Impugnabilità per simulazione dell’accordo di separazione consensuale omologato

La separazione tra coniugi è l’occasione ma non la causa degli accordi patrimoniali che pertanto vanno a costituire espressione di libera autonomia contrattuale, essendo così sottoposti alla disciplina ordinaria negoziale.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21839/19, depositata il 30 agosto. I fatti di causa. Un sedicente consulente finanziario, dopo aver carpito la fiducia di un investitore dal quale aveva ricevuto ingenti somme di denaro, veniva rinviato a giudizio per il reato di appropriazione indebita, procedimento conclusosi con sentenza di patteggiamento. Stante il danno patrimoniale subito, la vedova dell’investitore, unica erede legittima, instaurava un giudizio ordinario per ottenere sia il risarcimento dei danni subito sia l’accertamento del carattere simulato degli accordi patrimoniali e pertanto l’inefficacia con cui l’investitore in sede di separazione consensuale aveva trasferito, con accordo in seguito omologato dal Tribunale, il proprio patrimonio alla coniuge. Tanto il Tribunale in primo grado, quanto la Corte d’Appello in sede di gravame, condannavano l’investitore al risarcimento danni, rigettando tuttavia la domanda della vedova volta a dar dichiarare l’inefficacia degli accordi patrimoniali tra i coniugi per la non impugnabilità per simulazione dell’accordo di separazione, una volta intervenuto il decreto di omologa da parte del Giudice. La natura della separazione consensuale. La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso presentato dalla vedova, cassando così la decisione impugnata, spiega a quali condizioni gli accordi patrimoniali tra i coniugi debbano considerarsi pattuizioni autonome rispetto all’accordo di separazione. Si distingue, infatti, il contenuto c.d. essenziale dell’accordo di separazione consensuale avente così ad oggetto il consenso reciproco a vivere separati le modalità di affidamento dei figli l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti da quello eventuale o occasionale” costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione alla instaurazione di una vita separata, non necessariamente collegati causalmente alla separazione. La separazione, infatti, è l’occasione ma non la causa di tali accordi che pertanto vanno a costituire espressione di libera autonomia contrattuale ed essendo così sottoposti alla disciplina ordinaria negoziale. Gli accordi patrimoniali impugnabili per simulazione. Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno valutato che il marito avesse, in sede di separazione consensuale, previsto un adempimento una tantum di tutti gli obblighi verso la moglie non limitatamente al di lei mantenimento andando tali trasferimenti di patrimonio ben oltre la necessità di contribuire al mantenimento della moglie, comprendendo quelle altre statuizioni economiche che integrano il contenuto eventuale dell’accordo di separazione. Tali accordi, pertanto, soggiacendo alle ordinarie regole del codice civile, possono esser impugnati per simulazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 4 dicembre 2018 – 30 agosto 2019, n. 21839 Presidente Travaglino – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. B.D. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1036/16, del 15 marzo 2016, della Corte di Appello di Milano, che - rigettando il gravame incidentale da essa esperito contro la sentenza n. 747/13, del 30 agosto 2013, del Tribunale di Pavia e, per quanto qui ancora di interesse, quello principale di Bi.Lu. - ha confermato, oltre alla condanna del Bi. a corrispondere all’odierna ricorrente la somma di Euro 2.227.828,00, oltre interessi legali, anche la reiezione della domanda della B. , volta a far dichiarare la natura simulata e l’inefficacia, ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c., degli accordi patrimoniali raggiunti in sede di separazione personale tra il Bi. e la moglie M.A.M. , ovvero, subordinatamente, la declaratoria di inefficacia degli stessi, ex art. 2901 c.c 2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver proposto, nella qualità di vedova ed unica erede legittima di G.G.I.M. , domanda di risarcimento dei danni nei confronti di Bi.Lu. , resosi responsabile di condotte illecite nei confronti del G. , in ordine alle quali era intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., per il delitto di appropriazione indebita aggravata. Alla domanda risarcitoria era connessa altra, volta a far accertare il carattere simulato, e quindi l’inefficacia, degli accordi patrimoniali raggiunti dal medesimo Bi. e la moglie M.A.M. , in sede di separazione personale, ovvero, in subordine, a conseguire la revoca degli stessi ai sensi dell’art. 2901 c.c., all’uopo, pertanto, convenendosi in giudizio, oltre al Bi. , anche la M. . Riferiva, infatti, la B. che il Bi. , presentatosi - sin dal 1994 - quale sedicente consulente finanziario, era riuscito rapidamente a carpire la fiducia del di lei marito, facendosi consegnare dallo stesso ingenti somme di denaro da investire, ivi compreso il ricavato della vendita avvenuta tra il 2002 ed il 2003 di un grosso podere sito in , già di proprietà del G. , e ciò col pretesto di far confluire anche tale importo presso una banca svizzera, dove sarebbe stato custodito il denaro maturato quale profitto delle operazioni finanziarie in precedenza asseritamente compiute. Essendosi il G. avveduto, successivamente, che nessun conto risultava intestato a suo nome presso il predetto istituto di credito elvetico, sporgeva denuncia-querela dell’accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Rinviato a giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravata, il Bi. - come detto - chiedeva pronunciarsi sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p Orbene, per conseguire il risarcimento del danno subito dal proprio dante causa, l’odierna ricorrente adiva il Tribunale pavese, al quale rivolgeva anche domanda volta a far dichiarare l’inefficacia degli accordi patrimoniali intervenuti - non casualmente, secondo la B. , proprio nell’anno 2003 - in sede di separazione personale tra il Bi. e la M. , ed in forza dei quali, in particolare, il primo aveva trasferito alla seconda la proprietà di ben tre appartamenti di pregio siti nel Comune di Milano, di uno dei quali per la quota indivisa di un mezzo egli era cointestatario. Ciò premesso, il primo giudice, mentre accoglieva la domanda risarcitoria proposta dall’attrice, condannando il Bi. al pagamento della somma suddetta di Euro 2.227.828,00, rigettava l’ulteriore domanda proposta nei confronti di entrambi i convenuti. Esperito gravame principale dal Bi. , per conseguire la riforma della condanna al risarcimento dei danni comminata a suo carico, nonché gravame incidentale dall’odierna ricorrente, che insisteva, invece, per la declaratoria di inefficacia degli accordi suddetti, la Corte meneghina respingeva entrambi gli appelli, ritenendo, in particolare, inammissibile l’iniziativa della B. . Conclusione, questa, cui perveniva sul presupposto della non impugnabilità per simulazione dell’accordo di separazione, una volta che risulti intervenuta omologazione da parte dell’autorità giudiziaria. 3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la B. , sulla base di tre motivi. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - ipotizza nullità della sentenza, o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c Assume la ricorrente di aver proposto, innanzi al giudice di appello, gravame incidentale volto a domandare l’accertamento e la declaratoria della natura simulata, e conseguentemente l’inefficacia, dell’accordo patrimoniale che ha accompagnato la separazione personale consensuale dei coniugi Bi. e M. , accordo in forza del quale il primo, allo scopo di assolvere i propri obblighi nei confronti della moglie , aveva trasferito alla stessa la proprietà di tre diversi beni immobili. La sentenza impugnata ha ritenuto tale domanda inammissibile, sul rilievo che sia da escludere l’impugnabilità, per simulazione, dell’accordo di separazione, una volta omologato. Tuttavia, la Corte milanese non si sarebbe avveduta che la domanda proposta dall’odierna ricorrente non riguardava la separazione personale consensuale, bensì l’accordo patrimoniale che l’ha accompagnata, omettendo, così, di pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta. Rileva, al riguardo, la ricorrente che è sulla base della stessa giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte territoriale il riferimento è a Cass. Sez. 1, sent. 20 novembre 2003, n. 17607 che occorre distinguere l’accordo patrimoniale, quale atto essenzialmente negoziale ed espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, e la separazione personale che al primo può eventualmente accompagnarsi, stante la differenza ontologica e concettuale esistente tra tali atti. 3.2. Il secondo motivo - nuovamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - ipotizza nullità della sentenza, o del procedimento, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 , nonché all’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, ed infine all’art. 111 Cost., comma 6. Si censura la sentenza impugnata in quanto conterrebbe affermazioni apodittiche ed incomprensibili , prive del benché minimo supporto motivazionale, avendo statuito in termini assolutamente astratti e generici per quale ragione anche agli accordi patrimoniali possono estendersi le stesse argomentazioni che valgono ad escludere l’impugnabilità per simulazione dell’accordo separativo, e ciò in considerazione della già segnalata diversità dei primi dal secondo e la loro assoggettabilità alle norme contrattuali, ivi comprese quelle contenute nell’art. 1414 c.c 3.3. Infine, con il terzo motivo, si deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si rileva come la sentenza impugnata si sia limitata ad affermare l’inammissibilità della domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell’accordo patrimoniale intervenuto in occasione della separazione personale dei coniugi, mentre questa domanda avrebbe dovuto essere presa in considerazione, valutata e decisa, sulla base degli innumerevoli elementi di prova addotti a dimostrazione della sua fondatezza e volti, in particolare, a comprovare che il Bi. , a dispetto dell’avvenuto trasferimento di residenza in Montecarlo, continuasse a vivere nella ex casa coniugale, ovvero uno dei tre appartamenti la cui proprietà aveva trasferito alla moglie , elementi dei quali, pertanto, si lamenta la mancata disamina. 4. Ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione la sola M.A.M. , chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza. L’inammissibilità viene eccepita, in particolare, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1 , giacché la ricorrente, nel sostenere che gli accordi patrimoniali sarebbero del tutto autonomi rispetto a quelli separativi, non avrebbe offerto alcuna dimostrazione argomentativa, specifica e plausibile, idonea a superare il consolidato orientamento giurisprudenziale, di segno opposto, espresso da questa Corte. Si dà conto, inoltre, ad ulteriore conferma dell’inammissibilità o infondatezza del ricorso, dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi M. e Bi. , nonché della definitiva assegnazione in proprietà, a quest’ultima, dell’immobile già casa coniugale. Quanto, infine, agli altri motivi, si rileva come nessuna anomalia motivazionale presenti la sentenza impugnata, uniformatasi, come detto, ad un costante indirizzo giurisprudenziale in materia, dovendosi, infine, escludere anche la ricorrenza del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte di Appello di Milano, infatti, ha dato conto degli elementi su cui si fondava la declaratoria di inefficacia proposta dalla odierna ricorrente, salvo poi ritenere la stessa inammissibile, per le ragioni già illustrate. 5. Hanno presentato memoria entrambe le parti, ciascuna insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie. Ragioni della decisione 6. Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati. 6.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 6.1.1. Non sussiste, infatti, il denunciato vizio di omessa pronuncia , alla stregua dell’interpretazione che della sua ricorrenza ha fornito questa Corte. Ed invero, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto cfr. da ultimo, ex multis , Cass. Sez. 6-5, ord. 27 novembre 2017, n. 28308, Rv. 646428-01 , essendosi anche precisato che il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante Cass. Sez. 6-1, sent. 7 gennaio 2016, n. 118, Rv. 638481-01 . Alla luce di questi principi, dunque, la decisione della Corte milanese si sottrae alla censura in esame. Essa, invero, ha interpretato, quella proposta dall’attrice, come richiesta di accertamento del carattere simulato dell’accordo di separazione, ritenendo, poi, la stessa inammissibile e, dunque, pronunciandosi su di essa. Altra è diversa questione - su cui insistono, invece, gli altri due motivi di ricorso - è se tale conclusione possa ritenersi corretta. 6.2. Il secondo motivo è, invece, fondato, sebbene nei termini che si andranno, di seguito, ad indicare. 6.2.1. Attraverso di esso, come visto, la ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’esistenza di una differenza, ontologica e concettuale, tra separazione consensuale dei coniugi ed accordi patrimoniali raggiunti, tra gli stessi, in occasione della prima, tanto che in relazione a questi ultimi non è stata esclusa la possibilità di esperire l’azione di simulazione o quella diretta a far valere vizi del consenso cfr. Cass. Sez. 1, sent. 20 marzo 2008, n. 7450, Rv. 602581-01 . Al riguardo, tuttavia, occorre chiarire a quali condizioni possa affermarsi l’autonomia di detti accordi patrimoniali rispetto al negozio di separazione. Sul punto va richiamato quanto, di recente, affermato da questa Corte, ovvero che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 19 agosto 2015, n. 16909, Rv. 636506-01 . Su tali basi, quindi, si è ritenuto che l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili si tratta di quegli accordi che sono ricollegati, si potrebbe dire, in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti in occasione della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali art. 1321 c.c. , al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili . Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che ben possono allora dette pattuizioni - quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate - convivere nello stesso atto esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento così, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 16909 del 2015, cit. . 