Violazione del dovere di coabitazione e assenza di giusta causa dell’allontanamento

Sotto il profilo probatorio relativo al nesso di casualità, in caso di allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito, spetta al coniuge richiedente provare non solo detto allontanamento, ma anche il nesso causale tra questo comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Lo ribadisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23284/19, depositata il 18 settembre, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una causa di separazione coniugale con previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito. Allontanamento dalla casa coniugale e onere della prova. Come più volte affermato dalla Suprema Corte la pronuncia di addebito non può fondarsi solamente sulla violazione dei doveri posti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c., poiché è necessario accertare se tale violazione abbia assunto un’efficacia causale nel determinarsi dalla crisi del rapporto coniugale. Ed inoltre l’apprezzamento relativo alla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi dell’intollerabilità della convivenza è riservato al giudice di merito. In tema di onere della prova, pertanto, il Collegio ha sottolineato che grava sulla parte che richieda, per la non osservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza è invece onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti alla base della domanda di provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda. Alla stregua di ciò, nell’ipotesi in cui sia dedotta la violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, la prova dell’avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, basta per integrare la fattispecie di cui all’art. 146, comma 1, c.p.c. a meno che colui che si sia allontanato non provi che ciò sia avvenuto per giusta causa . Ed è per questo che la Corte territoriale, nel caso in esame, ha ritenuto sussistente la violazione del dovere coniugale da parte del marito, visto che questi aveva sostenuto che l’allontanamento era una conseguenza dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Rimarcando, infine, che dal materiale probatorio non è emerso alcun elemento idoneo a provare l’esistenza di pregresse cause di crisi coniugale, gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile perché il motivo risulta essere infondato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 9 luglio – 18 settembre 2019, n. 23284 Presidente Scaldaferri – Relatore Tricomi Ritenuto che Il ricorso per cassazione è stato proposto da G.C. nei confronti di C.N.M.C. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, in epigrafe indicata, che, in sentenza di separazione personale, rigettando l’appello principale e l’appello incidentale, per quanto interessa al presente giudizio, aveva confermato la pronuncia di addebito nei confronti di G. e la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento a favore della moglie. Il ricorso consta di tre motivi corredato da memoria. La controparte è rimasta intimata. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c. Considerato che 1.1. Con il primo motivo si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2. A parere del ricorrente la Corte territoriale, errando, avrebbe basato l’accertamento compiuto in motivazione, in merito all’addebito, esclusivamente sulla circostanza del suo allontanamento della casa coniugale, senza tenere conto nè dell’insussistenza di un rapporto di causalità tra detto allontanamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza nè dell’assenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal medesimo fol. 5 del ricorso . Assume che dagli atti processuali era emerso che la fine dell’unione coniugale era da ascriversi ad incompatibilità caratteriali. Quindi sostiene che la Corte catanese avrebbe, altresì errato nel non rilevare che la prova della violazione dei doveri coniugali da parte del marito e del rapporto di causalità tra l’allontanamento ed il verificarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza era onere della C. , limitandosi ad affermare che G. non aveva fornito la prova che l’allontanamento era dovuto a giusta causa. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. Come già è stato affermato da questa Corte la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito Cass. n. 18074/2014 Cass. n. 4550/2011 . In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018 . 1.4. Tanto premesso, va tuttavia rimarcato che l’onere della prova si connota in maniera specifica ed autonoma in relazione alla dedotta violazione degli obblighi ed al nesso di causalità. Quanto al primo profilo, alla stregua dei principi richiamati, va affermato che nel caso in cui sia dedotta la violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, la prova dell’avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, è sufficiente ad integrare la fattispecie ai sensi dell’art. 146 c.c., comma 1, a meno che il coniuge che si è allontanato non provi che ciò sia avvenuto per giusta causa. Pertanto, correttamente la Corte di appello, stante il carattere incontestato dell’allontanamento denunciato, ha ritenuto sussistere la violazione del dovere coniugale da parte del G. , sulla considerazione che questi aveva sostenuto che alla data del suo allontanamento la crisi coniugale era già scoppiata e che l’allontanamento era una conseguenza dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza tuttavia fornire alcuna prova di ciò che aveva prospettato come giusta causa , ma affermandolo solo labialmente fol. 4 della sentenza tale statuizione non risulta nemmeno impugnata, tale non potendosi ritenere l’affermazione contenuta in ricorso, secondo la quale dagli atti sarebbe emerso che la crisi coniugale era da ascrivere a differenze caratteriali, attesa la assoluta genericità e mancanza di specificità della stessa fol. 6 del ricorso . Passando all’esame del profilo probatorio concernente il nesso di causalità, va confermato che, anche in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all’altro coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza cfr. Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018, Cass. n. 3194/2017, Cass. n. 19328/2015 , tuttavia nulla osta a che tale prova sia anche di tipo logico o presuntivo. Proprio la decisione invocata dal ricorrente ha sottolineato la specificità di tale fattispecie, laddove chiarisce che Diversa peraltro è la situazione, nella specie dedotta, dell’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di convivenza viene meno in tal senso da parte del richiedente l’obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza sarà l’altra parte a dover provare la giusta causa dell’allontanamento, che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione. . così testualmente, Cass. n. 25966 del 15/12/2016 tale pronuncia appare intesa a valorizzare una prova di tipo logico e presuntivo da valutarsi sulla scorta del complesso compendio probatorio riveniente dall’attività istruttoria, e la decisione impugnata appare in linea con detti principi. Nella specie la Corte d’appello innanzi tutto ha dato riscontro al fatto che il giudizio di separazione, proposto dalla C. , era stato introdotto due anni dopo l’abbandono del tetto coniugale da parte del G. , di guisa che non poteva ricorrere la fattispecie disciplinata dall’art. 146 c.c., comma 2 quindi ha accertato il verificarsi della violazione del dovere di coabitazione e l’assenza di una giusta causa, rimarcando che dal complessivo compendio probatorio non era emerso alcun elemento idoneo a comprovare l’esistenza di pregresse cause di crisi coniugale, argomento con cui si era difeso proprio G. adducendolo come giusta causa , e sulla scorta di questi plurimi elementi ha escluso che potesse essere riformata la pronuncia di addebito pronunciata in primo grado, con accertamento di merito che risulta insindacabile in sede di legittimità, ove non censurato sul piano motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 2.1. Con il secondo motivo ci si duole dell’erronea applicazione dell’art. 156 c.c. in merito al riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore della moglie, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le capacità reddituali della moglie, rivenienti da proprietà immobiliari ed attività lavorativa, ed il peggioramento delle proprie capacità reddituali, rivenienti da riduzione progressiva del reddito, patologie che gli avevano impedito temporaneamente l’attività lavorativa, nonché del tenore di vita modesto goduto durante il matrimonio. 2.2. Il motivo è inammissibile. Premesso che la Corte ha accertato le condizioni economiche delle parti ed ha espressamente escluso che fosse stata fornita la prova dell’attività lavorativa svolta dalla moglie presso l’hotel omissis , la censura, avanzata come violazione di legge, lamenta sostanzialmente ed inammissibilmente l’errato accertamento in fatto in ordine alle condizioni economiche delle parti, poste a base della statuizione impugnata, che vorrebbe sovvertire in disparte da ciò, va osservato che non è precisato nemmeno quando le circostanze indicate siano state sottoposte ai giudici di merito. V’è da aggiungere che la statuizione sull’addebito richiesto a carico del marito, contrariamente a quanto prospetta il ricorrente in memoria, è inidonea ad incidere sul riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, atteso che la pronuncia di addebito incide sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., comma 1, solo in danno della parte a carico del quale l’addebito sia pronunciato. 3.1. Con il terzo motivo ci si duole della violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte territoriale confermato la condanna al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio per i due gradi della fase di merito pur essendo egli risultato parzialmente vittorioso e, per altro verso, riscontrandosi una soccombenza reciproca. 3.2. Il motivo è inammissibile in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, ovvero la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano eventualmente ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, e restano perciò sottratte al sindacato di legittimità, essendo questo limitato ad accertare soltanto che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, come già affermato da questa Corte anche con la decisione erroneamente invocata dal ricorrente cfr. Cass. n. 1629 del 23/01/2018 Cass. n. 2149 del 31/01/2014 . 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo ed inammissibili i motivi secondo e terzo, avendo condiviso il Collegio la proposta del relatore, anche alla luce della memoria depositata dal ricorrente. Non si provvede sulle spese di giudizio per il mancato svolgimento di attività difensive della controparte. Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 - Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.