L’adozione “mite”

L’adozione legittimante è l’estrema ratio a cui si deve pervenire quando non si ravvisa alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici, attesa la condizione di abbandono materiale e morale nella quale si verrebbe trovare a vivere.

Così la Cassazione con ordinanza numero 3643/20, depositata il 13 febbraio. Il fatto, il diritto e la giurisprudenza della corte europea. La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza, cassando con rinvio, sul ricorso presentato da una madre le cui due figlie erano state dichiarate in uno stato di adottabilità da cui era conseguita, secondo i giudici di merito, la preclusione della possibilità di valutare una continuità del rapporto genitoriale con la madre naturale, nonché di forme di adozioni più miti rispetto a quella legittimante. In particolare, la madre in appello contestava la dichiarazione dello stato di abbandono poiché pronunciato in mancanza di condotte pregiudizievoli in danno alle minori che non erano mai state private del necessario nonostante la condizione di migrante, vittima di tratta. La madre evidenziava nel suo ricorso di avere un lavoro regolare e permesso di soggiorno e che esisteva un profondo legame con le due figlie. Nella relazione tecnica d’ufficio era stato evidenziato che le caratteristiche della personalità dell’appellante e del suo quadro psicopatologico erano difficilmente compatibili con le esigenze evolutive delle figlie in quanto ella non aveva un’adeguata consapevolezza della propria situazione sanitaria e della psicopatologia in atto, ovvero del suo disturbo da stress post traumatico. Tali caratteristiche avevano, secondo la CTU, una ricaduta importante sulla funzione genitoriale. Tuttavia, la stessa consulenza tecnica sottolineava anche l’l’importanza della continuità del legame delle figlie con la madre, stante la profondità dello stesso, nonché come elemento necessario per la corretta costruzione dell’identità delle minori. Ciò nonostante la Corte d’Appello aveva ritenuto estraneo dal proprio campo d’indagine la verifica della rilevanza del legame tra la madre le minori, ancorché scientificamente evidenziata e ribadita con costanza dalla CTU, ed aveva ritenuto che il grave disagio esistenziale della madre comportava una irrecuperabilità delle competenze genitoriali escludendone in radice la possibilità del recupero della figura materna tanto premesso, concludeva la Corte che, trattandosi peraltro di una pronuncia sull’adottabilità, fosse da escludere la continuità con il rapporto parentale e che non vi fosse spazio, in quanto esulante dal giudizio, la valutazione delle cosiddette adozioni miti, tra l’altro non previste dall’ordinamento. La madre presentava quindi ricorso in Cassazione denunciando l’illegittimità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale non esiste e non può essere desunta dall’ordinamento un’adozione mite, essendo tassativo l’elenco delle adozioni in casi particolari previste dall’articolo 44, lett. d , l. numero 184/1983 e inoltre censurava l’omesso esame del fatto decisivo quale era la constatazione del profondo legame con le figlie sottolineato nella consulenza tecnica d’ufficio che espressamente indicava la necessità che tale legame non venisse definitivamente interrotto. La ricorrente evidenziava inoltre che nelle situazioni di semi abbandono permanente, quale quella dedotta in giudizio, poteva essere applicato l’istituto dell’adozione mite attraverso un’interpretazione estensiva dell’articolo suddetto, articolo 44 l. numero 184 del 1983. Infatti, secondo la ricorrente, la lettura coordinata dell’articolo 7 e dell’articolo 44 lett. d conduce a ritenere che la condizione dell’impossibilità dell’affido preadottivo possa ritenersi integrata quando non ricorrono le condizioni dello stato di abbandono, pur se si riscontrino gravi carenze nella necessità delle capacità genitoriali, ma che non sono di identità tale da determinare una situazione di abbandono morale naturale che giustifichi l’adottabilità. Tale interpretazione, sottolineava la ricorrente, è favorita dalla giurisprudenza della corte EDU secondo la quale spetta a ciascuno Stato dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto dell’interesse superiore del minore tra cui vi è il diritto alla conservazione dei legami con la famiglia di origine e per cui anche il diritto del genitore di ottenere misure idonee a riunirlo con il figlio. Da ciò ne consegue l’obbligo per l’autorità nazionale, ove non vi siano le condizioni per uno stato di adottabilità, di adottare ogni misura e strumento idoneo