Sul giudizio che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario interverranno le SS.UU.

Il giudicato interno che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata della Corte d’Appello, con sentenza passata in giudicato, solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza delle stesse statuizioni?

Tale è la questione rimessa alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5078/20, depositata il 25 febbraio. La vicenda. Dopo la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra due coniugi, da parte del Tribunale, che poneva a carico del marito un assegno divorzile di 450 euro mensili in favore della moglie, il primo proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello che però veniva rigettato. Pertanto, l’ormai ex coniuge propone ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado che aveva reso esecutiva nello Stato la sentenza di nullità del matrimonio resa dal Tribunale ecclesiastico regionale etrusco, ratificata successivamente dal Tribunale ecclesiastico flaminio di appello e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere. La rimessione alle SS.UU Per la controricorrente, l’ex moglie, della sentenza di seconde cure, dichiarativa dell’efficacia nello Stato della sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio, non si poteva tener conto sia perché non ancora definitiva e quindi inefficace, sia in virtù dell’autonomia dei giudizi di divorzio e di riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, diversi per petitum e causa petendi . Ma ciò risulta infondato, e rigettato dalla Suprema Corte con apposita sentenza, con passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che ha reso esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Con riferimento, poi, alla seconda parte della tesi avanzata dalla controricorrente, occorre ribadire che, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, il giudicato civile sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulle connesse questioni economiche non sia ostativo alla deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, avendo la sentenza di divorzio petitum e causa petendi diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, poiché investe il matrimonio inteso come rapporto e non l’atto con cui è stato costituito il vincolo tra i coniugi. Ed inoltre si è ritenuto che la deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità determini il travolgimento delle statuizioni economiche contenute nella sentenza civile non passata in giudicato o la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull’assegno divorzile. A ciò, però, si contrappone un altro indirizzo giurisprudenziale, il quale esclude nella delibata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio ogni effetto paralizzante nel giudizio di divorzio, quando la sentenza che abbia dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contenga statuizioni economiche sub iudice , come nel caso in esame. Ed è proprio sulla base di queste dissonanze giurisprudenziali che, in tale sede, i Giudici di legittimità hanno deciso di porre alle Sezioni Unite della Corte il quesito che è quello se il giudicato interno che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario possa paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata della Corte d’Appello, con sentenza passata in giudicato, solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza delle stesse, con l’effetto in quest’ultimo caso di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza interlocutoria28 novembre 2019 – 25 febbraio 2020, n. 5078 Presidente Di Virgilio – Relatore Lamorgese Rilevato in fatto che 1.- Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 14 gennaio 2013, ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da R.G. e A.R. il 30 luglio 1977 ed ha posto a carico del primo un assegno divorzile di Euro 450,00 mensili in favore della seconda. 2.- La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 4 novembre 2013, ha rigettato il gravame di R. . 3.- Avverso questa sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi con i quali ha contestato la debenza dell’assegno. La A. si è difesa con controricorso. 4.- Con la memoria difensiva il R. ha prodotto la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1153 dell’11 luglio 2016, che aveva reso esecutiva nello Stato la sentenza di nullità del matrimonio, resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco del 28 marzo 1995, ratificata dal Tribunale Ecclesiastica Flaminio di Appello in data 23 gennaio 2014 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 7 luglio 2014, ed ha concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere nel presente giudizio. 5.- La causa, rimessa alla Sezione semplice, è stata discussa alla pubblica udienza in prossimità della quale le parti hanno presentato memorie. Considerato in diritto che 1.- La controricorrente A. ha rappresentato che dell’indicata sentenza della Corte d’appello di Firenze, dichiarativa dell’efficacia nello Stato della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, non si poteva tenere conto sia perché non ancora definitiva e dunque inefficace, essendo pendente ricorso per cassazione, sia in virtù della autonomia dei giudizi di divorzio e di riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, diversi per petitum e causa petendi. 1.1.- L’assunto preliminare della controricorrente è infondato, essendo il suddetto ricorso rg. 4666/2017 stato rigettato da questa Corte con sentenza n. 1199 del 2020, con consequenziale passaggio in giudicato della sentenza della Corte fiorentina che ha reso esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. La richiesta di riunione dei due giudizi formulata dal ricorrente nella memoria resta dunque superata, tanto più che - come si dirà più avanti - si tratta di giudizi diversi e autonomi, visto che la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e validità del vincolo, non costituenti oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. 1.2.- Altra questione, di particolare importanza, è quella degli effetti - contestati dalla controricorrente - della sentenza ecclesiastica di nullità divenuta efficace nell’ordinamento dello Stato nel giudizio civile, in relazione alle statuizioni economiche relative agli ex coniugi consequenziali al divorzio non ai figli, cfr. Cass. n. 15558 del 2011 . Si osserva innanzitutto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul ricorso del R. , è stata dichiarata con statuizione del Tribunale di Lucca del 14 gennaio 2013, non impugnata in appello nè per cassazione, sulla quale si è dunque formato il giudicato interno, essendo stata impugnata la diversa e contestuale statuizione riguardante l’assegno divorzile. Questa precisazione consente di focalizzare la questione degli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario riconosciuta con sentenza definitiva della Corte d’appello successivamente al passaggio in giudicato della dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio - sulle statuizioni economiche accessorie sulle quali il giudicato non si sia formato, essendo pendente il presente giudizio di cassazione in particolare, si pone la questione se in tal caso la nullità del matrimonio possa determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto le suddette statuizioni economiche o comunque il travolgimento delle stesse. 2.- Al riguardo si registra infatti un contrasto nella giurisprudenza della 1a sezione che, ad avviso del Collegio, giustifica la trasmissione degli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di investire le Sezioni Unite. 3.- È necessario ripercorrere sinteticamente le principali tappe dell’evoluzione giurisprudenziale, a partire dalla fondamentale sentenza n. 1824 del 1993 con la quale le Sezioni Unite, pur confermando la giurisdizione ecclesiastica nelle controversie in materia di nullità del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico, sancirono il principio secondo cui, in base all’Accordo di revisione del Concordato dell’11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121, unitamente al Protocollo addizionale, la riserva di tale giurisdizione doveva ritenersi abrogata, ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo medesimo, di modo che, per le cause inerenti alla nullità del matrimonio concordatario, sussistono tanto la giurisdizione italiana, quanto la giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono in base al criterio della prevenzione e del collegamento nel procedimento delibativo delle decisioni del tribunale ecclesiastico. Un’altra tappa fondamentale in materia è costituita dalla sentenza n. 4202 del 2001, della quale è necessario riportare i passaggi più significativi traendo le conseguenze dell’essere venuta meno la esclusività della giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari ove le parti non introducano espressamente nel giudizio di divorzio, attraverso contestazioni al riguardo, questioni sulla esistenza e validità del matrimonio - che darebbero luogo a statuizioni le quali, incidendo sullo stato delle persone, non possono essere adottate incidenter tantum, ma dovrebbero essere decise necessariamente, ex art. 34 c.p.c., con accertamento avente efficacia di giudicato - di regola la esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio, ma non formano nel relativo giudizio oggetto di specifico accertamento suscettibile di dare luogo al formarsi di un giudicato. Per questa ragione la sentenza di divorzio - che ha causa petendi e petitum diversi da quelli della sentenza di nullità del matrimonio - ove nel relativo giudizio non si sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio con il conseguente insorgere delle problematiche poste dalla statuizione contenuta nell’art. 8, comma 2, lett. c , dell’Accordo del 18 febbraio 1984 , non impedisce la delibabilità della sentenza dei Tribunali ecclesiastici che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni concordatari assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi. Quanto, invece, ai capi della sentenza di divorzio che contengano statuizioni di ordine economico, si applica la regola generale secondo la quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione - al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c., non dedotti nella specie - fra le stesse parti, in altro processo, in forza degli effetti sostanziali del giudicato stabiliti dall’art. 2909 c.c In proposito va sottolineato che gli impegni assunti dallo Stato italiano con l’Accordo del 18 febbraio 1984, si sostanziano, nella materia de qua, secondo la lettera e la ratio dell’art. 8, nell’obbligo per lo Stato italiano - alle condizioni ivi indicate, così come precisate nel protocollo addizionale all’accordo medesimo - per un verso di riconoscere gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico , per altro verso di dichiarare efficaci le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo , facendo venir meno il vincolo matrimoniale in conformità di esse. Resta, invece, rimessa alla competenza sostanziale dello Stato italiano la disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei matrimoni concordatari, come si evince dal disposto dell’art. 8, comma 1, che sostanzialmente rimanda in proposito alle disposizioni del codice civile, mentre ogni statuizione riguardo al venire meno di tali effetti, con riferimento alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni concordatari, è rimessa dall’art. 8, comma 2, ultima parte, esplicitamente alla giurisdizione e implicitamente alla normativa dello Stato italiano. Ne deriva che nessun principio concordatario, a proposito della sopravvenienza - rispetto alla attribuzione con sentenza passata in giudicato di un assegno di divorzio - della delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, osta alla piena operatività dell’art. 2909 c.c., in forza del quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c., fra le stesse parti. Conseguentemente, una volta accertato nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, la spettanza a una parte di un assegno di divorzio, ove su tale statuizione si sia formato il giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., questo resta intangibile, in forza dell’art. 2909 c.c Non giova dedurre in contrario che in caso di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario le conseguenze economiche dell’annullamento sono disciplinate dagli artt. 129 e 129 bis c.c., dettando tali articoli una normativa che, in caso di passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza ecclesiastica, ai fini della sua applicabilità ne implica il coordinamento con i principi che regolano il giudicato . 4.- In virtù di detti principi si è dunque ritenuto che a il giudicato civile sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulle connesse questioni economiche non sia ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio cfr. art. 797 c.p.c., nn. 5 e 6, abrogato ma avente effetti ultrattivi cfr., tra le tante, Cass. n. 18627 del 2014 , avendo la sentenza di divorzio petitum e causa petendi diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio-rapporto con indagine sull’impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e non l’atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi Cass. n. 12989 del 2012, n. 12982 del 2009, n. 3186 del 2008, n. 4795 del 2005, n. 4002 del 2001 citata, n. 12144 del 1993, n. 1905 del 1980, ecc. b la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità determini il travolgimento delle statuizioni economiche contenute nella sentenza civile non passata in giudicato o comunque la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull’assegno divorzile, in quanto presupponenti la validità dell’atto matrimoniale e del conseguente vincolo venuto meno c il suddetto effetto sub b non operi in presenza di un giudicato che investa le statuizioni economiche, in virtù degli effetti sostanziali stabiliti dall’art. 2909 c.c., Cass. n. 24933 del 2019, n. 256, 2600 e 13625 del 2010, n. 4795 del 2005 citata, n. 10055 del 2003 in tema di separazione personale tra coniugi, Cass. n. 30496 del 2017, n. 3998 del 2014, n. 17094 del 2013, n. 12210 del 2012, n. 399 del 2010 . 