Fotografato (troppo) vicino a una donna che non è la moglie: a lui addebitata la separazione

Il dato rappresentato da alcune immagini che ritraggono l’uomo in atteggiamenti intimi con una donna che non è la moglie è ritenuto sufficiente per dedurre l’esistenza di una relazione extraconiugale. Confermato anche l’obbligo dell’uomo di continuare a contribuire al mantenimento della figlia, nonostante questa sia maggiorenne e abbia un lavoro retribuito.

Sufficiente una foto che ritrae l’uomo – sposato – troppo vicino a una donna per dedurne l’esistenza di una relazione extraconiugale e per addebitargli, di conseguenza, la separazione dalla moglie Cassazione, ordinanza n. 4899/20, sez. VI Civile - 1, depositata il 24 febbraio . Fotografie. Sconfitta su tutta la linea per l’uomo, che vede sanciti a suo carico, sia in primo che in secondo grado, l’addebito della separazione” e l’onere di versare il mantenimento – 200 euro al mese – in favore della figlia”, nonostante quest’ultima sia maggiorenne e abbia un lavoro retribuito. Per contestare la decisione presa in appello l’uomo propone ricorso in Cassazione, puntando forte sulla presunta carenza del materiale probatorio che ha portato all’ addebito della separazione”. Su questo fronte, in particolare, egli evidenzia che è stato colto” in alcune fotografie sì vicino ad una donna” ma con un atteggiamento puramente amicale” e non certo intimo”. Allo stesso tempo egli ritiene ingiusto anche il suo obbligo di fornire un contributo al mantenimento” della figlia che, spiega, gode di un reddito adeguato” Infedeltà. La visione tracciata in secondo grado, e che, come detto, ha inchiodato l’uomo, è ritenuta logica dai giudici della Cassazione. Corretta, in sostanza, la ‘lettura’ data alle fotografie esaminate in giudizio, fotografie che sono state valutate come dimostrative della violazione del dovere di fedeltà coniugale” da parte del marito, beccato in un atteggiamento di intimità” con una donna che non era la moglie. E questo dato induce a presumere l’esistenza tra loro due di una relazione extraconiugale”, osservano i Giudici. Confermato poi anche il mantenimento” in favore della figlia. Ciò perché la modesta entità del reddito da lei percepito non le consente il conseguimento della piena autosufficienza economica” e non può, quindi, far venire meno l’obbligo del contributo” posto a carico dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 20 novembre 2019 – 24 febbraio 2020, n. 4899 Presidente Scaldaferri – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. Ro. Ra. impugna l'epigrafata sentenza, con la quale la Corte d'Appello ha confermato le statuizione adottate dal giudice di primo grado in ordine alla separazione con addebito pronunciata a carico del medesimo e alla determinazione in Euro 200,00 dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e ne chiede la cassazione sul rilievo 1 della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'addebitabilità della separazione in assenza di un processo logico valutativo dei fatti contestati, essendosi il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, dopo, pronunciati nei riferiti termini sulla base delle produzioni fotografica ritraenti il ricorrente in pretesi atteggiamenti intimi con una donna , ancorché il medesimo fosse stato colto solo vicino ad una donna in un atteggiamento puramente amicale 2 della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne avendo la Corte d’Appello rigettato il gravame sul punto sebbene l'interessata avesse raggiunto i propri obiettivi professionali e godesse di un reddito adeguato. Non ha svolto attività difensiva l'intimata. Considerato in diritto 2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, poiché, ad onta della denunciata erroneità in diritto della decisione impugnata, ad essa si addebita più esattamente un errato apprezzamento in fatto, si prestano come tali ad una preliminare dichiarazione di inammissibilità. 3. La Corte d'Appello ha invero respinto il duplice motivo di gravame proposto avanti a sé dal Ra. osservando, quanto all'addebito della separazione, che le risultanze probatorie emergenti dalle citate produzioni fotografiche sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito , mostrando infatti il Ra. in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l'esistenza tra i due di una relazione extraconiugale e, quanto all'assegno di mantenimento, peraltro già ridotto dal primo giudice rispetto alla determinazione adottata in sede di pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 708 cod. proc. civ., che la modesta entità del reddito percepito induce a ritenere la sua inadeguatezza al fine di escludere la cessazione dell'obbligo del contributo posto a carico dell'appellante, dovendosi osservare che la retribuzione percepita dalla figlia maggiorenne non consente il conseguimento della piena autosufficienza economica tale da determinare la cessazione dell'obbligo . 4. In tal modo il decidente del grado ha esternato un compiuto giudizio di fatto rispetto al quale la critica ricorrente assume un'intonazione puramente motivazionale, che non trova sbocco nell'attuale ricorribilità per cassazione del vizio di motivazione e rimanda unicamente ad una pretesa rivalutazione delle risultanze di fatto del processo estranea ai compiti di questa Corte. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile.