Imprenditore lascia la moglie casalinga: 2mila euro al mese come mantenimento

Inutili le obiezioni del marito. Confermata la cifra stabilita in favore della moglie, che ha raggiunto gli 80 anni di età e soprattutto ha vissuto il lungo matrimonio dedicandosi esclusivamente alla casa e alla famiglia. Irrilevante l’esposizione debitoria lamentata dall’uomo tale dato non ne rende meno solide le capacità patrimoniali, economiche e imprenditoriali.

Assegno di mantenimento corposo a favore della moglie sacrosanti i 2mila euro al mese, una volta preso atto delle capacità patrimoniali, economiche e imprenditoriali dell’uomo. Evidente la posizione di forza nei confronti della donna, che ha raggiunto gli 80 anni di età e ha ‘sacrificato’ la propria vita sull’altare del matrimonio durato oltre cinquant’anni , dedicandosi esclusivamente alla casa e alla famiglia Cassazione, ordinanza n. 23283/19, sez. VI Civile - 1, depositata oggi . Capacità. Inutile le obiezioni proposte dall’uomo, sconcertato dalla decisione pronunciata in Appello, laddove, a margine della pronuncia di separazione personale della coppia, si è stabilito a suo carico l’onere di versare un assegno di mantenimento per la moglie di 2mila euro mensili . La cifra è ritenuta congrua anche dai giudici della Cassazione. L’uomo ha posto sul tavolo la propria reale situazione reddituale , rammentando di essere gravato da una esposizione debitoria per 450mila euro , e ha spiegato di ritenere più adeguato un importo di 700 euro mensili , idoneo, a suo dire, a consentire alla moglie una vita dignitosa , anche considerando che lei continua a vivere nella casa coniugale, unitamente al fratello, senza nulla corrispondere , mentre lui, il marito, provvede anche al pagamento di alcune utenze domestiche . Il quadro tracciato dall’uomo è però smentito dalla valutazione complessiva delle sue rilevanti capacità patrimoniali, economiche e imprenditoriali . A questo proposito, i giudici osservano, ad esempio, che l’esposizione debitoria da lui segnalata non gli ha impedito comunque di allestire un centro estetico per la figlia, con un impegno di circa 200mila euro . Dall’altro lato, invece, si è appurato che la moglie – che ha raggiunto gli 80 anni di età – è in una posizione di debolezza, anche alla luce della lunga durata del matrimonio oltre cinquant’anni e soprattutto della circostanza che ella si è dedicata esclusivamente alla cura della casa e della famiglia durante il legame col marito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 luglio – 18 settembre 2019, numero 23283 Presidente Scaldaferri – Relatore Tricomi Ritenuto che Il ricorso per cassazione è stato proposto da Ge. Ma. nei confronti di Gi. D’Ag. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, che, in sentenza di separazione personale, aveva posto a carico di Ma. un assegno di mantenimento per la moglie di Euro 2.000,00= mensili. Il ricorso consta di un motivo, corredato da memoria. La controparte è rimasta intimata. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex articolo 380 bis cod. proc. civ. Considerato che 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione di norme di diritto non meglio indicate. Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia determinato l'assegno di mantenimento, fissato in Euro 2.000,00, in misura sproporzionata rispetto alla reale situazione reddituale dell'obbligato. In particolare rammenta di essere gravato da una esposizione debitoria per Euro 450.000,00 sostiene che l'assegno non può essere parametrato al tenore di vita, richiamando la sentenza della Cassazione numero 11504/2017 propugna l'adeguatezza dell'importo di Euro 700,00 mensili, idoneo a consentire alla moglie una vita dignitosa, considerando che questa continua a vivere nella casa coniugale, unitamente al fratello, senza nulla corrispondere e che il ricorrente provvede anche al pagamento di alcune utenze. 2. Il motivo è inammissibile perché i fatti dedotti come decisivi sono stati considerati dalla Corte di appello che, nel compiere una valutazione complessiva delle rilevanti capacità patrimoniali, economiche ed imprenditoriali dimostrate dal ricorrente - non incise dall'esposizione debitoria che non gli ha impedito di allestire un centro estetico per la figlia con impegno di circa Euro 200.000,00 -, di contro ad un reddito dichiarato molto modesto, ne ha tenuto conto, pur non ritenendoli dirimenti, anche in ragione dell'età avanzata della moglie ottantenne , della lunga durata del matrimonio oltre cinquanta anni e della circostanza che la D’Ag. si fosse dedicata esclusivamente alla cura della casa e della famiglia. 3. La censura sostanzialmente sollecita un riesame dei fatti inammissibile in sede di legittimità e invoca un precedente giurisprudenziale non pertinente, perché relativo al divorzio. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese di giudizio, attesa la assenza di attività difensiva della controparte. Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell'ordinanza, a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. del 30/6/2003 numero 196. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. del 30/05/2002 numero 115. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. del 30/6/2003 numero 196 - Dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. del 30.05.2002 numero 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.