Le principali novità della proposta di legge sull’assegno divorzile

Il Servizio Studi della Camera dei deputati ha diffuso un dossier nel quale sono analizzate le novità contenute nella proposta di legge che apporta delle modifiche alla disciplina sull’assegno di divorzio delineata dalla l. n. 898/1970, intervenendo sull’art. 5 della stessa. La proposta è oggi all'esame della Camera.

Proposta di legge. Il Servizio Studi della Camera dei deputati ha diffuso un dossier nel quale sono analizzate le novità contenute nella proposta di legge, oggi all'esame della Camera, che apporta delle modifiche alla disciplina sull’assegno di divorzio delineata dalla l. n. 898/1970, intervenendo sull’art. 5 della stessa, anche alla luce della pronuncia n. 11504/17 della Cassazione che ha superato il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel dettaglio, la proposta di legge è composta da due articoli che intervengono modificando l’art. 5 della legge n. 898/1970. L’art. 1 del provvedimento modifica il 6° comma dell’articolo sopracitato, prevedendo che con la sentenza di divorzio il tribunale possa attribuire un assegno tenuto conto delle riportate al successivo 7° comma. Rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova previsione non collega più il diritto di uno dei coniugi a percepire l’assegno in presenza di mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità di procurarseli. Non venendo più esplicitata la finalità assistenziale e compensativa dell’istituto, dunque, la discrezionalità del giudice nell’attribuzione dell’assegno non deve più ancorarsi sul presupposto della debolezza economica di uno dei due coniugi. Concetto delle condizioni personali ed economiche dei coniugi. Nel novellato comma 7, la proposta di legge inserisce una serie di circostanze che il giudice deve valutare per decidere se attribuire l’assegno. Da un lato, il concetto di condizione dei coniugi” è sostituito da quello più specifico delle condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio”, dall’altro l’età e la salute del richiedente l’assegno sono esplicitate come circostanze autonome. Risulta, inoltre, soppresso il richiamo alle ragioni che hanno motivato il cessare del matrimonio. La valutazione economica, invece, non terrà solo conto del reddito che in base alla riforma sarà quello netto e non lordo ma anche del patrimonio dei coniugi. La proposta aggiunge anche altri elementi di valutazione tra cui l’impegno alla cura dei figli minori o disabili o non economicamente autonomi la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive anche in mancanza di una formazione professionale . Quando non è dovuto l’assegno. Il comma 9 della proposta di legge prevede che l’assegno non è dovuto in caso di nuove nozze, di unione civile o stabile convivenza di colui che lo richiede. La norma precisa poi che il diritto all’assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o scioglimento del nuovo vincolo e della nuova convivenza. L'art. 2 della proposta di legge contiene la norma transitoria in base alla quale le nuove norme sull'attribuzione dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Dossier_Camera_dei_deputati_92_del_2019_1