La competenza giurisdizionale in tema di affidamento e mantenimento dei figli tra Italia e Svizzera

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 23100/19, depositata il 17 settembre, affrontano la questione tra applicabilità del codice di procedura civile svizzero e convenzioni.

La vicenda. L’ex consorte conveniva la ex moglie avanti al Tribunale di Roma per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio e per sentir disporre tutti gli opportuni provvedimenti in tema di affidamento della minore e sul suo mantenimento. Nel ricorso il padre rilevava anche che la ex consorte si era trasferita in Svizzera insieme alla figlia, senza il suo consenso, che non aveva rispettato gli accordi raggiunti a seguito di un procedimento cautelare che regolava le visite alla minore e che era stato presentato dalla ex moglie avanti alle autorità estere dichiarazione di separazione e istanza di tutela dell’unione coniugale. La madre si costituiva nel giudizio avanti all’autorità italiana eccependo la litispendenza internazionale e chiedendo il rigetto della domanda dell’ex consorte. Il Tribunale affermò la giurisdizione dell’Autorità italiana, ma dichiarò improcedibile la domanda del marito rilevando che alla data di introduzione del giudizio non era ancora decorso il termine di due anni dall’inizio della separazione di fatto previsto dal codice di procedura civile svizzero. L’impugnazione della sentenza del Tribunale veniva rigettata dalla Corte di Appello che accoglieva il gravame incidentale della moglie dichiarando altresì il difetto della giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana in ordine alle domande riguardanti l’affidamento della figlia minore, la frequentazione con il padre ed il contributo per il suo mantenimento. Avverso tale sentenza il padre proponeva ricorso in Cassazione censurando la pronuncia della Corte di Appello per aver escluso l’applicabilità della normativa del codice di procedura svizzero che consentiva la proposizione della domanda di divorzio indipendentemente dal decorso del biennio dalla separazione di fatto e censurando altresì l’erronea esclusione della giurisdizione italiana in ordine ai provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia. La decisione. La Cassazione pronunciandosi accoglieva i motivi relativi all’applicabilità della normativa del codice elvetico alla domanda di divorzio, mentre rigettava le censure sull’erronea giurisdizione. In specie la Cassazione stabiliva che, grazie all’operatività del criterio di collegamento di cui all’articolo 8, lett a del Regolamento CE n. 1259/2010 il quale da prevalenza alla residenza abituale dei coniugi in Svizzera, rispetto alla nazionalità, il giudice italiano avrebbe dovuto considerare anche l’articolo 292 cod. proc. Svizzero ed applicarlo alla vertenza, rendendo così irrilevante il decorso del biennio preteso per la presentazione della domanda di divorzio. La Cassazione infatti precisava che la legge svizzera prevede che il termine stabilito di due anni dalla data di separazione per la proposizione della domanda di divorzio, decorrente peraltro dalla semplice separazione di fatto, è derogabile dalle parti sia quando il divorzio è pronunciato su richiesta congiunta dei coniugi, accompagnato da un accordo, almeno parziale, sugli effetti del divorzio, sia quando si verifichino dei fatti talmente gravi da impedire la prosecuzione della convivenza. Peraltro, secondo la normativa elvetica, l’accordo parziale dei coniugi sugli effetti del divorzio può riguardare anche solo il consenso allo scioglimento del vincolo matrimoniale, lasciando la facoltà ai coniugi di rimettersi alla decisione del Tribunale per la definizione di tutti gli altri aspetti relativi all’uso dell’abitazione e ai diritti e doveri verso i figli. Detto accordo non deve, inoltre, formarsi necessariamente prima della proposizione della richiesta comune, ma può intervenire anche nel corso del procedimento unilateralmente promosso da uno dei coniugi e può essere dedotto anche dalla proposizione da parte dell’altro coniuge di medesimo procedimento all’estero. Da quanto sopra la Cassazione deduceva quindi che la Corte Territoriale italiana non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che la ex moglie aveva eccepito l’improponibilità della domanda, ma avrebbe dovuto prendere atto della circostanza che, attraverso la proposizione della propria istanza di divorzio nel tribunale Svizzero, aveva comunque manifestato la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio con la conseguente insussistenza di accertare il decorso dei due anni dalla data della separazione per la procedibilità della domanda dell’ex marito ai fini del divorzio. Ciò detto, tuttavia, la Cassazione rigettava i motivi di censura sull’erronea giurisdizione proposti dal marito. La Corte Suprema confermava che i provvedimenti in merito alla responsabilità genitoriale, al diritto di affidamento, al diritto di visita spettavano all’autorità elvetica secondo il principio cardine dell’articolo 5 della Convenzione dell’Aja del 19 Ottobre 1996, resa esecutiva con legge 18 giugno 2015 n. 101, per il quale la competenza ad adottare le predette misure spetta alle autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore. Detto principio di prossimità, che fa riferimento all’autorità dello stato con cui il minore ha il più stretto collegamento, può essere derogato solo su presenza di consenso espresso dei genitori, consenso che mancava nel caso di specie stante la contestazione alla giurisdizione italiana sollevata della ex moglie nelle sue difese innanzi ai Tribunali nazionali. Alla competenza dell’Autorità giurisdizionale svizzera a pronunciarsi in ordine alle domande di affidamento della minore e sulla disciplina del diritto di visita in conseguenza dello scioglimento del matrimonio si ricollega anche quella a decidere sul contributo al mantenimento. Il fondamento di tale competenza deriva dalla disposizione dettata dall’articolo 5, par. 2, lett c della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale c.d. Lugano II , che in materia di obbligazioni alimentari consente di convenire la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione in un altro Stato, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 maggio – 17 settembre 2019, n. 23100 Presidente Tirelli – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. L.A. convenne dinanzi al Tribunale di Roma F.V. , per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio con la stessa contratto il omissis con rito civile, e per sentir disporre l’affidamento condiviso della figlia minore A.V. ad entrambi i genitori, con collocamento stabile della stessa presso il padre e con l’adozione dei provvedimenti accessori e consequenziali. Premesso che la F. si era allontanata con la figlia senza il suo consenso, per trasferirsi dapprima a ed in seguito a omissis , il ricorrente espose che anche gli accordi raggiunti a seguito di un procedimento cautelare da lui promosso erano rimasti inosservati, non avendogli la moglie consentito di vedere liberamente la figlia. Aggiunse che la F. aveva presentato dinanzi al Tribunale regionale di St. Gallen dichiarazione di separazione e istanza di tutela dell’unione coniugale, al fine di ottenere la regolamentazione dei loro rapporti ed i provvedimenti opportuni nell’interesse della figlia, precisando che il procedimento era ancora pendente. Si costituì la F. , e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza dell’8 agosto 2016, il Tribunale di Roma affermò la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, rigettò l’eccezione di litispendenza internazionale, ma dichiarò improcedibile la domanda, rilevando che alla data dell’introduzione del giudizio non era ancora decorso il termine di due anni dall’inizio della separazione di fatto, previsto dall’art. 114 c.p.c. svizzero. 2. L’impugnazione proposta dal L. è stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 15 giugno 2017 ha parzialmente accolto il gravame incidentale proposto dalla F. , dichiarando il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana in ordine alle domande riguardanti l’affidamento della figlia minore, la frequentazione con il padre ed il contributo dovuto per il suo mantenimento. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse escluso l’applicabilità dell’art.A 292 c.p.c. svizzero, trattandosi di una regola processuale riguardante il caso in cui il coniuge convenuto nel corso di un procedimento contenzioso di divorzio manifesti il suo consenso allo scioglimento del matrimonio, mentre nella specie la F. aveva eccepito l’improponibilità della domanda. In ordine ai provvedimenti accessori, premesso che l’art. 8 del regolamento CE n. 2201/2003 attribuisce la giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale all’autorità del luogo in cui il minore ha la propria residenza abituale, mentre l’art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 prevede che, in mancanza di scelta del foro, la competenza in ordine alla domanda di alimenti proposta in via principale spetta all’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del convenuto, mentre la domanda accessoria ad altre domande di status e di responsabilità genitoriale va proposta dinanzi al foro competente per la domanda principale, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e quella di legittimità, secondo cui la domanda di alimenti in favore dei figli minori dev’essere considerata accessoria unicamente all’azione in materia di responsabilità genitoriale, e non anche a quella riguardante lo scioglimento del matrimonio ha pertanto affermato che nella specie, essendo la minore abitualmente residente in Svizzera, dove pendeva un procedimento riguardante la regolamentazione della separazione ed i provvedimenti nell’interesse della prole, la giurisdizione in ordine all’affidamento ed al mantenimento di A.V. spettava al Giudice svizzero. 