Genitori disabili, difficoltà ad occuparsi del bambino: scatta l’adozione

Respinto il ricorso di una madre e di un padre portatori di handicap. I Giudici precisano che decisivo non è il riferimento alla malattia dei due genitori, bensì alle conseguenze nella cura del figlio. In particolare, emerge che la donna, nonostante l’impegno profuso, non è in grado di potersi occupare dei bisogni minimi del bambino

Sacrosanto il diritto delle persone disabili a costruire una famiglia e a diventare genitori. Tuttavia, se i loro handicap pongono in una condizione di rischio i figli, allora vi è una sola strada da percorrere quella della adozione. Sempre che non vi sia una famiglia ‘allargata’ di supporto a madre e padre diversamente abili Cassazione, ordinanza n. 15730/19, sez. I Civile, depositata oggi . Problematiche. Principio intangibile è quello secondo cui lo stato di adottabilità dei figli non può fondarsi – di per sé – sulla disabilità del genitore , condizione, questa, che non può essere causa di interruzione del legame naturale con la prole. Ma per ogni regola è inevitabile vi siano anche alcune eccezioni, come testimoniato dalla delicata vicenda presa in esame dalla Cassazione e conclusa con la conferma della adottabilità del figlio di una coppia di genitori disabili. Sfavorevoli a madre e padre già le valutazioni del Tribunale e della Corte d’Appello per i Giudici sono emerse in modo evidente le gravi problematiche riguardanti la figura materna – disabile con diagnosi di ritardo mentale di media gravità e per questo seguita dai ‘Servizi sociali’ – e la figura paterna – portatore di handicap con ritardi mentali di grado lieve e con tratti caratteriali tali da non comportare un’adeguata consapevolezza delle esigenze fisiche e psicologiche del figlio – . A completare il quadro di inidoneità della coppia, poi, anche l’assenza di una famiglia ‘allargata’ di supporto , soprattutto tenendo presenti i profondi contrasti col nucleo familiare del padre e le significative lacune del nucleo familiare di pertinenza materna . Inadeguatezza. Inevitabile la rabbiosa reazione dei due genitori, reazione concretizzatasi nel ricorso in Cassazione, finalizzato a mettere in discussione l’adottabilità del figlio e la loro sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale . In particolare, il legale della coppia sottolinea che la malattia del genitore e la conseguente incapacità organizzativa non costituiscono motivo sufficiente per disporre l’allontanamento del minore . Questa osservazione appare plausibile, almeno sulla carta, poiché, come previsto dalla ‘Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità’, lo stato di adottabilità non può fondarsi – di per sé – sulla disabilità del genitore , ma in questa vicenda la condizione di disabilità dei genitori rischia di compromettere irreversibilmente , secondo i Giudici, la capacità di allevare ed educare il figlio, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura . Su questo fronte, in particolare, si è appurata la assoluta inadeguatezza genitoriale della madre, circoscritta alla specifica condizione di disabilità, tale da non consentirle, nonostante l’impegno profuso, di potersi occupare dei bisogni minimi del bambino, non essendo stata ella in grado di gestirne l’alimentazione, avendo indotto in lui reazione ansiose e avendo infine delegato alle figure presenti – quelle della ‘Casa di accoglienza’ in cui erano ospitati lei e il figlio – la soluzione delle problematiche , arrivando infine a mostrarsi in taluni casi distolta dalla relazione con la prole . Ancora più problematica la posizione della figura paterna. Ciò perché l’uomo, portatore di handicap con ritardo mentale di grado lieve , presentava anche problematiche personali connesse ad abuso di alcol e cannabinoidi , nonché un atteggiamento minimizzante e una dimostrata indisponibilità al confronto, unito ad atteggiamenti autolesivi . Impossibile, infine, l’appoggio a figure familiari di riferimento , sia dal lato paterno che dal lato materno, per fornire ai due genitori adeguato sostegno nella crescita e nell’accudimento del figlio . Tirando le somme, la priorità è il benessere psico-fisico del bambino e può essere salvaguardato solo con l’adozione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 maggio – 11 giugno 2019, n. 15730 Presidente Giancola – Relatore Terrusi Rilevato che il tribunale per i minorenni di Firenze dichiarava lo stato di adottabilità del minore Ni. Bu. nato l' omissis , con sospensione dei genitori Em. Bu. e Ma. Sa. dall'esercizio della potestà genitoriale a fondamento del giudizio richiamava le valutazioni espresse dal c.t.u. in relazione a gravi problematiche riguardanti la figura della madre - disabile con diagnosi di ritardi mentale di media gravità e per questo seguita dai servizi sociali - e del padre - anch'egli portatore di handicap per ritardi mentali di grado lieve e con tratti caratteriali tali da non comportare un'adeguata consapevolezza delle esigenze fisiche e psicologiche del minore osservava che al quadro di inidoneità, così emerso, era da associare l'assenza di una famiglia allargata di supporto, anche tenuto conto dei profondi contrasti intercorrenti con il nucleo familiare del padre e delle significative lacune del nucleo familiare di pertinenza materna i genitori Bu. e Sa. proponevano appello si costituivano in giudizio i nonni materni del minore la corte d'appello di Firenze, sezione