Il giudice di prossimità per lo scioglimento del matrimonio e per la responsabilità genitoriale

La competenza del giudice del divorzio sulle domande relative alla responsabilità genitoriale viene determinata in base al criterio generale della residenza abituale del minore.

Così la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 11583/19, depositata il 2 maggio. Il caso. Un uomo, residente in Gran Bretagna, proponeva davanti ad un Tribunale italiano domanda di scioglimento del matrimonio contratto anni addietro in Londra con una donna, cittadina italiana e svizzera, nata a Zurigo e residente anagraficamente in Gran Bretagna anche se, di fatto, abitante nella città di competenza del Tribunale adito. Si costituiva in giudizio la moglie del ricorrente che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere entrambi i coniugi residenti a Londra assieme ai figli ed essere stato il matrimonio celebrato sempre a Londra. Successivamente accadeva che, alla proposizione della domanda del marito, faceva sèguito la domanda di divorzio al giudice inglese avanzata dalla donna. Era questo punto che la vicenda processuale finiva per arrivare sui tavoli della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a cui l’uomo chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di scioglimento del matrimonio e la giurisdizione del giudice britannico quanto ad ogni questione afferente alla responsabilità genitoriale sui figli minori, tutti residenti a Londra. Nel giudizio innanzi alla Suprema Corte la donna non si costituiva mentre il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l'accoglimento del ricorso illustrandone le relative ragioni con una requisitoria scritta. Nella sentenza, dopo una breve ricostruzione dei fatti, la Suprema Corte precisa di ritenere il ricorso meritevole di accoglimento e, nel far ciò, dichiara di essere concorde con le motivazioni della richiesta del Procuratore Generale. Più in particolare, secondo la Corte, la domanda di scioglimento del matrimonio risulta correttamente proposta, in conformità al criterio alternativo della residenza abituale del convenuto previste dalla normativa euro unitaria. Il tribunale adìto dall’uomo, difatti, risultava competente in virtù sia del fatto che presso il Comune italiano, rientrante nella competenza di quel giudice, la donna da tempo aveva trasferito la propria residenza sia per come si desumeva dalla ricezione della notifica del ricorso, avvenuta sempre in quel luogo, nonché dalla stessa domanda di divorzio proposta dalla donna al giudice inglese nella quale la stessa si dichiara residente nel comune italiano. Il principio dell’esclusivo interesse dei figli. Quanto alla responsabilità genitoriale, sebbene non sia stata proposta davanti al giudice italiano alcuna domanda attinente ad essa, va rilevato il principio univocamente applicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alla richiesta avanzata in virtù degli accordi intercorsi tra le parti e può, quindi, pronunciarsi anche ultra petitum. Pertanto, secondo la Suprema Corte, nel caso in esame, una pronuncia sulla giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale appare corrispondente all'interesse dei minori e delle parti e risulta inoltre necessaria. Non è in discussione la residenza abituale dei figli minori a Londra e non vi è alcuna possibilità di derogare al criterio generale della residenza abituale del minore previsto dalla normativa dell'Unione Europea per ciò che concerne la responsabilità genitoriale. La normativa europea, infatti, prevede che la competenza del giudice del divorzio sulle domande relative alla responsabilità genitoriale sussiste alle condizioni che 1 almeno uno dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale 2 la competenza del giudice del divorzio in materia sia stata accettata espressamente o univocamente dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale al momento della proposizione della domanda di divorzio e sia conforme all'interesse superiore del minore. Ma nel caso di specie nessuna delle condizioni indicate ricorre, in quanto lo stesso ricorrente ha chiesto, come si è detto, la dichiarazione della giurisdizione del giudice britannico relativamente alla responsabilità genitoriale. Mentre, d’altro canto, la stessa donna in una missiva presente agli atti ha dichiarato di non voler esercitare la responsabilità genitoriale sui figli che restino affidati al padre al fine di non sradicarli dal loro ambiente affettivo e sociale acquisiti in Gran Bretagna. Inoltre, quanto alla valutazione del caso in esame nel migliore interesse dei minori relativamente alla questione del giudice competente in materia di responsabilità genitoriale non può non rilevarsi che, stante la volontà dei genitori di farli crescere in Gran Bretagna e in considerazione del loro radicamento nel luogo in cui sono nati, hanno vissuto e frequentato la scuola ed esplicato ogni altra relazione sociale, non può sussistere alcun dubbio sulla preferibilità della giurisdizione del giudice di prossimità che è appunto il giudice britannico. Sulla base di tutte queste argomentazioni, la Corte Suprema dichiara la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio ed il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle questioni riguardanti la responsabilità genitoriale sui figli minori.