3. Avverso la predetta sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. La F. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 292 c.p.c. svizzero, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’applicabilità di tale disposizione, in virtù della qualificazione della stessa come norma meramente procedurale, mentre essa stabilisce i presupposti di ammissibilità di una domanda giudiziale proposta prima del decorso di un biennio di separazione di fatto. Premesso che, al fine di accertare il carattere sostanziale o procedurale di una norma, occorre prescindere dalla sua collocazione topografica, e valutare se la sua applicazione comporti una modifica della soluzione di merito della controversia, osserva che la ratio dell’art. 292 cit. consiste nel rendere possibile la pronuncia del divorzio indipendentemente dal decorso del biennio di separazione, qualora sopravvenga il consenso dell’altro coniuge tale consenso non comporta un mutamento del rito, ma opera esclusivamente a livello sostanziale, e non presuppone necessariamente che l’altro coniuge aderisca alla domanda di divorzio, potendosi manifestare anche attraverso la proposizione di un’autonoma domanda, anche davanti ad un giudice diverso. Nell’escludere l’applicabilità della norma in esame, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della diversa interpretazione fornitane sia dalla giurisprudenza svizzera che da quella tedesca, le quali ne hanno ammesso l’applicazione anche quando il procedimento concorrente sia stato promosso all’estero. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 14 ribadendo che l’interpretazione dell’art. 292 c.p.c. svizzero emergente dalla sentenza impugnata, oltre a risultare fondata esclusivamente sul testo della norma e svincolata dal contesto normativo di riferimento, si pone in contrasto con quella fornita dalla giurisprudenza svizzera e tedesca, configurabile come diritto vivente. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 14 censurando la sentenza impugnata per aver omesso di fare ricorso agli strumenti previsti dalla predetta disposizione, ed in particolare ad una consulenza tecnica sul contenuto della legge svizzera, espressamente sollecitata da esso ricorrente. 4. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati. È opportuno premettere che l’applicazione della legge svizzera alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente trova giustificazione nell’operatività del criterio di collegamento previsto dall’art. 8, lett. a , del Regolamento CE n. 1259/2010, prevalente su quello di cui alla lett. c medesimo articolo, avendo la sentenza di primo grado rilevato che entrambi i coniugi, pur essendo cittadini italiani, risiedono abitualmente in Svizzera. In virtù di tale accertamento, rimasto incensurato sia in sede di gravame che nella presente fase, la sentenza impugnata ha confermato l’applicabilità dell’art. 114 c.c. svizzero, il quale, in riferimento all’azione unilateralmente proposta da uno dei coniugi, subordina la proposizione della domanda di divorzio al decorso di due anni dalla data in cui ha avuto inizio la separazione, con tale termine dovendosi intendere diversamente da quanto accade nell’ordinamento italiano non già la separazione legale, ma quella di fatto, ovverosia la mera cessazione della convivenza in tal senso depongono sia la rubrica della norma in esame, nella quale si fa espressamente riferimento alla sospensione della vita comune , sia l’art. 117, che disciplina autonomamente la separazione legale, precisando che la relativa sentenza non incide sul diritto di domandare il divorzio. Il predetto termine non trova applicazione, ai sensi degli artt. 111 e 112, quando il divorzio è pronunciato su richiesta comune dei coniugi, accompagnata da un accordo completo o almeno parziale sugli effetti del divorzio, dovendo il giudice limitarsi nel primo caso a verificare che la richiesta sia stata inoltrata e la convenzione stipulata dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, e nel secondo caso a sentire i coniugi sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze. Oltre all’ipotesi d’iniziativa congiunta, si prescinde dalla separazione di fatto anche nel caso in cui, pur essendo la domanda proposta da uno solo dei coniugi, vi sia stata rottura dell’unione coniugale, la quale si verifica, ai sensi dell’art. 115, quando, per motivi gravi non imputabili al richiedente, non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale. L’esame complessivo di tale disciplina consente di ritenere che la separazione, legale o di fatto, non costituisce un presupposto indispensabile per la pronuncia del divorzio, potendosi prescindere dalla stessa nel caso in cui risulti evidente il venir meno della comunione di vita tra i coniugi, alla stregua dell’accordo tra gli stessi intervenuto in ordine allo scioglimento del vincolo coniugale o del verificarsi di fatti talmente gravi da impedire la prosecuzione della convivenza. In tal senso depongono chiaramente sia la disposizione dell’art. 115, che consente la pronunzia immediata del divorzio in presenza di gravi motivi, sia quella dell’art. 112, che richiede, a fronte dell’accordo, soltanto l’accertamento che lo stesso costituisce il frutto di una matura riflessione delle parti, sia infine la disciplina processuale dettata dall’art. 292 c.p.c., la quale consente di passare dalla procedura prevista per l’azione unilaterale a quella prevista per la richiesta comune anche nel corso del giudizio iniziato da uno solo dei coniugi, ove, pur in mancanza delle condizioni prescritte dalla legge, e segnatamente della separazione biennale, emerga la concorde volontà dei coniugi di ottenere lo scioglimento del matrimonio. Nonostante la sua collocazione nel codice di rito, quest’ultima disposizione presenta indubbi risvolti di carattere sostanziale, in quanto non si limita a ricollegare all’accordo dei coniugi il mutamento del rito, ma ne fa dipendere il venir meno della necessità del presupposto richiesto per l’esercizio dell’azione unilaterale, imponendo al giudice di limitarsi alle verifiche richieste per l’ipotesi di richiesta comune, a meno che, come previsto dall’art. 292, comma 2 non ritenga effettivamente sussistenti le ragioni poste a fondamento della domanda di divorzio, vale a dire la separazione biennale o l’impossibilità di proseguire l’unione. Il mutamento del rito non postula poi necessariamente l’esistenza di un accordo completo, non essendo lo stesso prescritto neppure ai fini della richiesta comune, nella quale i coniugi possono sollecitare una decisione del tribunale su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo può quindi accadere che il consenso sia limitato allo scioglimento del vincolo coniugale, rimettendosi i coniugi alla decisione del tribunale per la definizione degli aspetti riguardanti l’uso dell’abitazione familiare art. 121 c.c. , i diritti e di doveri nei confronti dei figli art. 133 c.c. , il regime dei beni e degli alimenti art. 277 c.p.c. , il conguaglio delle pretese di previdenza professionale artt. 122-124 c.c. art. 280 c.p.c. , i contributi dovuti per il mantenimento del coniuge e dei figli artt. 125-128 c.c., art. 282 c.p.c. . L’esclusione dell’applicabilità del requisito prescritto dall’art. 114 postula dunque al di fuori dell’ipotesi di rottura dell’unione un accordo tra i coniugi, il quale non deve formarsi necessariamente prima della proposizione della richiesta comune ed in funzione della stessa, ma può intervenire anche nel corso del procedimento unilateralmente promosso da uno di essi, e può riguardare anche soltanto alcune delle conseguenze del divorzio, fino a ridursi esclusivamente al consenso in ordine allo scioglimento del vincolo, restando rimessa al giudice la definizione degli altri aspetti dei rapporti tra i coniugi. Peraltro, se questo è il contenuto minimo dell’accordo, non può escludersi la possibilità che lo stesso emerga dalla proposizione di una domanda riconvenzionale di divorzio da parte del coniuge convenuto, nel giudizio unilateralmente promosso dall’altro coniuge, ovvero dall’instaurazione da parte del convenuto di un separato giudizio avente il medesimo oggetto in tal senso è orientata la stessa giurisprudenza elvetica, la quale, pur ritenendo che in tal caso non possa applicarsi direttamente l’art. 292 c.p.c., ne ha ammesso l’applicazione in via analogica, anche nel caso in cui il giudizio separatamente instaurato dal coniuge convenuto sia stato promosso all’estero, affermando che in tal modo il coniuge ha dimostrato la sua volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, e quindi il suo consenso alla domanda di divorzio proposta in Svizzera cfr. sentenze del Tribunale federale 5A 338/2013 del 3/10/2013, DTF 139, III, 482 5A203/2011 del 5/09/2011, DTF 137, III, 421 5A 523/2007 del 10/04/2008 . Non può quindi condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che alla data