4.1.- Un altro indirizzo, senza mettere in discussione la conclusione sub a e dissentendo implicitamente e sostanzialmente dalla conclusione sub b , esclude nella delibata sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale ogni effetto paralizzante nel giudizio di divorzio, quando la sentenza che abbia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contenga statuizioni economiche sub iudice, come nel caso in esame, o il processo prosegua per la decisione sulle questioni economiche. Espressione di detto indirizzo è l’ordinanza n. 1882 del 2019, la quale, al fine di negare alla delibata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio un effetto paralizzante nel giudizio sull’assegno divorzile, ha richiamato in senso adesivo alcuni precedenti di legittimità. Detti precedenti, invero, riguardavano casi in cui l’oggetto del contendere era la connessa ma diversa questione della riconoscibilità nello Stato della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio in presenza di una sentenza di divorzio Cass. n. 12989 del 2012, n. 3186 del 2008 citate , mentre nella specie si discute degli effetti della prima sulle statuizioni economiche della seconda inoltre riguardavano casi in cui sulle statuizioni economiche del divorzio era calato il giudicato civile Cass. n. 4201 del 2001 cit. , o principi enunciati con riferimento a detti casi Cass. n. 4795 del 2005 cit. , e infine un caso in linea con la n. 4020 del 2001 in cui la nullità era invocata per la revisione delle condizioni patrimoniali stabilite nel giudicato di divorzio Cass. n. 21331 del 2013 . Quest’ultima decisione n. 21331 , peraltro - pur osservando che le questioni poste dal presente giudizio hanno già costituito oggetto di precedenti pronunce in sede di legittimità sostanzialmente conformi fra loro e dalle quali questa Corte non intende discostarsi - ha affermato che l’attribuzione dell’assegno divorzile trova il suo presupposto nella pregressa esistenza di un rapporto matrimoniale e nella dichiarazione del suo scioglimento, elementi che non vengono posti nel nulla dal successivo riconoscimento nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità ex tunc , la quale non fa cessare lo status di divorziato, trattandosi di uno status inesistente in quanto la pronuncia di divorzio determina la riacquisizione dello stato libero . La suddetta linea di pensiero è ripresa dall’ordinanza n. 1882 del 2019, secondo la quale il titolo giuridico dell’obbligo del mantenimento dell’ex coniuge si fonda sull’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica, tenuto conto che la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero . Nella stessa direzione sembra collocarsi un altro precedente nel quale la Corte ha osservato incidentalmente che, diversamente da quanto accade in caso di separazione dei coniugi, le statuizioni economiche relative all’assegno divorzile sono insensibili alla pronuncia che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio Cass. n. 11553 del 2018 . 4.2.- Il quadro complessivo è complicato dallo sporadico riferimento in alcuni precedenti al fattore temporale di introduzione o definizione dei rispettivi giudizi cfr., senza approfondimenti sul tema, Cass. n. 1041 del 2009, n. 2604 del 2006 e, incidentalmente, la n. 10055 del 2003 cit. . Già Cass. SU n. 1824 del 1993 affermò il concorso delle giurisdizioni ecclesiastica e civile in base al criterio della prevenzione con affermazione della giurisdizione del giudice italiano ove preventivamente adito la norma invocata l’art. 8, n. 2, lett. a , dell’Accordo del 18 febbraio 1984, nella parte in cui impone alla corte d’appello di accertare, in sede di delibazione, che il giudice ecclesiastico era il giudice competente è diretta a disciplinare i poteri del giudice della delibazione nei confronti di una sentenza già emanata dal tribunale ecclesiastico, il quale, per ciò, in base al criterio della prevenzione mediante il quale il concorso delle giurisdizioni va risolto, rimane, una volta preventivamente adito, il giudice esclusivamente competente . Peraltro, non sembra che il criterio della prevenzione sia stato mai utilizzato dalla giurisprudenza per precludere la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. Ed è arduo ritenere che detto criterio possa essere decisivo per risolvere il conflitto - sempre che di conflitto si tratti - tra giudicati una volta venuti ad esistenza quello sulla nullità e quello sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, soprattutto, per dirimere la questione della stabilità delle statuizioni economiche rese dal giudice civile nel giudizio divorzile. 