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 9 ottobre 2018 – 2 maggio 2019, n. 11583 Presidente Cappabianca – Relatore Bisogni Rilevato in fatto che 1. Il sig. A.N. , nato a omissis e residente in omissis ha proposto davanti al Tribunale di Ragusa domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Londra il 9.3.2002 con C.P. , cittadina italiana e svizzera, nata a omissis e residente anagraficamente in omissis ma di fatto in omissis . Si è costituita la sig.ra C. che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere entrambi i coniugi residenti a insieme ai figli ed essere stato il matrimonio celebrato a . Successivamente alla proposizione della domanda del marito la sig.ra C. ha proposto domanda di divorzio al giudice inglese. 2. Con ricorso ex art. 41 c.p.c., il sig. A.N. ha chiesto alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di scioglimento del matrimonio e la giurisdizione del giudice britannico quanto a ogni questione afferente alla responsabilità genitoriale sui figli minori, A.I.A. nato il omissis e A.M.J. nato il omissis , residenti a . 3. Non si è costituita la sig.ra C. . 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso illustrando le ragioni della richiesta con requisitoria scritta depositata il 24 maggio 2018. Ritenuto in diritto che 5. Il ricorso deve essere accolto concordando questa Corte con le motivazioni della richiesta del Procuratore Generale. 6. In particolare la domanda di scioglimento del matrimonio risulta correttamente proposta, in conformità al criterio alternativo della residenza abituale del convenuto prevista dalla normativa eurounitaria, davanti al Tribunale di Ragusa avendo la sig.ra C. da tempo trasferito ivi la propria residenza come si desume dalla ricezione della notifica del ricorso in Ragusa, dalla missiva del 20 maggio 2017 con la quale la C. ha comunicato al sig. A. il proprio definitivo trasferimento in Sicilia, dalla domanda di divorzio proposta dalla C. al giudice inglese in data 10 luglio 2017 nella quale si dichiara residente a Ragusa. 7. Quanto alla responsabilità genitoriale, come rilevato dal P.G., sebbene non sia stata proposta davanti al giudice italiano alcuna domanda attinente ad essa, va rilevato il principio univocamente applicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli previsto in passato dall’art. 155 c.c., e ora dall’art. 337 ter c.c. con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum cfr., da ultima, Cass. Civ. sez. VI-1 n. 25055 del 23.10. 2017 . Pertanto, nel caso in esame, una pronuncia sulla giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale appare corrispondente all’interesse dei minori e delle parti ed è necessaria. 8. Non è in discussione la residenza abituale dei figli minori a OMISSIS e non vi è alcuna possibilità di derogare al criterio generale della residenza abituale del minore, previsto dalla normativa dell’Unione Europea per tutto ciò che concerne la responsabilità genitoriale. Infatti l’art. 12 del regolamento 2201/2003 prevede che la competenza del giudice del divorzio sulle domande relative alla responsabilità genitoriale sussiste alle condizioni che a almeno uno dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale b la competenza del giudice del divorzio in materia sia stata accettata espressamente o univocamente dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale al momento della proposizione della domanda di divorzio e sia conforme all’interesse superiore del minore. 9. Nella specie nessuna delle due condizioni indicate alla lett. b ricorre in quanto il ricorrente ha chiesto, come si è detto, la dichiarazione della giurisdizione del giudice britannico relativamente alla responsabilità genitoriale. La stessa C. nella sua missiva citata del 20 maggio 2017 ha dichiarato di non voler esercitare la responsabilità genitoriale sui figli che restano affidati al padre al fine di non sradicarli dal loro ambiente affettivo e sociale acquisito in OMISSIS . Inoltre quanto alla valutazione, nel caso in esame, del miglior interesse dei minori relativamente alla questione del giudice competente in materia di responsabilità genitoriale non può non rilevarsi che, stante la volontà dei genitori di farli crescere in omissis e in considerazione del loro radicamento nel luogo in cui sono nati, hanno vissuto e frequentano la scuola ed esplicano ogni altra relazione sociale, non può sussistere alcun dubbio sulla preferibilità della giurisdizione del giudice di prossimità che è il giudice britannico. 10. Il ricorso va pertanto accolto e riservata la decisione sulle spese del giudizio di cassazione al giudice che deciderà nel merito la causa di scioglimento del matrimonio. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio e il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle questioni riguardanti la responsabilità genitoriale sui figli minori dei coniugi A.N. e C.I.P. . Riserva al giudice del merito la decisione sulle spese del presente giudizio. Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni dato identificativo delle parti.