a favorire l’interesse del minore e il mantenimento del legame con la famiglia di origine. La ricorrente prospettava infine un’eccezione della legittimità costituzionale dell’articolo 44 comma 1, lett. d , per violazione degli articolo 3, 30 e 117 Cost. in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU e 10, comma 1, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo nella parte in cui non si prevede la possibilità in tutte le ipotesi di semi abbandono permanente di ricorrere all’adozione in casi particolari di cui all’articolo 44 lett. d , e con gli stessi effetti di cui all’articolo 44 e seguenti l. numero 184/1983. Ovvero secondo la ricorrente mancherebbe una regolamentazione di tutte quelle situazioni di semi abbandono che si hanno quando la famiglia e/o un genitore pur essendo insufficienti abbiano un ruolo attivo e positivo nella relazione con i minori e mancando ragionevoli probabilità di miglioramento non è possibile procedere ad un affido temporaneo. L’intervento e la decisione della Suprema Corte. La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sui quesiti motivi ha ritenuto che l’affermazione del Collegio secondo cui la pronuncia di adottabilità elide rapporto parentale deve in realtà confrontarsi con le rilevanti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea e dei Diritti Umani, oltre che agli ordini e orientamenti della giurisprudenza di legittimità relative all’accertamento rigoroso della situazione di abbandono che costituisce il fondamento della dichiarazione di adottabilità. La Corte di Cassazione ritiene che i profili messi in luce dalla giurisprudenza EDU relativo alla sperimentazione di modelli di adozione diversi dell’adozione legittimante, quando non sia coerente con l’interesse preminente del minore la recisione definitiva della relazione affettiva con i genitori biologici, e quello riguardante l’accertamento della situazione di abbandono morale e materiale del minore posta alla base della dichiarazione di adottabilità, pur riguardando due procedimenti separati, non sono privi di interconnessioni. La Corte EDU ha sottolineato peraltro che le autorità statali devono adottare tutte le misure concrete per permettere al fanciullo di vivere con i genitori biologici, affermando così esplicitamente che è necessario preservare il legame tra i genitori biologici e il minore anche quando siano accertate condizioni di parziale compromissione dell’idoneità genitoriale, ma non sia tuttavia emersa una situazione di abbandono morale e materiale, e risulti corrispondente all’interesse preminente del minore la conservazione di tale legame. In particolare, la Corte EDU ha posto in luce in svariate sentenze che, nonostante l’assenza, nel sistema legislativo italiano, di una qualche forma di adozione mite o semplice, esiste una varietà di orientamenti nei Tribunali per minorenni improntata ad una interpretazione estensiva dell’ipotesi normativa di adozione in casi particolari. Pertanto, ha ritenuto la Cassazione che occorre esplorare tutte le alternative compatibili con il sistema legislativo interno in tema di modelli adottivi prima di prevenire alla definitiva decisione di qualsiasi rapporto tra il minore la famiglia di origine. La Corte di Cassazione ha poi posto in evidenza come nei procedimenti ex articolo 44 l. numero 184/1983 l’adottabilità non è un antecedente processuale del successivo giudizio anzi questi diversi modelli di filiazione adottiva sono caratterizzati proprio dalla partecipazione dei genitori biologici del minore. Il legislatore quindi ha introdotto, nell’adozione in casi particolari, una pluralità di percorsi che conducono alla genitorialità adottiva incentrata sulla continuità delle relazioni con i genitori biologici o, comunque con il nucleo parentale originario. In conclusione, secondo la Corte Suprema, convivono nel nostro ordinamento diversi modelli di adozione fondati, o sulla radicale recisione del rapporto con i genitori biologici, come quello dell’adozione legittimante, o altri, come gli ultimi citati, che escludono la ricorrenza di tale requisito. Tutto quanto premesso la Corte di Cassazione ha ritenuto che nella valutazione fatta dalla Corte d’Appello non poteva non essere presa in esame l’indicazione proveniente dalla consulenza tecnica d’ufficio riguardante l’esigenza di conservare la frequentazione delle minori con la madre per cui la Corte territoriale, così facendo, non aveva correttamente applicato il principio direttamente conseguente dall’ampiezza del diritto del minore alla conservazione del proprio nucleo genitoriale, secondo