per i minorenni, rigettava il gravame per la cassazione della sentenza ricorrono adesso Em. Bu. e Ma. Sa., sulla base di due motivi resiste con controricorso il curatore speciale del minore avv. Ma. No. Ma. i nonni materni, costituiti in secondo grado, non hanno svolto difese i ricorrenti hanno depositato una memoria. Considerato che I. - col primo mezzo i ricorrenti denunziano la violazione del diritto fondamentale del minore a vivere nella propria famiglia di origine, e comunque la falsa applicazione degli artt. 1, 6, 8, 14 della L. n. 184 del 1983 non avendo la sentenza spiegato per quali ragioni la riscontrata disabilità dei genitori avrebbe dovuto comportare lo stato di abbandono ciò in particolare relativamente al principio secondo il quale la malattia del genitore e la conseguente incapacità organizzativa non costituiscono motivo sufficiente per disporre l'allontanamento del minore, e considerato che per consolidata giurisprudenza anche della Cedu prima di sopprimere il legame di filiazione le autorità nazionali hanno il dovere di adottare tutte le misure necessarie affinché i minori possano condurre una vita normale all'interno della propria famiglia originaria II. - il motivo è inammissibile in tema di adozione non si dubita, in linea generale, che è prioritaria esigenza del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato tanto impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi - di per sé - sulla disabilità del genitore, condizione che, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 e del relativo Protocollo addizionale, non può essere causa di interruzione del legame naturale, oggetto di tutela ex art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 vi è però che fa eccezione a tale principio la situazione nella quale la condizione di disabilità dei genitori, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura cfr. ex aliis Cass. n. 28230-13, Cass. 11758-14 nel caso di specie la corte d'appello ha accertato l'esistenza per l'appunto di una situazione del genere, con richiamo agli approfondimenti istruttori al riguardo svolti a supporto della stessa c.t.u. ha in particolare evidenziato che le informazioni degli operatori della casa di accoglienza nella quale il bimbo e la madre erano stati inizialmente accuditi erano univocamente attestate nel segno della assoluta inadeguatezza genitoriale della madre medesima, circoscritta alla specifica condizione di disabilità tale da non consentirle, nonostante l'impegno profuso, di potersi occupare dei bisogni minimi del bambino , non essendo stata ella in grado di gestirne l'alimentazione , avendo indotto in lui reazioni ansiose e avendo infine delegato alle figure presenti la soluzione delle problematiche, fino a mostrarsi in taluni casi distolta dalla relazione con la prole eguali - se non maggiori - manchevolezza la corte d'appello ha accertato caratterizzare la figura del padre, per le problematiche personali connesse ad abuso di alcol e cannabinoidi, in assenza di successivo accesso al Sert , nonché per il manifestato atteggiamento minimizzante e per la dimostrata indisponibilità al confronto unito ad atteggiamenti autolesivi indicati già dal c.t.u. infine la corte territoriale ha accertato l'incontroversa indisponibilità di figure familiari di riferimento per la coppia, in grado di fornire adeguato sostegno nella crescita e nell'accudimento del minore è risolutivo osservare che le riferite circostanza integrano un accertamento di fatto non specificamente censurato sul versante della motivazione invero i ricorrenti non hanno enunciato quali ulteriori e distinti fatti storici v. Cass. Sez. U n. 8053-14 si sarebbero dovuti considerare in vista di una valutazione di diverso segno ne consegue che il motivo si palesa infine avulso dai fatti accertati, e come tale è inammissibile III. - col secondo mezzo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in quanto l'impugnata sentenza non sarebbe, a loro dire, argomentata in ordine alla privazione dell'identità e delle radici del minore, dalle quali invece si sarebbe dovuto desumere la verosimile generazione di gravi patologie e sofferenze della personalità, oltre che il danno rispetto al mantenimento del legame con i genitori naturali IV. - anche il secondo motivo è inammissibile, essendo la questione della privazione dell'identità e delle radici del minore del tutto eccentrica rispetto all'oggetto della sentenza impugnata la sentenza ha infatti confermato la valutazione afferente lo stato di abbandono al fondo della situazione di adottabilità, e ha respinto il gravame col quale era stata chiesta la revoca della corrispondente pronuncia o, in ipotesi, del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ha inoltre respinto la domanda subordinata diretta al mantenimento del minore presso l'attuale famiglia affidataria, per le ragioni legate alla natura complementare e temporanea dell'istituto dell'affido etero familiare e attesa la motivata inadeguatezza di esso a garantire le fondamentali esigenza di accudimento e cura del minore tale è l'oggetto della decisione, e rispetto a tale oggetto il secondo motivo si rivela inconferente V. - le spese processuali seguono la soccombenza per esse va disposto il pagamento in favore dello Stato, essendo la parte controricorrente ammessa a patrocinio pubblico art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 3.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.