5.- Secondo l’orientamento riferito nel paragrafo 4.1, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, una volta delibata, non travolge le statuizioni economiche non soltanto quelle coperte dal giudicato cfr. Cass. n. 4202 del 2001 , ma anche quelle a valle della sentenza parziale o del capo autonomo della sentenza che dichiari con effetto di giudicato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando il processo prosegua anche in fase impugnatoria sulle statuizioni economiche. Il percorso argomentativo seguito non fa leva sulla tesi secondo cui nella sentenza di divorzio vi sia un accertamento implicito della validità del matrimonio. In effetti, la suddetta tesi, già respinta dalla giurisprudenza, non sembra in grado di spiegare perché il giudicato sul divorzio all’esito di giudizio nel quale della validità del matrimonio non si sia discusso dovrebbe rendere di per sé intangibili le statuizioni economiche non assistite dal giudicato, nè perché esso dovrebbe prevalere solo perché antecedente alla pronuncia delibatoria di nullità posto che la rilevanza della tempistica del passaggio in giudicato delle decisioni non costituisce implicazione necessaria del discusso criterio della prevenzione, ammesso che questo trovi applicazione in materia . Non sembra agevole, in realtà, superare l’obiezione che le misure di carattere economico che il tribunale può disporre, a norma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, a favore degli ex coniugi, trovano nel matrimonio-atto valido, o quanto meno non nullo, un presupposto non sufficiente ma sicuramente necessario. È in presenza di statuizioni economiche definitive rese dal giudice civile che emerge il conflitto tra il giudicato di divorzio e quello di nullità del matrimonio, prima solo teorico o potenzialmente confinato nel foro interno della coscienza e della fede. Il conflitto potrebbe essere risolto nel senso della stabilità di dette statuizioni quando siano assistite dal giudicato, a norma dell’art. 2909 c.c. in linea con la giurisprudenza prevalente, a partire da Cass. n. 4202 del 2001 cit. o, secondo il diverso orientamento testimoniato dalle pronunce citate sub 4.1, anche quando non lo siano. Si potrebbe obiettare che non vi sarebbe ragione per non far valere la regola del giudicato stabilizzante sul divorzio anche in presenza di statuizioni economiche non definitive o persino in mancanza di dette statuizioni, al fine di giustificare la prosecuzione del processo per la disciplina dei rapporti economici tra gli ex coniugi. Si potrebbe però replicare che la regola del giudicato può operare solo quando sia stata accertata in un giudizio fra le parti, con sentenza passata in giudicato, la spettanza di un determinato diritto, la quale non può essere rimessa in discussione. E sembra arduo ipotizzare che un simile accertamento definitivo possa predicarsi con riferimento a statuizioni economiche non definitive perché sub iudice, ed anche ipotizzare che, a fronte di un giudicato recepito nell’ordinamento interno sulla nullità del matrimonio, il processo possa proseguire per l’adozione di provvedimenti economici che presuppongono la validità del matrimonio, sol perché ne siano stati dichiarati cessati gli effetti civili. Il giudicato è anche regola di composizione di conflitti non teorici ma concreti e ciò può dirsi quando vi sia il rischio che sul medesimo rapporto sostanziale vi possa essere una impropria sovrapposizione di discipline normative incompatibili tra loro. Questo rischio può sussistere se il matrimonio è dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, nel quale caso il legislatore disciplina gli interessi economici degli ex coniugi in modo diverso da come li disciplina quando il matrimonio concordatario e civile sia valido, essendo riconosciuto il trattamento economico previsto per il matrimonio putativo dagli artt. 128, 129 e 129 bis c.c., in virtù dell’indiretto richiamo operato, per il matrimonio concordatario, dalla L. 27 maggio 1929, n. 847, art. 18 . Indicativo della specialità di detta disciplina è l’art. 8, comma 2, dell’Accordo del 1984, il quale prevede che la corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia . Al contrario, se il matrimonio non è nullo, trova applicazione la diversa disciplina sostanziale prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, con l’attribuzione eventuale dell’assegno divorzile al coniuge bisognoso che dà titolo alla pensione di reversibilità e ad una quota del trattamento di fine rapporto. Se il matrimonio