d’instaurazione del giudizio non erano ancora trascorsi due anni dalla cessazione della convivenza, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dal L. , escludendo l’applicabilità dell’art. 292 c.p.c. svizzero, qualificato come una regola di carattere processuale volta esclusivamente a consentire il mutamento del rito nei casi in cui, nel corso del giudizio di divorzio, il coniuge convenuto manifesti il suo consenso allo scioglimento del matrimonio, e ritenendo quindi irrilevante la circostanza che la F. avesse promosso un’autonoma domanda di divorzio dinanzi al Giudice svizzero. La portata sostanziale dell’art. 292, riferibile anche al caso in cui, come nella specie, il coniuge convenuto abbia promosso, anche all’estero, un separato giudizio di divorzio, avrebbe imposto alla Corte territoriale di non limitarsi a rilevare che dinanzi al Giudice italiano la F. aveva eccepito l’improponibilità della domanda, ma di prendere atto della circostanza che, attraverso la proposizione della propria domanda, ella aveva comunque manifestato la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, con la conseguente esclusione della necessità di accertare la sussistenza del presupposto prescritto dall’art. 114 c.c. svizzero ai fini della pronuncia del divorzio. 5. Con il quarto motivo, il ricorrente censura l’erronea esclusione della giurisdizione italiana in ordine ai provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, osservando che, nel ritenere applicabile il Regolamento CE n. 2201/2003, la sentenza impugnata non ha considerato che esso si riferisce ai soli minori residenti abitualmente in uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità, e non può quindi trovare applicazione qualora, come nella specie, il minore risieda in uno Stato terzo, quale è la Svizzera. Sostiene che nel caso in esame la giurisdizione resta disciplinata dalla lex fori, e segnatamente dalla L. n. 218 del 1995, art. 37 che in materia di filiazione attribuisce il potere di decidere al Giudice italiano, ove ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 3 e 9, nonché quando i genitori o il figlio siano cittadini italiani o risiedano in Italia. 6. Con il quinto motivo, il ricorrente ribadisce l’erroneità dell’esclusione della giurisdizione italiana in ordine ai provvedimenti riguardanti il mantenimento della figlia, osservando che, nel fare riferimento all’art. 3, lett. d Regolamento CE n. 4/2009, la sentenza impugnata non ha considerato che lo stesso disciplina i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri dell’Unione. Afferma che tale disposizione non poteva essere richiamata al fine di attrarre la domanda alla competenza del Giudice di uno Stato terzo, dovendo trovare invece applicazione la L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, che attribuisce la giurisdizione in base alle norme sulla competenza interna, e quindi la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 1. In via gradata, sostiene che, spettando all’Italia la giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 37 l’applicazione dell’art. 3, lett. d cit. comportava l’attrazione al medesimo Giudice anche della domanda relativa al mantenimento della prole. 7. I due motivi, da esaminarsi anch’essi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la questione di giurisdizione, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo, in parte qua, risulta conforme al diritto. È pur vero, infatti, che l’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003, richiamato dalla sentenza impugnata in virtù della comune cittadinanza comunitaria dei coniugi e della figlia minore, nell’attribuire la competenza per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, si riferisce alla sola ipotesi in cui il luogo di abituale residenza del minore si trovi in uno Stato membro, e non è pertanto applicabile qualora, come nel caso in esame, il minore risieda in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, come la Svizzera. Per altro verso, la avvenuta contestazione della giurisdizione italiana da parte della F. rende inapplicabile il criterio di collegamento previsto dall’art. 12 del Regolamento, fatto salvo dal par. 2 dell’art. 8, il quale, nell’attribuire la predetta competenza anche alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, la subordina alla duplice condizione che almeno uno dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio e che la competenza di tali autorità sia stata accettata espressamente o tacitamente dai coniugi e risulti conforme all’interesse superiore del minore. Non può peraltro condividersi neppure il richiamo della difesa del ricorrente alla L. n. 218 del 1995, art. 37 che in materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli dichiara applicabile la giurisdizione italiana, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9 predetta legge, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia su tale disposizione prevale infatti quella di cui all’art. 42, che in tema di protezione dei minori fa salva in ogni caso l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con L. 24 ottobre 1980, n. 742, ed oggi sostituita dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con L. 18 giugno 2015, n. 101 cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2017, n. 1310 9/01/2001, n. 1 quest’ultima ha d’altronde un ambito di applicazione più ampio di quella precedente, riferendosi non solo alle misure tendenti alla protezione della persona del minore e dei suoi beni, ma anche all’attribuzione, all’esercizio e alla revoca della responsabilità genitoriale, nonché al diritto di affidamento, comprendente il diritto di occuparsi della persona del minore, e il diritto di visita, in relazione ai quali stabilisce le regole per l’individuazione dello Stato alle cui autorità spetta la giurisdizione art. 1, lett. a e art. 3, lett. a e b . In proposito, il principio cardine della disciplina è quello stabilito dall’art. 5, secondo cui la competenza ad adottare le predette misure spetta alle autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore lo stesso art. 10, nel prevedere la competenza concorrente delle autorità di un altro Stato contraente dinanzi alle quali i genitori abbiano proposto un’istanza di divorzio o separazione legale, fa espressamente salvo il disposto dell’art. 5 cit., precisando che la predetta competenza sussiste a condizione che a all’inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e b la competenza ad adottare tali misure sia stata accettata dai genitori, nonché da ogni altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e tale competenza sia conforme all’interesse superiore del minore. Quest’ultima condizione, conforme a quella prevista dallo art. 12, lett. b Regolamento CE n. 2201/2003, deve ritenersi nella specie insussistente, avuto riguardo alla contestazione della giurisdizione italiana da parte della F. , la quale consente di concludere per l’applicabilità del principio generale di cui all’art. 5, con la conseguenza che la competenza giurisdizionale in ordine alla domanda di affidamento della piccola A.V. spetta al Giudice svizzero, quale autorità giurisdizionale del luogo in cui la minore risiede abitualmente. Tale conclusione appare d’altronde conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto della giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale e, più in generale, i provvedimenti in materia di minori, secondo cui, in quanto ispirato all’interesse superiore del minore, e segnatamente al criterio di prossimità, che fa riferimento all’autorità dello Stato con cui il minore ha il più stretto collegamento, il principio secondo cui la giurisdizione spetta al giudice del luogo abituale di residenza del minore riveste una particolare pregnanza, tale da escludere, in mancanza di un consenso espresso, anche l’operatività della proroga della giurisdizione prevista dall’art. 12 del Regolamento CE n. 2201/2003, nonché, in caso di doppia cittadinanza, l’applicabilità del criterio fondato sulla nazionalità del minore cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n. 30646 9/01/2001, n. 1 v. anche Cass., Sez. Un., 13/02/2012, n. 1984 . Alla competenza dell’Autorità giurisdizionale svizzera a pronunciarsi in ordine alle domande di affidamento di A.V. e di disciplina del diritto di visita spettante al padre in conseguenza dello scioglimento del matrimonio tra i genitori si ricollega anche quella a decidere sul contributo dovuto dal L. per il mantenimento della figlia peraltro, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il fondamento di tale competenza non è ravvisabile nell’art. 3, lett. d Regolamento CE n. 4/2009, non applicabile nei rapporti con la Svizzera in quanto estranea all’Unione Europea, ma nell’analoga disposizione dettata dall’art. 5, par. 2, lett. c , della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 30 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1 ottobre 2010 c.d. Lugano II , che in materia di obbligazioni alimentari consente di convenire la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione in un altro Stato, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale. 6. I primi tre motivi del ricorso vanno pertanto accolti, mentre gli ultimi due motivi vanno rigettati. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi tre motivi di ricorso rigetta gli altri motivi cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.