Genitori in carcere, figlio adottabile

Respinta l’opposizione del padre. Evidente lo stato di abbandono del minore. A inchiodare l’uomo non solo la detenzione ma anche il provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul figlio, provvedimento da lui non impugnato. Impossibile anche ipotizzare un suo recupero della capacità genitoriale in tempi rapidi.

Lo stato di detenzione – con fine pena nel 2021 – dei due genitori è sufficiente per dedurre lo stato di abbandono del figlio minorenne e dichiararne di conseguenza l’adottabilità. Inutile il ricorso in terzo grado proposto solo dal padre, inchiodato anche dalla precedente perdita della responsabilità genitoriale Cassazione, ordinanza n. 319/20, sez. VI Civile, depositata il 10 gennaio . Abbandono. Per i Giudici di merito l’adottabilità” è l’unica strada percorribile per salvaguardare il futuro del minore, soprattutto tenendo conto del fatto che entrambi i genitori sono in carcere e che bisnonni e nonni non hanno manifestato alcuna apertura reale alla possibilità di accudire il nipote. A portare il caso in Cassazione è il padre, che contesta la decisione pronunciata in Appello, sottolineando, da un lato, la necessità per i figli di crescere coi genitori e, dall’altro, l’omessa convocazione dei parenti, cioè i bisnonni e i nonni. Per quanto concerne il riferimento ai familiari, innanzitutto, i giudici del ‘Palazzaccio’ ribattono ponendo in evidenza ciò che è stato accertato in Appello, cioè la mancanza di rapporti significativi” tra il minore e nonni e bisnonni. Centrale però è soprattutto il richiamo allo stato di abbandono” del minore. Su questo fronte i giudici di terzo grado sottolineano la situazione di carcerazione di entrambi i genitori” – con ‘fine pena’ prevista nel 2021 – per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre che connessi all’uso di stupefacenti”. A inchiodare l’uomo, poi, è anche la valutazione negativa sulla sua capacità genitoriale, fondata anche sul provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul minore” da lui non impugnato. Tutti questi elementi, spiegano i magistrati della Cassazione, giustificano appieno la prognosi negativa circa la sua possibilità di recupero della capacità genitoriale, non emendabile mediante misure di sostegno che, in tesi, non potrebbero neppure essere di immediata sperimentazione per l’attuale reclusione dell’uomo” e ciò in evidente contrasto con la necessità di una sollecita definizione delle questioni inerenti allo status del minore e della pronta emanazione dei provvedimenti a tutela del suo benessere”.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 ottobre 2019 – 10 gennaio 2020, n. 319 Presidente Genovese – Relatore Sambito Fatti di causa Gi. Lu. Co. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza emessa il 4.6.2018, con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la declaratoria dello stato di adottabilità del figlio Ma. Do nato il omissis . . Gli intimati non hanno svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10, co 1, 11 e 12, co. 1, della L. n. 184 del 1983, per non esser stato dato avviso dell'apertura del procedimento e non esser stati convocati i parenti entro il quarto grado, ed in particolare Ma. Al. Ri. ed An. Ro., bisnonni paterni del minore, ed il nonno materno, At. Do Deduce, inoltre, l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione dell'art. 8 della CEDU e degli artt. I.9 e II.67 del trattato del 29.10.2004. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, nonché la violazione degli artt. 1 ed 8 della L n. 184 del 1983 7 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 8 della CEDU I.9, II.67 e 24 del trattato del 29.10.2004, con riferimento alla idoneità dei genitori a crescere i propri figli . 3. I motivi, da valutarsi congiuntamente per comodità espositive, sono infondati. 4. Va, infatti, osservato che, in tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della L. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, prevede che parti necessarie e formali dell'intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche in primo grado non si siano costituiti, sono i soli genitori, ove esistenti Cass. 14554/2011 24482/2013 , talché quando, come nella specie, i genitori siano esistenti e siano stati sentiti dal Tribunale per i Minorenni, il coinvolgimento o la mancata audizione dei parenti entro il quarto grado -che non abbiano avuto rapporti significativi con il minore, né si siano attivati per dare il loro sostegno è priva di conseguenza sulla legittimità del procedimento cfr. Cass. 18113/2006 15755/2013 16280/2014 . Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte Cass. n. 15369 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata n. 26879 del 2018 , infatti, la convocazione dei parenti entro il quarto grado è richiesta dalla norma in mancanza dei genitori, e sempre che detti familiari abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore , il che impone la valutazione della loro pregressa condotta in funzione del soddisfacimento del diritto del minore ad essere allevato nell'ambito della propria famiglia. 4. E, nella specie, la Corte d'Appello ha escluso, con accertamento di fatto, qui insindacabile, l'esistenza di tali rapporti significativi la bisnonna Ri., di anni 81, ha dichiarato di essere intenzionata ad andare a vivere in Emilia Romagna da una figlia, non ha chiesto informazioni del nipote Ma. e neppure di incontrarlo An. Ro., si riferisce nel ricorso, è deceduto prima del 2015 i nonni materni hanno dichiarato di non potersi occupare del minore sia per la loro età che perché già impegnati con altre nipoti, neppure loro, in occasione della visita del 22.5.2016 effettuata dai Servizi hanno chiesto del bambino né hanno depositato istanze per incontrarlo. Il ricorrente, pur deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo ex art 360, co 1 n. 5 c.p.c. non ne indica, poi, alcuno, talché, in parte qua, la doglianza tende ad un'inammissibile rivalutazione degli elementi processuali. 5. In riferimento all'accertamento dello stato di abbandono, va rilevato che costituisce, ormai, nozione ricevuta il principio secondo cui la prioritaria esigenza del figlio di vivere nell'ambito della propria famiglia di origine può essere sacrificata in presenza di pregiudizio grave e non transeunte per un equilibrato ed armonioso sviluppo della sua personalità, quando la famiglia di origine non sia in grado di garantirgli la necessaria assistenza e stabilità affettiva. Le gravi carenze morali e materiali integranti lo stato di abbandono non devono, poi, dipendere da cause di forza maggiore transitorie, e ciò in quanto l'adozione, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici Cass. n. 13435 del 2017, n. 7391 del 2016, n. 19862 del 2003 . Si è precisato che la condizione di abbandono del minore può essere dimostrata anche dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, essendo imputabile alla condotta criminosa posta in essere dal genitore nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio individuata dalla L. n. 184 del 1983, art. 8 quale causa di giustificazione della mancata assistenza Cass. n. 1431 del 2018 n. 26624 del 2017, n. 19735 del 2015 . 6. Di questi principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo considerato la situazione di carcerazione di entrambi i genitori secondo quanto riporta il ricorrente, egli è stato sottoposto a pena detentiva il 3.11.2015 con fine pena al 9.4 2021, mentre dalla sentenza si legge che la madre, che non ha proposto ricorso, deve espiare una pena derivante dal cumulo di sette condanne con fine pena 8.3.2021 , per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre che connessi all'uso di stupefacenti. Peraltro, contrariamente a quanto afferma il Co., la valutazione negativa della sua capacità genitoriale si è fondata anche sul provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul minore emanato nel novembre del 2016, che il ricorrente non ha neppure impugnato. Il tutto stato di detenzione per i delitti indicati e decadenza dalla potestà neppure impugnato giustifica appieno la prognosi negativa circa la possibilità di recupero della capacità genitoriale del padre, non emendabile mediante misure di sostegno, che, in tesi, non potrebbero neppure essere di immediata sperimentazione per l'attuale reclusione del ricorrente, in contrasto con la necessità di una sollecita definizione delle questioni inerenti allo status del minore, e della pronta emanazione dei provvedimenti a tutela del suo benessere. Sotto altro profilo, il ricorso non indica il fatto oggetto di discussione il cui esame sia stato pretermesso, ma mira ad una diversa conclusione invocando, ancora una volta, un inammissibile, diverso, giudizio di fatto Cass. n. 11171 del 2019 . 7. Non va disposto sulle spese, data il mancato svolgimento di attività difensiva delle parti intimate. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento