Il mutuo per l’acquisto di un immobile inchioda l’ex moglie: niente assegno divorzile

Respinta la richiesta della donna, che pretendeva dall’ex marito il versamento di 350 euro ogni mese. Per i Giudici è logico desumere che ella abbia una certa solidità economica, proprio alla luce della decisione di accendere un mutuo per l’acquisto di un immobile.

Costa carissima all’ex moglie la decisione di usufruire di un mutuo per l’acquisto di un immobile. Quel dato è difatti sufficiente, secondo i Giudici, per desumere una certa solidità economica e per respingere, di conseguenza, la sua richiesta di vedersi riconosciuto l’assegno divorzile Cassazione, ordinanza n. 26082/19, sez. VI Civile - 1, depositata il 15 ottobre . Reddito. Una volta ufficializzata la cessazione degli effetti civili del matrimonio , va sciolto il nodo relativo all’ assegno divorzile . Su questo fronte è la donna ad avanzare una pretesa specifica, sostenendo di avere diritto ad un assegno divorzile nella misura di 350 euro mensili . Inevitabile l’opposizione dell’ex marito, che si vede dare ragione prima in Tribunale e poi in Appello. Decisivo il confronto tra le posizioni economiche dei due coniugi lui ha prodotto in giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi , e da quella documentazione risulta un reddito annuo superiore ai 13mila euro , mentre lei non ha prodotto alcuna documentazione sul proprio reddito . A inchiodare la donna, però, portando i Giudici ad escludere l’insufficienza della sua situazione patrimoniale , è il fatto che ella, pur percependo una pensione di reversibilità di circa 520 euro mensili , abbia acquistato un immobile, accendendo un mutuo che continua a pagare regolarmente . Mutuo. La decisione pronunciata in Appello, e sfavorevole all’ex moglie, viene ora resa definitiva dalla Cassazione. Anche per i Giudici del ‘Palazzaccio’ è significativo il dato relativo all’acquisto di un immobile da parte della donna, acquisto che ne testimonia una certa solidità economica. In sostanza, pur dando per acclarato che ella percepisce un reddito annuo corrispondente alla pensione di reversibilità , cioè poco più di 6mila euro, allo stesso tempo si può desumere una disponibilità economica superiore, dimostrata dall’acquisto immobiliare e dalla capacità di fare fronte al mutuo, capacità che non è compatibile con la sola disponibilità della pensione di reversibilità .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 5 febbraio – 15 ottobre 2019, n. 26082 Presidente Genovese – Relatore Bisogni Rilevato che 1. Nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Gi. Tr. e An. Ca. il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda della Tr. volta al riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di 350 Euro mensili. 2. La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1610/17 nel confermare la decisione di primo grado ha fatto riferimento alla motivazione con la quale era stata respinta la domanda di assegno di mantenimento nel giudizio di separazione e ha rilevato che mentre il sig. An. Ca. aveva prodotto in giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi dalle quali risultava un reddito annuo per gli anni fra il 2011 e il 2013 oscillante fra 13.174 Euro e 13.817 Euro, nessuna documentazione sul proprio reddito era stata prodotta dalla sig.ra Tr Inoltre la Corte di appello ha rilevato la mancanza di qualsiasi deduzione probatoria da parte della Tr. circa l'insufficienza della propria situazione patrimoniale e circa l'impossibilità di sopperirvi con la propria capacità lavorativa. Per altro verso la Corte di appello ha preso atto della dichiarazione della Tr. circa il percepimento di una pensione di reversibilità di 520,29 Euro mensili e della circostanza non contestata per cui la stessa appellante aveva di recente acquistato un immobile accendendo un mutuo finalizzato all'acquisto che continuava regolarmente a pagare. In definitiva la Corte distrettuale ha ritenuto che l'appellante non aveva adempiuto all'onere probatorio che su di essa incombeva per dimostrare la ricorrenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto a percepire un assegno divorzile. 3. Ricorre per cassazione la sig.ra Gi. Tr. deducendo la violazione dell'art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 5 della legge n. 878/1970 e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. In particolare la ricorrente deduce l'omesso esame del suo CUD 6.524 Euro l'anno e della documentazione sulla sua condizione di invalida all'80%. Inoltre rileva che è stata erroneamente ritenuta insufficiente a coprire le spese documentate mutuo per l'acquisto di immobile la pensione di reversibilità che percepisce nella misura di 520 Euro mensili e non di 385 Euro mensili . Ritenuto che 4. Il ricorso è inammissibile poiché consiste nella prospettazione delle stesse censure di merito già mosse alla sentenza di primo grado e compiutamente analizzate dalla Corte di appello. Nello stesso tempo il ricorso non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata che è stata quella di riscontrare una carenza probatoria imputabile alla odierna ricorrente. La Corte di appello ha rilevato che deve ritenersi si provato un reddito annuo corrispondente all'importo della pensione di reversibilità 520 Euro mensili che su base annua portano a un ammontare prossimo a quello indicato dal CUD cui si riferisce la ricorrente ma ha anche riscontrato una capacità economica superiore, dimostrata dall'acquisto immobiliare e dalla dimostrata capacità di fare fronte al mutuo acceso per l'acquisto, capacità economica che non è compatibile con la sola disponibilità della pensione di reversibilità. A fronte di questa ricostruzione della situazione economica della sig.ra Tr. la Corte di appello, come si è detto, ha rilevato l'assenza di deduzioni probatorie intese a dimostrare la insufficienza dei mezzi a disposizione della odierna ricorrente e l'impossibilità di sopperirvi con la propria capacità lavorativa. Nessuna censura ammissibile con il ricorso per cassazione è stata proposta dalla odierna ricorrente su questi punti della motivazione. 5. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese e con applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 quanto all'imposizione alla ricorrente del versamento di somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.