il quale l’adozione legittimante è l’estrema ratio a cui si deve pervenire quando non si ravvisa alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici, attesa la condizione di abbandono materiale e morale nella quale si verrebbe trovare a vivere. Detto ciò, la Cassazione ritiene che l’affermazione della Corte d’Appello, secondo la quale in un giudizio volto alla dichiarazione di adottabilità non è possibile verificare l’esistenza di un modello di adozione compatibile con la non recisione dei legami col genitore biologico esula dal giudizio, è solo in parte corretta. Infatti, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, proprio perché è finalizzato in via pressoché esclusiva creare le condizioni per la successiva pronuncia di adozione piena o legittimante, ovvero per la forma di adozione che impone la recisione di ogni legame con il nucleo genitoriale originario, è necessario che l’indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore e della conseguente capacità genitoriale dei genitori biologici sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti dei minori. La Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare se l’interesse a non recidere legami con la madre era prevalente, o doveva recedere, rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali della ricorrente e detta valutazione non poteva essere omessa solo perché il giudizio non riguardava l’attuazione in concreto di altri modelli adottivi, rispetto a quello legittimante. Pertanto, ove, all’esito della valutazione, la conservazione del legame con la madre biologica fosse stata ritenuta indispensabile, l’esito del giudizio sarebbe dovuto essere diverso, ancorché con la evidenziazione delle criticità, in quanto la conservazione del rapporto con i genitori biologico non è incompatibile con le forme di adozione disciplinate dagli articolo 44 e ss. della legge del 1983. Nel caso di specie, precisa la Cassazione, la verifica in concreto dei margini di conformazione della situazione del minore ai modelli di filiazione adottiva anzidetti potrà attivarsi soltanto dopo l’eventuale accertamento negativo delle condizioni di abbandono. Pertanto, certamente esula dal giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di adottabilità la determinazione relativa alla pronuncia di adozione, piena, o in casi particolari. Ma, al contrario costituisce uno dei fondamenti dell’accertamento relativo alla dichiarazione di adottabilità, la corrispondenza l’interesse del minore a conservare legami con la madre. La Corte d’Appello quindi doveva confrontarsi con tutte le valutazioni tecniche della CTU, per cui anche quelle consigliavano la continuità del legame con la madre, essendo anche queste parte integrante dell’indagine e non estranee al giudizio dell’accertamento relativo alla sussistenza delle condizioni di abbandono, non essendo peraltro esclusa la possibilità di procedere ad una forma di adozione, diversa da quella legittimante, che sia compatibile con la conservazione del rapporto tra la madre e i minori.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 19 settembre 2019 – 13 febbraio 2020, numero 3643 Presidente Giancola – Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione 1. La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato lo stato di adottabilità delle figlie minori di I.A. , nate in omissis . Nell’appello, proposto dalla madre era stato contestato lo stato d’abbandono, in mancanza di condotte pregiudizievoli in danno delle minori, mai private del necessario, nonostante la condizione di migrante, vittima di tratta dell’appellante. Veniva evidenziato che la madre aveva un lavoro regolare ed il permesso di soggiorno e che esisteva un profondo legame con le due figlie. Veniva, pertanto, richiesto l’annullamento della dichiarazione di adottabilità o la sua revoca o l’affido temporaneo od un’altra misura efficace quale l’adozione mite per conservare il rapporto tra madre e figli. 