici.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 29 gennaio – 13 marzo 2020, n. 7134 Presidente Sambito – Relatore Lamorgese Rilevato che Di Ge. Fe., premesso di avere avuto una figlia Ch. nata il omissis , da una relazione extraconiugale con Ve. Sa. , chiese al Tribunale di Sulmona di adottare provvedimenti circa l'affidamento della stessa, di regolamentare il diritto di visita da parte del padre e di imporre al Ve. il pagamento di un contributo di mantenimento di Euro 850,00 mensili per la figlia. Il Tribunale determinò l'assegno in Euro 700,00 mensili, a decorrere dalla data della sentenza, e pose le spese straordinarie, previamente concordate, a carico di entrambi i genitori ciascuno per la metà. In parziale accoglimento dei gravami, la Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza del 28 marzo 2018, per quanto ancora interessa, ha ridotto il contributo di mantenimento a Euro 400,00, facendolo decorrere dalla data della domanda. La Di Ge. ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Ve. con controricorso e memoria. Considerato che Con due motivi la Di Ge. ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e 316 bis c.c., per avere la Corte di merito ingiustificatamente ridotto il contributo di mantenimento, ignorando i criteri fissati in materia dalla legge e, in particolare, il principio secondo cui i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro, nonché violando il principio di parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, considerando che il Ve. versava un assegno mensile di Euro 1000,00 ad un altro figlio. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei seguenti termini. La sentenza impugnata ha sviluppato implicitamente il seguente ragionamento la fissazione del contributo in Euro 700,00 a carico del padre, onerando anche la madre di un contributo in analoga misura, si risolverebbe nell'attribuzione alla figlia di un contributo mensile di Euro 1400,00 che sarebbe però eccessivo, da qui la riduzione dello stesso. E' una motivazione al di sotto del minimo costituzionale, di conseguenza inidonea a giustificare e a consentire il controllo di una corretta applicazione dei parametri normativi fissati in materia dall'art. 337 ter, comma 4, c.c., i quali impongono di determinare il contributo di mantenimento per i figli con riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore , al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori , alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore , oltre che alle attuali esigenze del figlio . Rispetto a queste ultime la decisione è apodittica, avendo ritenuto eccessivo l'importo, di Euro 1400,00 mensili, di cui ipoteticamente e virtualmente la minore potrebbe beneficiare se entrambi i genitori corrispondessero il medesimo importo di Euro 700,00, senza considerare che il contributo deve essere determinato in base alle risorse economiche di ciascun genitore. Nessun cenno, nemmeno per implicito, è svolto ai suddetti criteri nella sentenza impugnata, la quale si risolve in falsa applicazione dei parametri normativi indicati. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.