“Riserva mentale” sull’indissolubilità delle nozze: matrimonio nullo solo per la Chiesa

Respinta la richiesta della sposa di vedere riconosciuta dallo Stato italiano la pronuncia del Tribunale ecclesiastico. Manca la prova certa che l’uomo sia venuto a conoscenza delle perplessità della fidanzata su uno dei cardini del matrimonio concordatario.

La riserva mentale” della sposa basta per i Giudici ecclesiastici, non per quelli della Penisola. Così, per lo Stato italiano è intatto il vincolo matrimoniale concordatario, nonostante esso sia stato dichiarato nullo dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Fondamentale la mancata prova che la mancanza di certezze della donna sulla indissolubilità” delle nozze sia stata resa evidente al fidanzato futuro sposo Cassazione, ordinanza n. 17036/2019, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Vincolo. In ambito ecclesiastico viene dichiarata la nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei bona matrimonii , ossia l’indissolubilità del vincolo , da parte della moglie. Passaggio successivo scontato per la donna è vedere riconosciuta la nullità delle nozze anche da parte dello Stato italiano. E invece i Giudici della Corte d’Appello ritengono, alla luce degli elementi desumibili dalle sentenze ecclesiastiche , che le riserve della futura sposa in ordine alla indissolubilità del vincolo matrimoniale non siano state rese note al futuro marito né che da lui fossero conoscibili con la dovuta diligenza . Conoscenza. Identica prospettiva adottano anche i Giudici della Cassazione, respingendo il ricorso proposto dal legale della donna e confermando la validità per lo Stato italiano del matrimonio. Irrilevante, anche perché generico, il richiamo difensivo alle modalità del fidanzamento della coppia. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’ decisivo è che non vi sono prove certe sul fatto che la donna abbia reso partecipe il partner della propria ferma volontà di escludere l’indissolubilità del vincolo matrimoniale . Ciò perché la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei bona matrimonii postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge, ovvero che sia stata da quest’ultimo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 marzo – 25 giugno 2019, numero 17036 Presidente Di Virgilio – Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione Con la sentenza impugnata, la ricorrente Ga. Lu. Lo. chiedeva alla Corte di Appello di Reggio Calabria di dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico regionale Calabro confermata in appello e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data omissis con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Careri fra Ga. Lu. Lo. e Gi. Ar. per esclusione di uno dei bona matrimonii consistente nell'indissolubilità del vincolo da parte della moglie. La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Nel caso di specie, la Corte ha escluso, sulla base dei seguenti clementi desumibili dalle sentenze ecclesiastiche, che le riserve della ricorrente Ga. Lu. Lo. in ordine alla indissolubilità del vincolo fossero state rese note al futuro marito o comunque fossero da lui conoscibili con la dovuta diligenza - l'assenza del coniuge Gi. Ar. nel giudizio non costituiva elemento per poter ritenere non contestata la domanda di parte attrice - l'espressione contenuta nella nota 16.10.2013 presentata dal predetto Tribunale ecclesiastico di prima istanza secondo cui il matrimonio non sarebbe stato celebrato validamente non valeva in sé a significare la pregressa conoscenza da parte dell'uomo della riserva mentale della futura moglie - le dichiarazioni di quest'ultima, non suffragate sul punto da quelle dei testimoni da lei condotti, non incidevano in modo determinante al fine di dimostrare che l'Ar. fosse a conoscenza ovvero che avesse ignorato per negligenza l'esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna nella sentenza ecclesiastica di primo grado vengono riportati stralci di testimonianze in parte riguardanti il fidanzamento e le modalità di svolgimento di esso che non contengono alcun riferimento in ordine al prefetto requisito . In conclusione, poiché non risultava che la ricorrente avesse reso partecipe l'Ar. della propria ferma volontà di escludere l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, in modo esplicito o comunque con fatti concludenti dai quali univocamente desumerla, usando l'ordinaria diligenza, non è stata dichiarata l'esecutorietà in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità in oggetto, permanendo l'ostacolo costituito dal suo contrasto con l'ordine pubblico italiano e, nello specifico, col principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione Ga. Lu. bongo formulando due motivi. Con il primo motivo si contesta la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3 c.p.c. del disposto di cui all'art. 797, primo comma, numero 7 c.p.c. avendo la Corre d'appello di Reggio Calabria, senza espletare un'indagine rigorosa in merito alla conoscenza o alla conoscibilità da parte del convenuto della riserva mentale della ricorrente, ricondotto il raggiungimento di tale prova sull'erroneo convincimento che l'istruttoria del giudice ecclesiastico non avesse provato che l'Ar. fosse a conoscenza ovvero avesse ignorato per negligenza l'esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna . Inoltre, tale giudizio di sindacabilità della Corte Territoriale non è corretto posto che la scelta della parte convenuta di rimanere assente dal processo canonico non poteva essere esaminata dal giudice della delibazione siccome afferente allo svolgimento del processo ecclesiastico, al pari della doglianza concernente le modalità di espletamento e di valutazione del mezzo probatorio. Con il secondo motivo si contesta l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 5 c.p.c, del fatto, emergente dal contenuto dell'interrogatorio della parte attrice, che il convenuto anteriormente alle nozze fosse stato messo a conoscenza da parte della futura consorte della riserva mentale in esame. Tale volontà escludente, dunque, sarebbe stata nota al convenuto. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce dei principi elaborati da questa Corte in tema di delibazione delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio canonico per esclusione di uno dei bona matrimonii Cass. 3378 del 2 12 24047 del 2006 alla luce dei quali la declaratoria eli esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, eli uno dei bona matrimonii , postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza in mancanza, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell' affidamento incolpevole il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in rase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria la corte d'appello si è attenuta ai predetti canoni, avendo fondato la propria valutazione sull'esame critico delle risultanze istruttorie del giudizio ecclesiastico. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto mira a censurare l'accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, in contrasto con il principio, pure stabilito da questa Corte alla luce del quale il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto iter argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità. Cass. 3378 del 2012 . In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese non essendo stata svolta attività difensiva. P.Q.M. La Corre rigetta il ricorso. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002.