concordatario e anche civile è nullo, per la disciplina dei rapporti economici trovano applicazione non le norme tipiche del matrimonio valido sciolto o di cui siano cessati gli effetti, ma quelle relative al matrimonio putativo. Questa regola generale può essere derogata solo in virtù della forza del giudicato che abbia definitivamente disciplinato il rapporto economico con l’attribuzione, ad esempio, del diritto all’assegno divorzile ad uno degli ex coniugi, segnando la prevalenza di una disciplina sull’altra. Al contrario, la sentenza che dichiari soltanto cessati gli effetti civili del matrimonio non attribuisce un diritto all’assegno sul quale possa operare il giudicato. Sembra arduo precludere l’operatività della disciplina speciale di cui agli artt. 128, 129 e 129 bis c.c., per regolare le conseguenze economiche di un matrimonio la cui nullità sia stata accertata con un giudicato. 5.1.- Alle esigenze di tutela dei coniugi ha risposto la sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 2001, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 847 del 1929, art. 18, e degli artt. 129 e 129 bis c.c., in riferimento all’art. 3 Cost. e al principio di laicità dello Stato. La questione era stata sollevata in quanto dette norme prevedono in caso di nullità del matrimonio concordatario che sia pronunciata dai tribunali ecclesiastici, con sentenza resa esecutiva nello Stato, pur in presenza di una consolidata comunione di vita fra i coniugi, l’applicabilità del regime patrimoniale dettato dall’ordinamento italiano per il matrimonio putativo, e non di quello dai rimettenti ritenuto più favorevole per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati assicurato dalla L. n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario. Con la sentenza da ultimo citata, la Corte costituzionale ha osservato, da un lato, che il principio costituzionale di eguaglianza non rende costituzionalmente necessario lo stesso trattamento in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla nullità del matrimonio e dal divorzio, dal momento che sussiste una diversità strutturale tra le due fattispecie poste a raffronto e che soltanto il legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità - ha il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento di discipline dall’altro, che dall’accoglimento della richiesta additiva rivolta dal rimettente sarebbe derivata una diversità di disciplina, per gli effetti patrimoniali, della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del matrimonio civile, fonte essa stessa di una ingiustificata disparità di trattamento. Il dubbio di costituzionalità della L. n. 847 del 1929, art. 18, nella parte in cui, per le conseguenze patrimoniali della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rinvia alla disciplina del matrimonio civile putativo, anziché a quella prevista in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato dichiarato manifestamente infondato anche da questa Corte, che ha ritenuto essere rimesso esclusivamente alla discrezionalità del legislatore il potere di modificare il sistema vigente ed eventualmente allinearlo alla disciplina degli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio Cass. n. 22677 del 2010 . 5.2.- Il percorso argomentativo seguito dall’orientamento testimoniato dalle pronunce indicate nel paragrafo 4.1 mira ad isolare concettualmente l’atto costitutivo del matrimonio dal rapporto che è inciso dalla sentenza di cessazione degli effetti civili ed a radicare direttamente e unicamente nel rapporto e nella cosiddetta solidarietà post coniugale la fonte genetica delle obbligazioni patrimoniali tra gli ex coniugi, a prescindere dalla esistenza e validità dell’atto costitutivo. In questa prospettiva si afferma, non a caso, che la sentenza di divorzio non attribuisce uno status di divorziato che si assume inesistente ma consente agli ex coniugi di riacquistare lo stato libero. E tuttavia, se è vero che non esiste uno status di divorziato, esiste la condizione di divorziato che inerisce alla persona e alle sue relazioni nella collettività, tanto che la legge la riconosce espressamente in molte situazioni, come dimostrato, tra i tanti esempi che si potrebbero fare, dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 73, comma 1, in tema di atti dello stato civile art. 612 bis c.p., comma 2, e art. 612 ter c.p., comma 3, in tema di atti persecutori D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4 quater, in tema di gratuito patrocinio L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 489, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, modificata dalla L. n. 74 del 1987, che riconosce