Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la revisione del Reg. CE numero 2201/2003 c.d. Bruxelles II-bis che stabilisce norme sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché sulla sottrazione di minori all'interno dell'UE e che si applicano a tutti gli Stati membri, a eccezione della Danimarca.
La proposta originaria della Commissione, negoziata per quasi tre anni secondo le regole della procedura legislativa speciale – che richiede l'unanimità in sede di Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo – era stata presentata il 30 giugno 2016. Uno degli obiettivi principali della revisione, che si applicherà a partire da tre anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’U.E., è quello di rafforzare la tutela dei minori in caso di controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale, tra cui quelle connesse all'affidamento, al diritto di visita e alla sottrazione di minori. Le nuove norme modificano e per certi versi migliorano vari aspetti del regolamento Bruxelles II-bis in vigore, prevedendo in particolare - l'introduzione di una norma specifica che consacra il diritto del minore di esprimere la sua opinione in tutte le controversie che lo riguardano, pur riservando al giudice nazionale la scelta delle modalità concrete e la valutazione sulla sua capacità di discernimento - l'abolizione completa dell'exequatur per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale esecutive in uno Stato membro e destinate a circolare in altri Stati membri, fatte salve opportune garanzie procedurali e mantenendo l’attuale regime di circolazione “privilegiata” per le decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore sottratto nel contesto del c.d. meccanismo della prevalenza - norme rafforzate e più chiare sui casi di sottrazione di minori all'interno dell'U.E. con l'introduzione, tra l’altro, di termini precisi per garantire che tali casi siano trattati quanto più rapidamente possibile e di opportuni chiarimenti sulle relazioni tra il regolamento e la Convenzione dell’Aia del 1980 - l’introduzione di norme specifiche sulla circolazione di accordi extragiudiziali in materia di divorzio, separazione personale e questioni relative alla responsabilità genitoriale, se adottati da autorità pubbliche che abbiano verificato la propria competenza e se accompagnati dal relativo certificato - disposizioni più chiare sul collocamento del minore in un altro Stato membro, inclusa la necessità di ottenere il consenso preventivo per tutti i collocamenti, eccetto nel caso in cui il minore sia collocato presso genitori o altri parenti stretti - l’armonizzazione di talune norme per il procedimento di esecuzione, che resta disciplinato dalla normativa dello Stato membro di esecuzione, ma sarà integrato da alcuni motivi armonizzati di sospensione o rifiuto dell’esecuzione, consentendo di gestire al meglio eventuali e significativi mutamenti delle circostanze. Fonte ilfamiliarista.it
Consiglio_UE_regolamento_24_maggio_2019