1.1. La Corte d’Appello aveva disposto l’audizione dell’appellante nonché nuova consulenza tecnica d’ufficio collegiale, con mediatore linguistico ed antropologa. L’indagine svolta, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, ha rilevato che le caratteristiche di personalità dell’appellante e il suo quadro psicopatologico sono difficilmente compatibili con le esigenze evolutive delle figlie che non vi è un’adeguata consapevolezza della propria situazione sanitaria infezione da HIV e della psicopatologia in atto disturbo da stress postraumatico che tali caratteristiche hanno un’importante ricaduta sulla funzione genitoriale. L’istruttoria ha inoltre evidenziato l’esito negativo di una visita domiciliare presso l’indirizzo fornito dall’appellante e la mancanza di collaborazione con i servizi ai quali non sono stati comunicati cambi d’indirizzo ed altre informazioni utili. Pertanto, alla luce delle emergenze probatorie acquisite, la Corte territoriale ha evidenziato il permanere di un grave disagio esistenziale, di una mancanza di consapevolezza delle effettive condizioni di salute dell’oggettiva impossibilità di recuperare una buona condizione psico fisica delle conseguenze di tale inconsapevolezza in relazione alle minori la cui salute è stata messa a repentaglio. L’innegabile attaccamento della madre nei confronti delle figlie deve, pertanto, recedere di fronte all’irrecuperabilità delle competenze genitoriali, alla scarsa consapevolezza della necessità delle cure per la sua malattia, alla non accettazione dei sostegni offerti, all’oppositività irrazionale. Per la Corte d’Appello, in conclusione, deve ritenersi provato lo stato di abbandono in cui versano le minori, dovendosi escludere in radice la possibilità di recupero della figura materna. Quanto alla possibilità di riprendere la frequentazione materna, le emergenze processuali escludono in radice tale possibilità. La pronuncia di adottabilità elide il rapporto parentale. Non vi è spazio per la cd. adozione mite, peraltro non prevista dall’ordinamento in quanto l’esame esula dal giudizio. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la madre delle minori. Vi è requisitoria scritta del Procuratore generale. La parte ricorrente ha depositato memoria nella quale si chiede che il ricorso venga trattato in pubblica udienza. 3. Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale non esiste e non può essere desunta dall’ordinamento l’adozione mite, essendo tassativo l’elenco delle adozioni in casi particolari previste nella L. numero 184 del 1983, articolo 44, lett. d e viene censurato l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel profondo legame tra la ricorrente e le figlie, sottolineato nella consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio d’appello e la necessità che il legame con le figlie non venga definitivamente interrotto in quanto sostanzialmente escluso dall’esame complessivo della situazione soggettiva e relazionale che ha condotto alla dichiarazione di adottabilità. Quanto al primo profilo, la ricorrente ha evidenziato che nelle situazioni di semi abbandono permanente, quale quella dedotta in giudizio può essere applicato l’istituto dell’adozione mite attraverso un’interpretazione estensiva della L. numero 184 del 1983, articolo 44. La lettura coordinata dell’articolo 7 e dell’articolo 44, lett. d , conduce a ritenere che la condizione dell’impossibilità dell’affido preadottivo possa ritenersi integrata quando non ricorrono le condizioni dello stato di abbandono pur se si riscontrino carenze gravi nelle capacità genitoriali ma non di entità tale da determinare una situazione di abbandono morale e materiale tale da determinare l’adottabilità. Tale interpretazione è favorita dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha reiteratamente condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 quando l’adottabilità sia stata dichiarata fuori da casi eccezionali nei quali i genitori si siano caratterizzati per comportamenti particolarmente gravi quali abusi o maltrattamenti. In particolare, nel caso Zhou contro Italia, la Corte senza contestare una carenza legislativa ex articolo 46 della Convenzione, rileva che non sussistendo un conclamato caso di abbandono ed avendo la ricorrente rispettato le prescrizioni impostele si sarebbe dovuto procedere all’adozione mite come già facevano alcuni tribunali di merito. Viene pertanto censurato che non sia stata considerata questa possibilità quando corrisponda all’interesse del minore non recidere i legami con la famiglia d’origine. Afferma la Corte Edu, anche in altre pronunce, che spetta a ciascuno Stato dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi ad esso imposti ai sensi dell’articolo 8, ed alla Corte cercare di stabilire se, nell’applicazione e nell’interpretazione delle norme, le autorità nazionali abbiano tenuto conto in particolare dell’interesse superiore del minore dal momento che l’articolo 8, implica il diritto per un genitore di ottenere misure idonee a riunirlo con il figlio e l’obbligo per le autorità nazionali di adottarle. 3.1. In conclusione, la Corte d’Appello ha violato la L. numero 184 del 1983, articolo 44, non ritenendolo applicabile nella sua interpretazione estensiva nella fattispecie ed omesso l’esame di un fatto decisivo consistente nel parere del CTU relativo alla esigenza di conservazione dei legami con la famiglia di origine. 3.2 Viene infine prospettata un’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’articolo 44, comma 1, e della lett. d per violazione degli articolo 3 e 30 Cost. e dell’articolo 117 Cost., in combinato disposto con l’articolo 8 Cedu e articolo 10, comma 1 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo nella parte in cui non prevede la possibilità in tutti i casi di semiabbandono permanente di ricorrere all’adozione in casi particolari di cui all’articolo 44, lett. d e con gli stessi effetti di cui alla L. numero 184 del 1983, articolo 44 e segg La situazione di semi abbandono si verifica quando la famiglia o il genitore sia insufficiente ma abbia un ruolo attivo e positivo anche se non vi sono ragionevoli probabilità di miglioramento e dunque non può procedersi ad affido temporaneo. La questione è rilevante perché manca nell’ordinamento giuridico un istituto del genere ed alla luce della relazione peritale sarebbe proprio questo lo strumento idoneo nella specie. Non è manifestamente infondata perché, ferma la valutazione d’indispensabilità del rapporto madre figlie nella specie i Tribunali italiani e la Corte d’Appello, nonostante le espresse indicazioni della Corte Edu, specie nel caso Zohu contro Italia, non si sono avvalse dell’istituto al fine di non incorrere nella violazione dell’articolo 8. Pertanto ove non si ravvisasse la possibilità in casi di semiabbandono permanente di avvalersi della adozione mite si verrebbe a porre la questione di costituzionalità sopra indicata. 4. In primo luogo deve essere affrontato il profilo di diritto della censura proposta. La parte ricorrente ritiene che possa trovare ingresso nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità di un minore, previo accertamento L. numero 184 del 1983, ex articolo 7, della situazione di abbandono la valutazione delle esigenze di conservazione dei rapporti con i genitori biologici al fine d’individuare un modello adottivo adeguato a tale specifico interesse del minore. La condizione di abbandono si riscontra quando il minore sia privo di assistenza materiale e morale non per causa di forza maggiore a carattere transitorio articolo 7, comma 1, u.p. . La principale conseguenza giuridica della dichiarazione di adottabilità consiste nella sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e nella nomina definitiva del tutore. Il minore che sia stato dichiarato adottabile versa nella condizione giuridica di essere posto in affidamento preadottivo. Non è prevista, da alcuna norma espressa, come conseguenza automatica della dichiarazione di adottabilità la recisione di qualsiasi rapporto e contatto con i genitori biologici, mentre tale effetto si determina definitivamente ai sensi dell’articolo 27, comma 3, con l’adozione. La cessazione dei rapporti e dei contatti con la famiglia di origine, tuttavia, è una conseguenza diretta dell’affidamento preadottivo perché costituisce una modalità di attuazione di questa cruciale fase del rapporto tra adottante ed adottando, diretta a culminare nella dichiarazione di adozione. Può, pertanto, ritenersi che con la dichiarazione di adottabilità, in quanto finalizzata all’adozione legittimante ancorché possa verificarsi in alcune ipotesi l’assenza di tale esito finale si determina la cessazione dei rapporti con i genitori biologici, non essendo compatibile con la finalità ultima dell’istituto, la perpetuazione di una relazione che è destinata a recidersi definitivamente con l’assunzione di un diverso status filiale mediante l’adozione. 4.1. Le osservazioni che precedono sono sostanzialmente coincidenti con la conclusione della Corte d’Appello in ordine all’impossibilità di conservare una relazione delle minori con la madre biologica. Nella sentenza impugnata, tale possibilità è esclusa con la motivazione la pronuncia di adottabilità elide il rapporto parentale . 4.2. Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale affermazione deve confrontarsi con le rilevanti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani riguardanti il regime giuridico interno volto a disciplinare i modelli di adozione, oltre che agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativi all’accertamento rigoroso della situazione di abbandono che costituisce il fondamento della dichiarazione di adottabilità. 4.3. I due profili, quello posto in luce dalla giurisprudenza EDU relativo alla sperimentazione di modelli di adozione diversi dall’adozione legittimante, quando non sia coerente con l’interesse preminente del minore la recisione definitiva della relazione affettiva con i genitori biologici e quello riguardante l’accertamento della situazione di abbandono morale e materiale del minore posta a base della dichiarazione di adottabilità, pur riguardando due procedimenti separati, non sono privi d’interconnessioni. La Corte Edu, nei numerosi procedimenti che hanno riguardato l’Italia, ed in particolare, nel caso Zhou c. Italia sentenza emessa il 21 gennaio 2014 e nel caso S.H. c. Italia sentenza emessa il 13 ottobre 2015 , oltre a sottolineare che le autorità statuali devono adottare tutte le misure concrete per permettere al fanciullo di vivere con i genitori biologici, così delineando un argine che, tuttavia, oltrepassa il limite del sindacato giurisdizionale perché ha ad oggetto la valutazione dell’impegno condizionato dalle risorse e dalle scelte politico amministrative delle autorità addette alle politiche sociali, ha esplicitamente affermato che è necessario preservare il legame tra i genitori biologici ed il minore anche quando siano accertate condizioni di parziale compromissione della idoneità genitoriale ma non sia emersa una situazione di abbandono morale e materiale e risulti corrispondente all’interesse preminente del minore la conservazione di tale legame. In particolare, la Corte Edu, nel caso Zhou c. Italia ha posto in luce come, nonostante l’assenza, nel sistema legislativo italiano, di una qualche forma di adozione mite o semplice, c’è una varietà di orientamenti nei tribunali per i minorenni improntata, ancorché non in modo univoco, ad un’interpretazione estensiva delle ipotesi normative di adozione in casi particolari L. numero 184 del 1983, articolo 44 e segg. . Anche alla luce di queste ultime considerazioni, la Corte Edu ha ritenuto che non siano state esplorate tutte le alternative compatibili con il sistema legislativo interno in tema di modelli adottivi, da interpretare secondo la definizione del perimetro delle ingerenze statuali giustificate in relazione all’esercizio del diritto alla vita familiare ex articolo 8 Cedu, prima di pervenire alla definitiva recisione di qualsiasi rapporto tra il minore e la famiglia di origine. Può affermarsi, pertanto, che tali pregnanti indicazioni debbano essere tenute in considerazione, in primo luogo, proprio nel procedimento diretto alla dichiarazione di adottabilità alla luce della configurazione complessiva del sistema adottivo nel nostro ordinamento interno. 4.4. L’adozione legittimante o piena di un minore consegue ad un accertamento giurisdizionale articolato in due giudizi separati, caratterizzati da una radicale diversità dell’oggetto della decisione. Il secondo giudizio non può essere introdotto se non in funzione del preventivo accertamento della condizione di abbandono del minore cui si attribuisce lo status di figlio adottivo. Dunque quest’ultimo giudizio non ha autonomia non potendo che conseguire da uno solo degli esiti possibili del giudizio precedente. Nei procedimenti L. 184 del 1983, ex articolo 44, l’adottabilità non è un antecedente processuale del successivo giudizio ma al contrario che nell’adozione legittimante, il procedimento ex articolo 44, non deve seguire ad una dichiarazione di adottabilità ed all’accertamento di una condizione di abbandono, certificata da una pronuncia passata in giudicato. Questi diversi modelli di filiazione adottiva sono, infatti, caratterizzati dalla partecipazione dei genitori biologici del minore, salvo che il minore sia orfano di entrambi, come nelle ipotesi sub a e c i quali, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, devono prestare il loro consenso, salvo l’intervento sostitutivo del tribunale, secondo le modalità procedimentali stabilite nel comma 2. Il legislatore ha introdotto, nell’adozione in casi particolari, una pluralità di percorsi che conducono alla genitorialità adottiva, incentrati sulla continuità delle relazioni con i genitori biologici o, comunque come nelle ipotesi sub a e c con il nucleo parentale originario. I giudizi che hanno ad oggetto questi diversi modelli adottivi si fondano su un esame rigoroso della idoneità degli adottanti o del singolo richiedente, essendo l’adozione ex articolo 44 non soltanto bigenitoriale. In particolare, tale forma di adozione può riguardare minori che conservano non solo lo status filiale rispetto ad uno dei genitori biologici ma anche la continuità relazionale con tale genitore, come previsto nell’ipotesi disciplinata dell’articolo 44, lett. b e non escluso nell’ipotesi di cui all’articolo 44, lett. d , secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa sezione Cass. 12692 del 2016 S.U. 12193 del 2019 . 4.5 In conclusione nel nostro ordinamento convivono modelli di adozione fondati sulla radicale recisione del rapporto con i genitori biologici con altri che escludono la ricorrenza di tale requisito. La pluralità di forme di genitorialità adottiva volute dal legislatore e l’intervento interpretativo compiuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità Cass. 12692 del 2016 S.U. 12193 del 2019 sulla ipotesi normativa contenuta nella L. numero 184 del 1983, articolo 44, lett. d , in modo da valorizzarne la natura di ipotesi residuale ed aperta, consentono di adeguare il nostro sistema legislativo della filiazione adottiva con le rilevanti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza EDU. 4.6. Alla luce del composito quadro sopra delineato, deve essere valutata l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale, in un giudizio rivolto alla dichiarazione di adottabilità, non possono essere prese in esame le indicazioni provenienti dalla consulenza tecnica d’ufficio, disposta dalla stessa Corte territoriale, riguardanti l’esigenza di conservare o ripristinare la frequentazione delle minori con la madre, sia in relazione al profondo legame esistente tra le componenti di questo nucleo familiare, sia per la necessità di non trascurare il contesto geografico-culturale di provenienza, ritenuto essenziale per l’equilibrata costruzione dell’identità personale delle minori stesse. 5. Ritiene il Collegio che questo specifico profilo di censura sia fondato e che la Corte d’Appello non abbia correttamente applicato il principio, direttamente conseguente all’ampiezza del diritto del minore alla conservazione del proprio nucleo genitoriale articolo 1, comma 1, e con espresso riferimento al caso di specie, comma 5, in relazione al divieto di discriminazioni etniche , secondo il quale l’adozione legittimante è l’extrema ratio ex multis 7559 del 2018 cui si deve pervenire quando non si ravvisa alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici, attesa la condizione di abbandono materiale e morale nella quale si troverebbe a vivere, ma al contrario si reputa che tale perdurante legame generi un forte pregiudizio, o in assoluto, o alla luce di una valutazione complessiva e bilanciata del diritto a non allontanarsi dal nucleo originario con quello a non esserne gravemente danneggiato nello sviluppo equilibrato della personalità individuale. La Corte d’Appello ha integralmente omesso di prendere in esame il profilo espressamente affrontato dalla consulenza tecnica d’ufficio, riguardante il rilievo per la costruzione dell’identità delle minori, riguardante la conservazione del profondo legame con la madre instaurato e conservato nel tempo. Ha ritenuto che tale valutazione e il bilanciamento d’interessi ad essa conseguente fosse impedito dalla peculiarità dell’oggetto del giudizio in quanto rivolto alla dichiarazione di adottabilità e successivamente ad un modello adottivo fondato sulla recisione di qualsiasi rapporto con il nucleo genitoriale biologico. Ha ritenuto estraneo al proprio campo d’indagine la verifica della rilevanza del legame tra la madre e le minori ancorché se ne fosse scientificamente evidenziata l’esigenza sotto diverse angolazioni. La Corte d’Appello è pervenuta, in via indiretta, a ritenere superfluo questo pregnante profilo relativo all’interesse preminente del minore, precisando di non potere, nel giudizio volto alla dichiarazione di adottabilità, verificare se vi fosse la possibilità di un modello di adozione, compatibile con la non recisione dei legami con il genitore biologico. 5.1. L’affermazione è solo in parte corretta. Certamente oggetto dell’indagine fattuale posta a base del giudizio rivolto alla dichiarazione di adottabilità è l’accertamento positivo o negativo della condizione di abbandono del minore. Non può il Tribunale in primo grado e la Corte d’appello in secondo grado, estendere la decisione all’acquisto di status genitoriali tratti dalla L. numero 184 del 1983. Per pervenirvi è necessario un procedimento ad hoc che ha ad oggetto un accertamento di fatto incentrato sulla idoneità degli adottanti ad assumere tale status. L’accertamento assume contenuto diverso a seconda della forma di adozione legittimante o L. numero 14 del 1983, ex articolo 44 cui è diretto. Tuttavia, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, proprio perché