al solo coniuge divorziato il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto, ecc La solidarietà post-coniugale per come conformata dalla disciplina sull’assegno divorzile presuppone un rapporto di coniugio fondato su un matrimonio-atto valido o non nullo, come dimostrato dal fatto che il regime patrimoniale delineato dalla L. n. 898 del 1970, è applicabile solo al coniuge divorziato, mentre diversa è la disciplina legale dei rapporti consequenziali al matrimonio nullo. Se il riacquisto dello stato libero fosse condizione sufficiente per l’operatività del suddetto regime patrimoniale, si dovrebbe ammettere che un analogo stato libero è riacquistato anche per effetto della sentenza di nullità del matrimonio che, infatti, fa escludere la configurabilità del delitto di bigamia per chi abbia contratto nuove nozze. E ciò senza considerare il rilievo che il giudicato di nullità del matrimonio può avere per i terzi, come evidenziato in dottrina. L’orientamento di cui si discute, nel postulare implicitamente la irrilevanza o indifferenza della questione della validità/invalidità del matrimonio, ai fini della stabilità e decidibilità delle statuizioni economiche, giunge alla conclusione, invero non del tutto condivisibile, secondo la quale il giudicato civile di divorzio verrebbe a prevalere e ad imporsi solo se intervenuto prima della delibazione definitiva della sentenza ecclesiastica di nullità, precludendo a quest’ultima di sortire gli effetti propri, poiché nel caso inverso in cui intervenisse prima il giudicato sulla nullità opererebbe invece il regime della nullità. Si manifesta in tal modo un’aporia concettuale che può essere sintetizzata nei seguenti termini. Se si postula l’intrinseca irrilevanza della questione della validità del matrimonio e, quindi, l’assoluta autonomia e indifferenza tra i giudicati di divorzio e di nullità del matrimonio, allora bisognerebbe negare rilievo al fattore temporale, con l’effetto che in nessun caso il giudicato sulla nullità potrebbe incidere sulle statuizioni economiche emesse o da emettere nel giudizio civile pendente tra i coniugi divorziati, neppure se anteriore al giudicato di divorzio. Se invece si postula che il giudicato sulla nullità se formatosi anteriormente possa paralizzare il giudizio di divorzio già pendente precludendo la stessa pronuncia di divorzio, oltre che la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, ai sensi della L. n. 898 del 1970 , allora significa che esiste un legame intrinseco di tipo pregiudiziale tra la statuizione di nullità del matrimonio-atto e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio-rapporto, ma in tal caso bisognerebbe ammettere che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non possa essere delibata, verificandosi il fattore impeditivo di cui all’art. 797 c.p.p., n. 6, essendo pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera . Ritenere che il giudicato sul divorzio possa precludere alla successiva sentenza di nullità di produrre i propri effetti, a seguito del giudizio delibatorio, fa riemergere la tesi, già respinta dalla giurisprudenza sub 3 , secondo cui la validità del matrimonio sarebbe implicita nella statuizione di divorzio tesi, tra l’altro, non agevolmente coordinabile con la non rilevabilità d’ufficio delle nullità matrimoniali civili, di cui agli artt. 117 ss. c.c., sempre che non si ritenga che il giudice civile possa d’ufficio esaminare la validità del matrimonio concordatario alla luce delle norme del diritto canonico, come pure sostenuto da una parte della dottrina . L’autonomia tra le pronunce di divorzio e di nullità del matrimonio, in ragione della diversità di oggetto, è affermata dalla giurisprudenza per consentire la delibazione della sentenza ecclesiastica cfr. art. 797 c.p.c., nn. 5 e 6 , i cui effetti dovrebbero operare nell’ordinamento italiano secondo i principi generali, in base ai quali la validità dell’atto costitutivo matrimonio-atto condiziona di regola la stabilità degli effetti del matrimonio-rapporto, non il contrario, analogamente a quanto accade per la disciplina delle conseguenze della nullità del matrimonio civile. 6.- In conclusione, il quesito rimesso alle Sezioni Unite è se il giudicato interno per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato della sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte d’appello con sentenza passata in giudicato , solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza di dette statuizioni, con l’effetto nel secondo caso di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della L. n. 898 del 1970, e successive modificazioni, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.