L’eventuale squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi non basta per l’assegno di mantenimento

Anche nel caso di squilibrio tra le condizioni economico-finanziarie dei coniugi, in linea con la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione, n. 18287/18, è indispensabile valutare le scelte fatte in conseguenza del matrimonio o al suo interno.

Questo è il principio ribadito, ancora una volta, dal Tribunale di Milano, nella sentenza pubblicata il 5 luglio 2019, in un giudizio risalente al 2017, mentre la separazione era stata omologata nel 2012 dallo stesso Tribunale. Si trattava di un ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, in cui il problema più importante è risultato essere quello relativo alla domanda di concessione di assegno divorzile in favore della moglie. Il caso. La questione nasce da ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario risalente al 2003, da cui era nato un figlio, ormai quindicenne ma naturalmente più giovane al momento della separazione, omologata dal Tribunale di Milano nel maggio del 2012. A novembre del 2017, il marito presentava ricorso per il divorzio, chiedendo che il figlio venisse affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa, e con consistente assegno di mantenimento in favore del figlio. La moglie aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili e, in gran parte, alle statuizioni economiche in favore del minore, presentando però domanda di concessione di assegno di mantenimento in suo favore, alla quale il marito si opponeva. Dopo la fase istruttoria, in cui con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. il Tribunale cercava di ricostruire la situazione finanziaria di parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione e la camera di consiglio si teneva il 5 giugno 2019. Le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non sono più il punto di riferimento principale per l’eventuale attribuzione dell’assegno di mantenimento. Il Tribunale di Milano, una volta affrontate le questioni relative all’affidamento e al mantenimento del minore, si è dedicato con attenzione alla questione riguardante la richiesta di attribuzione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie la quale, pur lavorando, riteneva di essere in condizioni economiche di svantaggio rispetto al marito e di avere quindi diritto all’attribuzione di un assegno divorzile. La richiesta è stata però respinta. Secondo il Tribunale, infatti, anche in considerazione del fatto che la signora potesse considerarsi economicamente autosufficiente, pur se inferiori a quelle poco chiare del marito, alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite sentenza n. 18287/2018 , le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non costituiscono più il punto di riferimento principale per l’attribuzione di un assegno di mantenimento, rilevando solo quando direttamente connesse al contributo di ciascuno nel corso della vita matrimoniale. In pratica, l’eventuale squilibrio tra le suddette posizioni economiche non solo non è condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento dell’assegno, ma deve altresì essere riferibile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o al suo interno. Secondo il Tribunale, la richiedente ha prestato attività lavorativa senza soluzione di continuità, e non ha provato in giudizio di avere concretamente e irrimediabilmente compromesso la propria condizione professionale a favore del nucleo familiare, limitandosi sostanzialmente ad affermare di avere ridotto il proprio lavoro a seguito della nascita del figlio, senza provare come detto il pregiudizio subito. Inoltre, il sacrificio che ha sostenuto di aver sopportato, secondo il Tribunale non è stato essenziale per la formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge e comunque, non le ha impedito di maturare redditi di lavoro sempre crescenti e infine, di avviare un’attività in proprio. Infine, il giudicante ha rilevato che il matrimonio ha avuto una durata piuttosto breve, e che i coniugi lo avevano contratto quando la loro attività professionale era già ben avviata, segno ulteriore che non ne aveva subito pregiudizio. Di conseguenza, secondo il Tribunale, non sussistono i presupposti per la concessione dell’assegno divorzile e quindi la relativa domanda è stata respinta.