finalizzato in via pressoché esclusiva a creare le condizioni per la successiva pronuncia di adozione piena o legittimante, ovvero per la forma di adozione che impone la recisione, nel nostro ordinamento, di ogni legame con il nucleo genitoriale originario, è necessario che l’indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore e della conseguente capacità genitoriale dei genitori biologici, sia completa, non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minori così come plasmati nella L. numero 184 del 1983, articolo 1. Ne consegue che non può omettersi l’esame di una valutazione tecnica, peraltro richiesta dalla stessa Corte, che sottolinea l’esigenza della conservazione di un rapporto tra genitore biologico e minori, soltanto perché non può procedersi nel medesimo giudizio alla costituzione di una genitorialità adottiva che non escluda tale rapporto. Nell’indagine posta a base della dichiarazione di adottabilità non può essere trascurato alcuno degli elementi utili ad individuare e a definire il perimetro del preminente interesse del minore, anche all’esito di una adeguata operazione di bilanciamento che nella specie è del tutto mancata. La Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare se l’interesse a non recidere il legame con la madre dovesse prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali della ricorrente. Tale valutazione non doveva essere omessa solo perché il giudizio non riguardava l’attuazione, in concreto, di altri modelli adottivi. Ove la conservazione del legame tra la madre biologica e le minori, all’esito di un’attenta valutazione, fosse stata ritenuta indispensabile, l’esito del giudizio sarebbe dovuto essere diverso, ancorché con la evidenziazione delle criticità, ove accertate, connesse alla responsabilità genitoriale della ricorrente, in quanto la conservazione del rapporto con il genitore biologico non è incompatibile e salva la verifica in concreto in un procedimento diverso, e mediante l’attivazione dei poteri doveri officiosi di cui l’organo giudiziario specializzato dispone con le forme di adozione disciplinate dagli articolo 44 e seguenti ed in particolare con l’ipotesi residuale di cui alla lett. d della norma. Nel caso di specie, la verifica in concreto dei margini di conformazione della situazione delle minori ai modelli di filiazione adottiva contenuti nella L. numero 184 del 1983, articolo 44, potrà attivarsi soltanto dopo l’eventuale accertamento negativo della condizione di abbandono. Pertanto, certamente esula dal giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di adottabilità la determinazione relativa alla pronuncia di adozione, piena, od in casi particolari. Ma, al contrario, costituisce uno dei fondamenti dell’accertamento relativo alla dichiarazione di adottabilità, la corrispondenza all’interesse delle minori e la prevalenza o la recessività di tale interesse in relazione alla valutazione finale a conservare il legame con la madre. Al riguardo la consulente d’ufficio anche nel supplemento d’indagine ad essa affidato cfr. riproduzione del testo della consulenza a pag. del ricorso ha affermato la necessità che tale legame non sia interrotto precisando È dunque del tutto ragionevole supporre che ella la ricorrente numero d.r. possa se adeguatamente sostenuta in un percorso psicoterapeutico all’interno di una cornice transculturale già in atto mantenere un ruolo del tutto positivo nella vita delle figlie seppure inserite in contesti familiari. . È altrettanto vero che solo la continuità del legame con la madre può fornire quell’altrettanto indispensabile rispecchiamento culturale il giusto collocamento nella storia trans generazionale che come sappiamo assumono un importante significato nella costruzione di una propria identità . La Corte d’Appello non si è confrontata con queste valutazioni tecniche, che pure aveva sollecitate, ritenendole illegittimamente estranee al giudizio. Esse, invece, devono essere parte integrante dell’indagine e dell’accertamento relativo alla sussistenza della condizione di abbandono, non essendo esclusa neanche dalla Corte d’Appello la possibilità di procedere ad una forma di adozione, diversa da quella legittimante che sia compatibile con la conservazione del rapporto tra la madre e le minori. In conclusione, nei limiti di cui in motivazione il ricorso deve essere accolto, la pronuncia cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, sezione minorenni, in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, sezione minorenni, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.