Assegno di mantenimento: il reddito risultante dalle documentazioni fiscali non basta ai fini della sua quantificazione

Per definire l’assegno di mantenimento a favore del coniuge e del figlio minore a seguito di separazione, il giudice dovrà fare riferimento non solo al reddito risultante dai documenti fiscali prodotti dall’onerato, ma anche ad elementi economici o comunque apprezzabili in termini economici differenti e suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, come lo stile di vita ed il patrimonio mobiliare dell’obbligato.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16809/19, depositata il 24 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello di Venezia riformava parzialmente la decisione emessa dal Tribunale, il quale pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, affidava il figlio minorenne alla madre e fissava un contributo di mantenimento a carico del marito a favore della moglie euro 400 mensili e del figlio euro 600 mensili . Adito dal marito, il Giudice di seconde cure respingeva la domanda di addebito a suo carico della separazione e confermava nel resto la pronuncia di primo grado. Avverso tale provvedimento, il marito propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e dell’art. 156 c.c., in relazione alla quantificazione dell’onere di mantenimento a suo carico. L’obbligo di mantenimento. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, riprendendo un principio in base al quale, in tema di separazione, in vista della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge al quale non è addebitata la separazione, il giudice di merito ha il dovere di accertare il tenore di vita di cui i coniugi godevano durante la convivenza, considerando le disponibilità patrimoniali dell’obbligato. In ossequio al citato principio, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito sia pure molto elevato emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti . Gli Ermellini proseguono chiarendo che nell’ipotesi di specifica contestazione della parte in relazione al suddetto obbligo di mantenimento, il giudice dovrà svolgere i dovuti accertamenti considerando le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro , dovendo prescindere dal considerare quale posta attiva del beneficiario l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione. Ciò richiamato, la Suprema Corte osserva come il Giudice di secondo grado si sia attenuto a tali principi, commisurando l’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. ai redditi adeguati che risultano necessari a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Per questo motivo, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 aprile – 24 giugno 2019, n. 16809 Presidente Scaldaferri – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 823/2017, pronunciata in un giudizio promosso da G.F. nei conti del coniuge F.I. , per sentire pronunciare la separazione personale con addebito in capo al marito con fissazione delle statuizioni relative all’affidamento del figlio minore ed alle condizioni economiche, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito al F. , affidamento del figlio minore alla madre e fissazione di un contributo al mantenimento, a carico del F. , di Euro 400,00 mensili, a favore della moglie, e di Euro 600,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. La Corte d’appello di Venezia ha, in parziale accoglimento del gravame del F. , respinto la domanda di addebito al marito della separazione, confermando nel resto la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza, F.I. propone ricorso per cassazione notificato a mezzo U.G. il 28/11/2017 , affidato ad un plurimo motivo, nei confronti di G.F. che non svolge attività difensiva . È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 156 c.c., in relazione alla statuizione sul diritto al mantenimento del coniuge e sulla quantificazione dell’onere a carico del marito di mantenimento della stessa e del figlio, sia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la carenza, illogicità e genericità della motivazione, sempre in ordine al quantum del suddetto mantenimento, deducendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare la documentazione sulla dichiarazione dei redditi, in particolare, della G. , da cui emergeva il percepimento di un reddito da lavoro dipendente superiore a quello del ricorrente, e che avrebbe dato unicamente rilievo all’erogazione da parte del marito in costanza di matrimonio della somma di Euro 1.700,00 , a dimostrazione di un’indubbia capacità economica, omettendo di considerare che tale somma corrispondeva all’intero stipendio del F. , il quale non aveva proprietà immobiliari ed era padre di una minore, avuta con la nuova compagna, e che la moglie disponeva di adeguati redditi propri, come lavoratrice dipendente a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, ed era proprietaria della casa coniugale, abitazione priva di debiti e mutui. 2. La censura è inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto di valorizzare, come il Tribunale, a fronte di una documentazione fiscale e societaria non significativa in ordine all’effettiva situazione reddituale del F. , amministratore e socio unico di società, la F.D. Impianti dalla quale emergeva un reddito imponibile intorno ad Euro 10.000,00 una situazione societaria, limitatamente ad un’annualità di esercizio, nella quale, a fronte di una perdita di esercizio, vi era stato un aumento relativo al costo del personale , il dato rappresentato dalla disponibilità di denaro erogata dal marito in costanza di matrimonio pari a Euro 1.700,00 mensili versate in costanza del matrimonio per le esigenze della famiglia ed ha ritenuto congruo l’assegno di mantenimento del coniuge, in Euro 400,00 mensili, stante la disparità reddituale esistente tra le due posizioni quanto poi al contributo fissato a carico del padre per il mantenimento del figlio minore Euro 600,00 mensili , la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, valutate le esigenze del figlio adolescente, in rapporto al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza del matrimonio ed alle risorse ed ai redditi dei genitori. Ora, nessuna doglianza specifica, al di là dell’intestazione della rubrica del motivo, risulta mossa avverso la statuizione relativa all’assegno di mantenimento del figlio minore. Quanto poi alle doglianze relative all’assegno di mantenimento del coniuge, il vizio di violazione di legge è inammissibile, avendo la Corte territoriale proceduto ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e traducendosi il motivo di ricorso - sub specie della violazione di legge - in una domanda di rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. Questa Corte Cass. 9915/2007 ha già precisato che in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato , cosicché il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito sia pure molto elevato emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso , dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili , avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione , accertamenti questi che si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro . Sempre questa Corte Cass. 17199/2013 ha chiarito che l’art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti Cass. 605/2017 . In sostanza, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio Cass. 12196/2017 . La sentenza ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto. Il ricorrente fa poi generico riferimento alla comparsa conclusionale depositata in primo grado ed a motivi dell’atto di appello, di cui la sentenza non fa menzione, senza precisare il contenuto degli stessi il ricorrente chiede che questa Corte riesaminate le carte processuali riformi la decisione impugnata. Come già chiarito da questa Corte Cass. 23675/2013 Cass. 15430/2018 Cass. 20694/2018 qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione . Il vizio motivazionale è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo deducibile come vizio della sentenza soltanto la totale omissione dell’esame di un fatto decisivo e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054 . Il ricorrente si limita a contestare il dato rappresentato dagli Euro 1.700,00 mensili, comunque messi a disposizione della famiglia, da parte del marito e padre, in costanza di matrimonio, e valutati dalla Corte territoriale anche ai fini di individuare il tenore di vita goduto durante la convivenza dai coniugi, senza chiarire quale sia il diverso reddito netto mensile dallo stesso goduto limitandosi a riferire che la somma messa a disposizione della famiglia era l’unica che percepiva dal suo lavoro , al fine di escludere la ricorrenza della disparità reddituale dei coniugi accertata dalla Corte d’appello. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.