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, sentenza 5 giugno – 5 luglio 2019, numero 6665 Presidente Amato – Relatore Gennari Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto premesso che l'odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221 i provvedimenti del giudice sono redatti in maniera sintetica comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, numero 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, numero 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, numero 132 premesso che omissis hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, nel Comune di omissis . Dal matrimonio sono nati i seguenti figli omissis premesso che, con ricorso depositato il 21 novembre 2017, parte ricorrente chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con omissis. di affidare il figlio minore omissis entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, contestuale assegnazione della casa coniugale alla stessa e relativa regolamentazione delle visite con il padre. Chiedeva Inoltre di porre a proprio carico l'obbligo di versare l'importo mensile di Euro 3.500,00 a titolo di mantenimento per il minore in aggiunta al 100% delle spese scolastiche, mediche e sportive previamente concordate e documentate. premesso che omissis costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di disporre l'affido congiunto del figlio minore omissis entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé, previa conferma dell'assegnazione della casa coniugale e relativa regolamentazione del diritto di visita padre-figlio. Chiedeva altresì di porre a carico di omissis l'obbligo di corrispondere per il mantenimento di omissis la somma mensile di Euro 3.500,00 in aggiunta al 100% delle spese straordinarie necessarie per il minore, nonché la somma di Euro 1.539,00 mensili per il di lei mantenimento. Infine domandava di porre a carico di parte ricorrente tutte le spese previste nelle clausole 7, 8, 9 e 10 del verbale di separazione consensuale così come integrate, precisate e modificate nel decreto di modifica 21.1.2015 premesso che, all'udienza presidenziale del 10 aprile 2018, tenutasi alla presenza di entrambe le parti, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori, ampliando il diritto di visita padre/figlio e confermando le condizioni economiche della separazione così come già modificate anche in attesa di pronunciamenti delle Sezioni Unite della Cassazione premesso che, all'udienza del 28 giugno 2018, il G.I. dava ingresso alla fase istruttoria premesso che, con ordinanza del 5 dicembre 2018, il G.I. disponeva nei confronti di parte attrice ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. in relazione ai punti i , ii , iii di cui alla memoria ex art 183 co 6 numero 3 di parte convenuta, ovvero dichiarazione della parte relativamente alla inesistenza dei rapporti ivi indicati, nonché in relazione ai punti i , ii , iv della memoria ex art. 183 co 6 numero 2 di parte convenuta, in riferimento al deposito di una dichiarazione sottoscritta da omissis e relativa alla titolarità di partecipazione societarie in Italia o all'estero, alla titolarità di beni immobili in Italia o all'estero, anche se ceduti nell'ultimo decennio, alla titolarità di conti correnti in Italia o all'estero premesso che all'udienza del 20 febbraio 2019, le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e non accettavano il contraddittorio su domande nuove La camera di consiglio veniva tenuta in data 5 giugno 2019. Nel MERITO, rilevato che, Status La domanda diretta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, sussistendo il presupposto di cui all'art. 3 numero 2 punto b L. numero 898/1970. Come risulta, infatti, dai documenti allegati al ricorso e depositati dal ricorrente, i coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 4 aprile 2012, omologato dal Tribunale di Milano il 21 maggio 2012. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 numero 2 punto b L. numero 898/1970. Sull'affido di omissis e sul contributo al mantenimento del minore Per quanto concerne il profilo dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore della coppia, il Tribunale dispone l'affido condiviso di omissis con collocamento prevalente presso la madre in omissis confermando l'assetto predisposto dalle parti in sede di separazione consensuale e da ultimo, sostanzialmente confermato con ordinanza presidenziale in data 18 aprile 2018. In accoglimento della domanda di parte ricorrente l'unica modifica intervenuta, fermo restando affido e collocamento, ha riguardato il calendario di visita padre-figlio che ad oggi prevede, rispetto alla regolamentazione previgente, il pernottamento della domenica al termine del weekend di spettanza paterna, il pernottamento infrasettimanale del mercoledì e almeno una settimana in più durante le vacanze estive. L'ampliamento delle visite di omissis con il padre è stato disposto con i provvedimenti presidenziali del 18 aprile 2018 le cui motivazioni e conclusioni in questa sede si richiamano integralmente di seguito Il padre vorrebbe il pernottamento della domenica, il pernottamento del mercoledì e almeno una settimana in più durante le vacanze estive. Francamente, ritiene lo scrivente che il padre debba frequentare di più il figlio. Le ragioni contrarie espresse dalla madre sembrano un poco strumentali, il problema dei compiti è sicuramente reale e obiettivo e il padre, con molta lealtà, ha riconosciuto di non essere in grado di aiutare omissis proprio per le specificità e peculiarità del ragazzo. Peraltro, non sembra veramente che possano essere i due pernottamenti in più a pregiudicare la preparazione omissis . Il padre, che è parso sinceramente desideroso di un rapporto più stretto con il figlio, provvederà eventualmente ad organizzarsi con i dovuti supporti se ciò sarà necessario e la madre cercherà di dare più fiducia al padre. A maggior ragione il discorso vale per le ferie estive. Avanzare sempre programmi già pianificati per omissis come fa la madre, vuole dire sostanzialmente ostacolare i rapporti con il padre. E ' chiaro che se a omissis dice che è già tutto preparato per le vacanze dai nonni, 4 sarò meno propenso ad andare con il padre. E' importante che anche la madre comprenda, al di là dei suoi rapporti personali con la controparte, che omissis ha bisogno di un rapporto più frequente con il padre e il padre ha diritto a fare il padre in mono pieno o o almeno ad essere messo alla prova . Il padre, dal suo canto, si impegnerà ad autonomizzare ad esempio riguardo all'aspetto notturno. Se emotivamente si comprende il desiderio del padre di intensificare i momenti di presenza con il figlio, egli deve anche rendersi conto è importante che si sviluppi una sua indipendenza. Tali argomentazioni, in assenza di fatti nuovi e nel sostanziale accordo delle parti, vanno condivise. Al tema del collocamento, con relative frequentazioni, segue quello del mantenimento di omissis . Preliminarmente, vanno definite le condizioni economiche e patrimoniali delle parti. Sul punto, dalla documentazione fiscale da ultimo depositata dalle parti, risulta che il ricorrente, per la propria attività professionale d'imprenditore percepisce complessivamente un reddito annuo imponibile PF 2018 di Euro 26.599,00. Effettivamente, deve dirsi che le possibilità reddituali di parte attrice risultano ad oggi molto poco chiare. Certamente egli dispone di risorse ulteriori rispetto a quelle che dichiara. Risulta, infatti, evidente come il signor omissis per sua stessa dichiarazione abbia sostenuto, nel corso degli anni, spese nettamente superiori rispetto alle entrate effettivamente documentate. Egli non ha compiutamente chiarito nel corso dell'istruttoria la propria posizione, anche rispetto a disponibilità estere a lui imputabili. Di talchè non possono dirsi per nulla fugati i dubbi in capo al Tribunale in ordine alle capacità di spesa del ricorrente e alle sue effettive disponibilità economiche. Dal canto suo, la signora omissis ha prodotto documentazione fiscale relativa sia al periodo immediatamente conseguente alla separazione 2012-2015 , sia relativa all'ultimo triennio dalla quale risultano redditi in crescendo PF 2017 con un imponibile annuo di Euro 50.484,00 e PF 2018 con un imponibile annuale di Euro 59.411,00 atti a denotare una sostanziale implementazione della propria capacità reddituale. Pertanto è indubbio che la signora omissis a oggi del tutto economicamente indipendente. Posto ciò, sebbene la richiesta e la concessione di un ampliamento dei tempi di permanenza del figlio presso il genitore non collocatario dovrebbe, in linea di principio, comportare una contrazione dell'onere di mantenimento per lo stesso, è proprio il omissis ricorso a domandare spontaneamente di accrescere il contributo economico per omissis in Euro 3.500,00 rispetto alla precedente regolamentazione che invece prevedeva un contributo di Euro 2.500,00 , nonché di farsi carico della totalità delle spese straordinarie necessarie per il figlio così come individuate nelle linee guida di questo Tribunale. Come emerso nel corso del giudizio, in effetti, il omissis un incremento dell'assegno di mantenimento per omissis nell'ottica di alleggerirsi dal pagamento di tutta una serie di voci di spesa nella fattispecie spese relative all'abitazione di cui all'accordo di separazione. Tali spese nella sostanza riguardano le utenze, le spese condominiali, le spese di ordinaria manutenzione della piscina, del giardino e dell'immobile tutto, in aggiunta a quelle per la domestica. In sostanza, l'intenzione del padre è quella di forfetizzare l'intero mantenimento ordinario, senza dovere di mese in mese negoziare e/o contestare le varie spese aggiuntive. A tal proposito occorre rilevare che il proposito del ricorrente è del tutto comprensibile e che la ratio sottesa all'accordo siglato dalle parti nel 2012 e successivamente modificato nel 2015 appare oggi essere sostanzialmente venuta meno. In primo luogo parte ricorrente ha espressamente detto di non volere proseguire la puntigliosa regolamentazione adottata in sede di separazione il signor omissis espressamente dichiara di non voler più continuare a pagare direttamente le spese di manutenzione della casa, delle utenze, di condominio e per la colf ed il tribunale non può confermare una disciplina sostanzialmente pattizia senza la manifesta comune intenzione delle parti. In secondo luogo le condizioni complessive sono parzialmente mutate. All'epoca della separazione, l'ausilio di soggetti terzi quali una colf, una domestica o una babysitter potevano certamente considerarsi necessari, non soltanto per la gestione di omissis che aveva appena sette anni, ma anche per poter mantenere inalterato quello che era il ménage familiare, all'interno del quale la madre ha sempre lavorato. Oggi omissis un ragazzino di quindici anni che frequenta il primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Egli non necessita più dell'assistenza quotidiana di una colf o di una baby sitter, a maggior ragione poi se si considera che i tempi di permanenza presso il padre sono stati dilatati. Inoltre, se da un lato è pur vero che è lo stesso ad insistere nel voler assicurare il mantenimento abitativo di omissis all'attuale costoso contesto della casa coniugale, è altrettanto vero che appare sostanzialmente iniquo che sia lo stesso a provvedere in tutto e per tutto al figlio e all'abitazione. Infine, un esborso di 3.500,00 Euro mensili, quale quello proposto da parte attrice e a cui parte convenuta aderisce, deve comunque ritenersi tale da saturare le spese relative al minore e tale da compensare anche quelle eventuali voci di spesa di cui il ricorrente intende liberarsi. Ancor di più si può dire che, a prescindere dalle esatte entrate del padre, la somma in questione è in assoluto elevata per un minore dell'età di omissis , e consente un tenore di vita assolutamente elevato. Pertanto, ritiene il Tribunale che, sulla base di tali risultanze e tenuto conto dell'attuale collocamento di omissis presso la madre si ponga a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento del figlio pari a Euro3.500,00 mensili. Le ulteriori spese per il mantenimento di omissis da individuare sulla base delle Linee Guida del Tribunale di Milano saranno sostenute integralmente dal padre. Sull'assegnazione della casa coniugale La casa familiare sita in omissis rimane assegnata a omissis in qualità di genitore collocatario del figlio minore omissis Sull'assegno di divorzio per omissis Parte resistente insiste affinché venga disposto a carico del marito un assegno per il suo mantenimento pari a Euro1.500,00 mensili, deducendo che l'assegno in questione sarebbe necessario per garantirle uno stile di vita decoroso, in virtù della propria mancata autonomia economica e della sostanziale disparità sussistente tra le posizioni economico patrimoniali dei coniugi. Tale domanda va rigettata in quanto priva di fondamento. In primo luogo la signora omissis nel corso del giudizio, ha dimostrato di avere piena capacità lavorativa e reddituale la stessa da sempre svolge la professione di consulente finanziario per omissis a, che le assicura, oggi, un'entrata mensile fissa pari a circa Euro 3.000,00. Tale circostanza, unita all'età della signora e alla sua formazione, consente di ritenere che ella sia dotata della capacità lavorativa necessaria per essere considerata economicamente autosufficiente. In secondo luogo, sebbene non possa negarsi che le possibilità reddituali della omissis siano comunque inferiori rispetto a quelle poco chiare del marito, occorre tuttavia sottolineata .he, alla luce dell'attuale orientamento delle S.U. della Corte di Cassazione sentenza numero 18287/2018 le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non costituiscano più il punto di riferimento principale per l'attribuzione del diritto ad un assegno di mantenimento poiché le stesse rilevano solo ove eziologicamente connesse al contributo di ciascuno nel corso della vita matrimoniale. In altre parole l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi non solo non è condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento dell'assegno, ma deve altresì essere riferibile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all'interno di esso. A tal riguardo deve dirsi che la omissis seppur in regime part-time, ha prestato attività lavorativa senza soluzione di continuità fino ad oggi e non ha provato in giudizio di aver concretamente e irrimediabilmente compromesso la propria condizione professionale a favore o a vantaggio del marito e del nucleo familiare, limitandosi sostanzialmente ad affermare di aver ridotto il proprio lavoro a seguito della nascita del figlio omissis perché impegnata nella gestione della società omissis cui il omissis amministratore e socio unico. Inoltre, il sacrificio che parte resistente sostiene di aver sopportato, da un lato non è stato certamente essenziale alla formazione del patrimonio comune e /o dell'altro coniuge e dall'altro, non le ha certo impedito di maturare redditi da lavoro via via crescenti come risulta dalla documentazione prodotta nonché da ultimo, di avviare attività ulteriori rispetto a quella di Private Banker, dapprima come socia della omissis s.a.s. e dal giugno 2016 della omissis , società dedita alla commercializzazione all'ingrosso di articoli medicali. Quindi, dopo la separazione, la signora ha dimostrato di avere le capacità per accrescere i propri redditi. Infine, va osservato che il matrimonio ha avuto una durata di neanche nove anni, non potendosi neppure definire di lunga durata. I coniugi si sono sposati in età matura, quando ciascuno aveva ampiamente realizzato la propria strada professionale. Pertanto, richiamate le suddette ragioni, il Tribunale, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, respinge la domanda di assegno di divorzio per la moglie. Sulle spese Tenuto conto della maggior soccombenza della resistente e contestualmente della natura necessaria del giudizio di divorzio, la medesima va condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da controparte nella misura di 1/3, pari ad Euro 2.