6.2.2. Orbene, siffatta constatazione giova all’odierna ricorrente, considerando che l’accordo avverso il quale ella ha esperito l’azione di simulazione, come risulta anche dalla sentenza impugnata, costituiva adempimento una tantum di tutti gli obblighi del marito verso la moglie e non soltanto di quell’obbligo di mantenimento, facente parte, come già evidenziato, del contenuto essenziale dell’accordo di separazione , recando, pertanto, una regolamentazione complessiva dei loro rapporti. Non casualmente, infatti, attraverso di esso, il Bi. ha disposto, in favore della M. , non del solo immobile già adibito a casa coniugale, ma del suo intero patrimonio immobiliare, realizzando, pertanto, un atto dispositivo che - per il suo ampio contenuto - va ben oltre la necessità di definire l’obbligo di mantenimento, comprendendo quelle altre statuizioni economiche che integrano, secondo il summenzionato arresto di questa Corte, il contenuto eventuale dell’accordo di separazione. Rispetto, dunque, a tale pattuizione, con la quale i predetti Bi. e M. hanno inteso dare, come detto, un assetto generale alle loro relazioni, non possono valere le argomentazioni - ostative all’impugnabilità per simulazione della separazione ad avvenuta omologazione giudiziale della stessa - individuate dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza oggi impugnata, e basate sul rilievo che l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso volere l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione così Cass. Sez. 1, sent. 12 settembre 2014, n. 19319, Rv. 632564-01 . 6.2.2. Nè, d’altra parte, l’accoglimento del motivo in esame potrebbe essere escluso sul rilievo che la ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione, ormai, ipotizzabile solo in caso di apparenza della stessa, ovvero di radicale contraddittorietà delle affermazioni in cui essa si sostanzia. Ai sensi, infatti, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 applicabile ratione temporis al presente giudizio - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il minimo costituzionale cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, ex multis , Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01 Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01 . Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione meramente apparente , configurabile, oltre che nell’ipotesi di carenza grafica della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01 , o perché affetta da irriducibile contraddittorietà cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01 , ovvero connotata da affermazioni inconciliabili da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01 , mentre resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01 . Nondimeno, come si notava, la prospettazione, da parte della ricorrente, di un vizio motivazionale non osta all’accoglimento del motivo in esame, giacché - nella sostanza - ciò che viene censurato è un vizio di sussunzione, censurandosi la sentenza impugnata laddove ha escluso l’applicabilità delle norme contrattuali, ed in particolare della disciplina sulla simulazione negoziale, agli accordi accessori alla separazione consensuale. Sulla scorta, pertanto, di tale rilievo è sufficiente ribadire - sulla base di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - come l’onere della specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 , secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di altri testi normativi nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali , comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 citato così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sentenza 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01 . Nella specie, come reso evidente dalle argomentazioni addotte a sostegno dei motivi secondo, terzo e quarto, ciò che la B. ha inteso censurare è proprio un’errata applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c 6.3. Il terzo motivo è, infine, inammissibile. 6.3.1. Infatti, va segnalato che - essendo stato il gravame, esperito dall’odierno ricorrente avverso la decisione del giudice di prime cure, indirizzato contro una sentenza resa in data 30 agosto 2013 - l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11. settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione ratione temporis dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01 in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01 , norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di cd. doppia conforme di merito , la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 . Il tutto non senza rilevare che le circostanze delle quali sarebbe stato omesso l’esame, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di fatto decisivo di cui alla norma testè menzionata. Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è evidente l’inammissibilità di censure , come quelle attualmente prospettate dalla ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando fatto decisivo , indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01 . 7. All’accoglimento del ricorso, nei termini di seguito precisati, segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, affinché decida nel merito, in relazione alla proposta domanda di simulazione, provvedendo anche alla liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie ìl secondo e dichiara inammissibile il terzo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali.