Genitore detenuto con sospensione della responsabilità genitoriale? Non è automatica la decadenza

Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale per i Minorenni di Catania ha ad oggetto un procedimento ex art. 330 c.c. volto, pertanto, a verificare la sussistenza di condotte pregiudizievoli del genitore tali da farlo decadere dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore.

Il caso. In particolare, dalla audizione del minore, dalla relazione dei Servizi Sociali e dalle dichiarazioni della madre dei minori, era emerso il legame positivo tra i minori ed il padre, il quale si era da sempre occupato dei figli sin dalla loro nascita, intrattenendo, anche durante la detenzione, costanti contatti telefonici nonché rapporti personali diretti durante le frequenti visite in carcere. L’accertamento concreto del pregiudizio. Di fronte a tale genitore detenuto, condannato alla pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale per reati non commessi in danno dei figli minori o con abuso della predetta responsabilità, il Tribunale per i Minorenni, ritenuto che non fossero sussistenti condotte pregiudizievoli del padre ai danni dei figli, essendo anzi valutato l’interesse dei minori a continuare a mantenere rapporti significativi col padre e a vedere quest’ultimo partecipe alla vita dei figli stessi, non dichiarava il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla prole. I principi di diritto e le norme applicabili. I Giudici pervengono ad escludere la decadenza paterna invocando tanto norme di rango sovrannazionale quanto di diritto interno. In particolare, tanto la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea art. 24 , quanto la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 art. 9 sanciscono il diritto del minore a mantenere rapporti significativi e continuativi con i genitori salvo che ciò sia contrario agli interessi dei medesimi, anche nel caso in cui i genitori o uno di essi si trovino in stato di detenzione e, pertanto, la separazione dai figli è causata da un provvedimento dell’autorità. L’art. 315- bis c.c. sancisce a livello interno il diritto del minore ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai propri genitori e l’art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di dichiarare decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori il genitore che violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con pregiudizio per i figli. La sospensione dalla responsabilità genitoriale quale pena accessoria alla condanna penale. In caso di delitti particolarmente gravi contro la persona o commessi con abuso della responsabilità genitoriale, ovvero in caso di delitti puniti con l’ergastolo, l’ordinamento penale prevede un automatismo della sospensione dalla responsabilità. In altri casi, delitti che comportano la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, la sospensione, invece, non opera automaticamente. Diversamente, infatti, si configurerebbe un contrasto con l’art. 3 Cost. riguardo al genitore in stato di detenzione che vedrebbe così limitato il suo diritto a partecipare alla vita del figlio riguardo al figlio minore che, a causa della detenzione del genitore, subirebbe una illegittima compressione dei propri diritti.

Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, decreto 15 - 18 gennaio 2019 Presidente Porracciolo – Estensore Gatto Ritenuto che - lo stato di detenzione di un genitore non può, di per sé, determinare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale quand'anche lo stesso genitore sia condannato alla pena accessoria avente ad oggetto la sospensione dalla predetta responsabilità genitoriale invero, l'autorità giudiziaria sarà tenuta ad effettuare una verifica, nel caso concreto, in ordine alla sussistenza di condotte pregiudizievoli poste in essere dal genitore nei confronti dei figli tali da giustificare una pronuncia di decadenza - è bene rammentare che il terzo comma dell'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, riconosce il diritto del minore ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori un tale riconoscimento ha alla base il fondamentale diritto del minore a crescere con i propri genitori che trae fondamento dall'esigenza primaria della persona umana ad essere istruito, mantenuto, educato ed assistito moralmente nell'ambito della propria famiglia - il diritto del minore al rapporto con i genitori è un diritto essenziale del figlio che trova un limite esclusivamente nella contrarietà di siffatta relazione all'interesse del minore a tal proposito l'art. 24 nel riconoscere il diritto del minore ad intrattenere un legame affettivo e relazionale con entrambi i genitori, fa salvo il caso in cui ciò risulti contrario all'interesse del figlio - il diritto del minore a mantenere un legame con i genitori è altresì sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176 più specificamente l'art. 9 della Convenzione menzionata afferma che gli Stati parti vigilano affinché il minore non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che tale separazione è in realtà necessaria nell'interesse preminente dello stesso minore - la norma in discorso precisa poi che una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino i figli o li trascurino oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del minore nei casi sopra citati, è riconosciuta la possibilità a tutte le parti interessate di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni - il terzo comma dell'art. 9 sancisce il dovere per gli Stati parti di rispettare i diritti del minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse del figlio stesso l'ultimo comma della norma in questione disciplina il caso in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione di entrambi i genitori o di uno di essi, o del minore. In tali ipotesi lo Stato Parte è tenuto a fornire, dietro richiesta dei genitori, al minore oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovino il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati Parti sono poi tenuti a vigilare affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o le persone interessate - dall'analisi della disposizione in esame, si evince l'importanza del diritto del minore a mantenere un legame significativo con i genitori, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi si trovino in stato di detenzione il diritto del figlio ad intrattenere regolarmente rapporti personali con i genitori, è destinato a recedere in tutti i casi in cui siffatti rapporti siano contrari all'interesse del figlio stesso, divenendo pregiudizievoli per quest'ultimo - passando alla disciplina codicistica si deve rilevare che l'art. 315bis c.c. sancisce il diritto del minore ad essere cresciuto dai propri genitori, e in particolare ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dagli stessi - per quanto concerne la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunciare la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli il fondamento della norma da ultimo menzionata è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui coloro i quali siano chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri cagionando al minore un grave pregiudizio e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia - la giurisprudenza, in relazione ad un pronuncia ai sensi dell'art. 330 c.c., ha ritenuto la sussistenza degli estremi per la decadenza dalla responsabilità in presenza di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli cfr. T. min. L'Aquila 7 dicembre 1993 , ovvero nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso cfr. T. min. Torino 6 febbraio 1982 o nell'ipotesi di incapacità di capire i bisogni del figlio e di coartazione psicologica dello stesso cfr. A. Milano 12 dicembre 1974 tale pronuncia è stata altresì ritenuta giustificata nell'ipotesi di condotte dei genitori tali da mettere in pericolo l'incolumità psicofisica del minore, ad esempio nel caso di rifiuto di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute, quali le trasfusioni in tal senso cfr. Cass. 1265/1994 A. Torino 3 ottobrel992 , o qualora il genitore non riesca ad impedire una violenza sessuale consumata da terzi nei confronti del figlio, cfr. Trib. Min. Palermo, 5 agosto 1996 o ancora nel caso di assunzione da parte dei genitori di sostanze stupefacenti, qualora gli stessi tengano un atteggiamento di disinteresse nei confronti dei figli e non manifestino impegno e volontà di seguire un percorso terapeutico - occorre inoltre osservare che il codice penale prevede due diversi meccanismi con cui operano le pene accessorie della decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale in taluni casi il legislatore ha previsto un automatismo che si verifica nell'ipotesi di delitti particolarmente gravi contro la persona previsti in modo specifico dalla legge o commessi con abuso della responsabilità genitoriale o di delitti che comportino la condanna all'ergastolo art. 34 e 32, comma 1 c.p. in altri casi e più specificamente nell'ipotesi di delitti che comportino la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. che esulino da quelli sopra menzionati, la sospensione dalla responsabilità genitoriale non opera automaticamente art. 32, comma 3 c.p. - lo stato di detenzione del genitore condannato alla pena accessoria della sospensione responsabilità genitoriale non può in ogni caso determinare automaticamente una pronuncia di decadenza dalla suddetta responsabilità ciò non appare conforme al principio di ragionevolezza, contrastando con la disposizione di cui all'art. 3 Cost., poiché va ad incidere sull'interesse morale e materiale del minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nell'ipotesi in questione è difatti necessario l'accertamento della sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole posta in essere dal genitore ai danni del minore - occorre altresì rilevare che anche un eventuale divieto di intrattenere contatti con i propri figli posto nei confronti del genitore in stato di detenzione, che mantenga una significativa relazione con i figli minori avendo inoltre sempre adempiuto ai propri doveri genitoriali sia sotto il profilo materiale che morale, determinerebbe senz'altro non solo la violazione del principio di uguaglianza avuto riguardo a colui il quale si trovi in stato di detenzione che vedrebbe così ingiustificatamente limitato il suo diritto di essere parte, nei limiti del possibile, della vita dei figli, ma anche nei confronti dei figli minori questi ultimi, a causa dello stato di detenzione dei propri genitori, assisterebbero infatti a una illegittima compressione dei propri diritti - deve inoltre porsi in luce che lo stesso ordinamento penitenziario prescrive la necessità di favorire la responsabilizzazione dei detenuti il mantenimento dei contatti tra il genitore detenuto e i propri figli costituisce sicuramente una modalità attraverso la quale si favorisce la suddetta responsabilizzazione in relazione ai doveri genitoriali - nel caso di specie, dalla audizione del minore omissis emerso il positivo legame tra i minori e il padre, il quale, condannato alla pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale per reati non commessi in danno dei figli minori o con abuso della predetta responsabilità, si è sempre occupato dei propri figli sin dal momento della nascita degli stessi tale circostanza è stata poi confermata dalla madre dei minori, la quale ha inoltre riferito di accompagnare periodicamente i propri figli presso l'Istituto Penitenziario ove il padre è detenuto al fine di favorire il mantenimento della suddetta relazione - anche il padre dei minori ha dato atto del profondo legame sussistente con i figli, manifestando poi interesse in ordine alle necessità degli stessi - anche i Servizi Sociali del Comune di omissis davano atto dell'assenza di pregiudizio dei minori, i quali si recano periodicamente dal proprio padre intrattenendo con lo stesso anche frequenti contatti telefonici - alla luce delle suddette considerazioni, non vi è più luogo da parte di questo Tribunale a provvedere oltre nell'interesse dei minori, stante l'assenza di condotte pregiudizievoli del padre degli stessi ai danni dei propri figli, ed essendo anzi emersa nel corso dell'istruttoria la sussistenza di una relazione affettiva tra i minori e il padre, il quale si adopera nei limiti del possibile tenuto conto del proprio stato di detenzione, al fine di poter essere partecipe della vita dei figli e di mantenere con gli stessi rapporti significativi e continuativi - visto il parere del P.M.M., P.Q.M. Visto l'art. 330 c.c., nel procedimento n. omissis V.G., relativo ai minori dispone non luogo a provvedere oltre in relazione ai predetti minori. Manda alla Cancelleria civile per gli adempimenti di rito. Atti all'archivio.