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. La restante parte delle spese rimane compensata. P.Q.M. Il TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE NONA CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile di cui all'anno 2017 numero 55769, così provvede DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra omissis celebrato con rito concordatario, in omissis ASSEGNA la casa familiare sita a omissis quanto genitore collocatario del figlio minore omissis . AFFIDA il minore omissis nato a omissis in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre omissis anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno insieme tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza. DISPONE che il padre omissis possa vedere il figlio a week end alternati all’uscita da scuola del venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento un ulteriore pomeriggio alla settimana comprensivo della cena nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna per la metà dell'intero periodo delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre quello comprendente il giorno di Natale con quello comprendente la fine dell'anno l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con la madre ed in alternanza con l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Hallowecn o dei Santi, ad anni alterni le vacanze scolastiche in occasione del ponte di Sant'Ambrogio o i soli giorni di festa, ad anni alterni tutti i rimanenti ponti scolastici in via alternata, in modo da essere pariteticamente divisi tra i genitori nel corso dell'anno quattro settimane in estate di cui due consecutive ad agosto la cui prima o seconda quindicina sarà alternata di anno in anno tra i genitori, salva disponibilità della madre a lasciare in ogni caso al padre la prima quindicina per favorirlo nei suoi impegni lavorativi. Le vacanze estive saranno concordate entro il 30 marzo di ogni anno, con sospensione del diritto di visita paterno nel corso delle vacanze di agosto di madre e figlio. I week end, i ponti, gli ulteriori periodi di vacanza annuali saranno pianificati e concordati tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno. PONE a carico di omissis a titolo di contributo per il mantenimento del figlio omissis , un assegno di Euro 3500,00 mensili. Tale importo dovrà essere versato alla madre in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, per 12 mensilità, e sarà soggetto automaticamente e senza necessità di preventiva richiesta a svalutazione annuale in base agli Indici Istat costo vita. Decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza PONE a carico di omissis obbligo di farsi carico del 100% delle spese straordinarie relative al figlio omissis , secondo le linee Guida del Tribunale di Milano spese mediche non coperte dall'assicurazione da documentare che non richiedono il preventivo accordo a visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b cure dentistiche presso strutture pubbliche c trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d tickets sanitari e occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista f farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale spese mediche non coperte dall'assicurazione da documentare che richiedono il preventivo accordo a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private b cure termali e fisioterapiche c trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente d farmaci omeopatici spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici b libri di testo c materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica d dotazione informatica pc/tablet imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato BES e assicurazione scolastica f fondo cassa richiesto dalla scuola g gite scolastiche senza pernottamento h spese per mezzi di trasporto pubblico bus/treno dal luogo di residenza all'istituto scolastico spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo a tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati b gite scolastiche con pernottamento c corsi di recupero e lezioni private d corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero e alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo a tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b centro ricreativo estivo oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo a corsi di lingue b corsi di musica e strumenti musicali c attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei d spese per attività ludiche e ricreative pittura, teatro, boy scout e baby sitter f viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori g spese per conseguimento delle patente di guida corso e lezioni h acquisto e manutenzione comprensivo di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli. RIGETTA la domanda di assegno di divorzio per la moglie. CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente nella misura di 1/3 pari a Euro 2.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante parte. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare affinché trasmetta il presente provvedimene all'Ufficiale di Stato civile del Comune di omissis all'Ufficiale di Stato Civile del omissis . Comune di omissis per le trascrizioni di legge.