Automatica la cessazione della responsabilità genitoriale quando il figlio diventa maggiorenne

Qualora il minore raggiunga la maggiore età nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale viene meno l’interesse alla decisione di merito, rendendosi necessaria la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23019/19, depositata il 16 settembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile per difetto di interesse il reclamo proposto da una madre contro il decreto emesso dal Tribunale relativo alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale verso il figlio minore. Contro tale decisione, la stessa propone ricorso per cassazione, contestando, tra i diversi motivi, l’affermazione per cui il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio implichi il venir meno dell’interesse alla decisione, senza perciò tenere in considerazione gli eventuali effetti pregiudizievoli che la pronuncia di decadenza avrebbe sotto il profilo della dignità personale del genitore e della sua autorevolezza verso il figlio. La cessazione della responsabilità genitoriale. La Suprema Corte non accoglie il ricorso, ribadendo che il raggiungimento della maggiore età da parte del minore determina in modo automatico la cessazione della responsabilità genitoriale, a prescindere dall’accertamento relativo all’inosservanza dei doveri genitoriali. Tale evento, infatti, qualora sopravvenga durante il procedimento per la dichiarazione di decadenza, comporta il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito, imponendo quella di cessazione della materia del contendere, da cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente emessi. Gli Ermellini proseguono evidenziando che qualora, come nel caso concreto, il raggiungimento della maggiore età si verifichi quando è ancora pendente il termine per proporre il reclamo contro il provvedimento che dichiara la decadenza, tale evento determinando il venir meno della responsabilità genitoriale per altra causa preclude il passaggio in giudicato della suddetta pronuncia, comportandone l’inefficacia e rendendo inammissibile l’eventuale impugnazione proposta. Alla luce di quanto affermato, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 giugno – 16 settembre 2019, n. 23019 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino Rilevato che D.M. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 2 agosto 2017, con cui la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il reclamo da lei interposto avverso il decreto emesso il 26 ottobre 2016 dal Tribunale per i minorenni di Venezia, avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore B.F. che gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio comportasse il venir meno dell’interesse alla decisione, senza tener conto degli effetti pregiudizievoli che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale produce sotto il profilo non solo della dignità personale del genitore, ma anche della sua autorevolezza nei confronti del figlio che, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato ha conferito rilievo esclusivamente all’interesse del minore, ritenuto assorbente rispetto a quello della madre, in tal modo trascurando l’autonomia della sua posizione processuale e la soccombenza nel primo grado di giudizio, rispetto alla quale il reclamo costituiva l’unico strumento per tutelare il suo ruolo di genitore che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 448 - bis c.c., ribadendo che, nell’escludere la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione di merito, anche in relazione agli effetti previsti dalla predetta disposizione, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’indispensabilità del reclamo per contrastare la dichiarazione di decadenza, nè della sussistenza del predetto interesse alla data della medesima dichiarazione che i predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente correlate, non meritano accoglimento che il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall’accertamento dell’inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta infatti, ove sopravvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza, il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati che qualora, come nella specie, si verifichi in pendenza del termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza, l’evento in questione, determinando la cessazione della responsabilità genitoriale per altra causa, preclude il passaggio in giudicato del predetto provvedimento, ne comporta l’inefficacia e rende quindi inammissibile l’impugnazione eventualmente proposta cfr. in riferimento allo scioglimento del matrimonio, Cass., Sez. I, 19/06/1996, n. 5664 22/07/1976, n. 2889 che, come correttamente ritenuto dal decreto impugnato, nessun rilievo può assumere, ai fini della prosecuzione del procedimento, l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda, dal momento che, come si evince dall’art. 330 c.p.c., la dichiarazione di decadenza risponde esclusivamente a finalità di tutela dell’interesse del minore nei confronti dei comportamenti pregiudizievoli posti in essere dai genitori investiti della responsabilità genitoriale che l’inefficacia del provvedimento impugnato comporta inoltre il venir meno degli effetti che l’art. 463 c.c., n. 3 e l’art. 448 - bis c.c. vi ricollegano ai fini della successione del genitore al figlio premorto e dell’obbligo del figlio di prestare gli alimenti al genitore in stato di bisogno, escludendo pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, non già la mera attualità e concretezza, ma la stessa configurabilità dell’interesse all’accertamento della causa di cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla subordinazione dei predetti effetti al verificarsi di ulteriori eventi che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.