Elevato costo della vita nella città di residenza e spese per problemi di salute: ridotto l’assegno divorzile

Confermata la cifra, 400 euro mensili, stabilita in appello. Corretta la visione tracciata in secondo grado e culminata nel ‘taglio’ dell’assegno alla luce degli esborsi economici che deve affrontare l’uomo.

L’elevato costo della vita nella città di residenza – Roma – e le spese da sostenere per affrontare i propri problemi di salute sono elementi sufficienti a ridurre l’assegno divorzile da versare all’ex moglie Cassazione, ordinanza n. 174/20, sez. VI Civile - 1, depositata oggi . Costo. Il contenzioso tra ex coniugi ha il suo passaggio decisivo in appello, laddove i giudici confermano il diritto della moglie a percepire l’assegno divorzile ma riducono la cifra stabilita in Tribunale, portandola a 400 euro mensili , alla luce delle spese che deve sostenere l’uomo. A questo proposito i giudici di secondo grado richiamano l’elevato costo della vita nella città di Roma ove risiede l’ex marito e le spese per cura ed assistenza dovute alle sue condizioni di salute . Questa visione viene ora ritenuta corretta anche dai giudici della Cassazione, che confermano il diritto della donna all’assegno divorzile, cristallizzando anche i 400 euro mensili stabiliti in Appello. Nessun dubbio sulla precaria situazione economico-patrimoniale della donna, che non gode di autosufficienza economica . Allo stesso tempo, però, sono evidenti anche le difficoltà per l’uomo, che deve affrontare, come detto, l’elevato costo della vita connesso alla residenza nella capitale d’Italia e le spese necessarie per i suoi problemi di salute. A margine, poi, viene ritenuto corretto anche il richiamo dei giudici d’Appello all’ importo pagato dall’uomo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 2 ottobre 2019 – 9 gennaio 2020, n. 174 Presidente Scaldaferri – Relatore Acierno Ragioni della decisione La Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto in favore di Ma. Ma. un assegno divorzile dell'importo di E 400 mensili a carico dell'ex coniuge Sa. Zo A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che la situazione economico patrimoniale della Ma. non era di autosufficienza economica e che doveva esserle riconosciuto un contributo a titolo di assegno di divorzio da ridursi rispetto alla decisione di primo grado in relazione all'elevato costo della vita nella città di Roma ove l'obbligato risiedeva ed in considerazione dei costi per cura ed assistenza dovute alle sue condizioni di salute, tenuto conto della disponibilità reddituale mensile e delle sue complessive condizioni economico patrimoniali meglio descritte a pag. 9 della sentenza impugnata. Infine si deve tenere conto, secondo la Corte, dell'importo pagato per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, in precedenza convivente con il padre. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Ma. Ma Ha depositato controricorso Sa. Zo Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 5, c.6, L. n. 898 del 1970 perché la Corte d'Appello ha posto a base della decisione circostanze nuove patologie dello Zo. e versamento diretto al figlio An. e non la situazione cristallizzatasi alla decisione di primo grado. La censura è manifestamente infondata. Nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus e trovando applicazione il giudizio di revisione ex art. 9 L. n. 898 del 1970 soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito. Cass.3925 del 2012 nella quale è affermata l'ammissibilità di nuova domanda anche in corso di causa 1824 del 2005 . Nel secondo motivo si contesta l'omessa esecuzione d'indagini istruttorie relative all'obbligato. La censura è inammissibile. La Corte svolge un accertamento di fatto comparativo selezionando insindacabilmente gli elementi di fatto ritenuti di più incisiva rilevanza. La censura peraltro difetta anche di specificità perché non indica dove e quando siano state formulate queste richieste istruttorie. Nel terzo motivo analoga censura viene formulata in relazione alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. ed in relazione all'omesso esame di produzioni documentali relative a partecipazioni societarie. La censura è inammissibile dal momento che la Corte territoriale ha valutato,- i cespiti societari, ritenendoli irrilevanti, con giudizio insindacabilmente di merito, pag. 9 sentenza penultimo capoverso. Il quarto motivo contiene una censura analoga e sovrapponibile a quella contenuta nel primo motivo. Il quinto e sesto motivo evidenziano, al di là della intestazione formale della censura la quinta formulata come violazione di legge, la sesta ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. esclusivamente censure relative alla valutazione dei fatti mantenimento figlio maggiorenne non autosufficiente cespiti immobiliari esaminati dalla Corte d'Appello. Infine le rilevate contraddittorietà emergenti dalla motivazione non sono più censurabili alla luce del nuovo paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e sono del tutto estranee a quello contenuto nell'art. 350 n. 3 c.p.c. non determinando nella specie, l'inesistenza di un coerente tessuto argomentativo a sostegno della decisione. Al rigetto del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in E 3000 per compensi, 100 per esborsi oltre accessori di legge. Ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, ove dovuto.