Depressione e attacchi di panico, elementi insufficienti per la decadenza della responsabilità genitoriale

In primo e in secondo grado la fragilità psicologica della madre è stata ritenuta decisiva. Di diverso avviso i Giudici della Cassazione, i quali sottolineano, invece, la terapia farmacologica da lei seguita e, soprattutto, il forte rapporto con la bambina.

La fragilità psicologica non può far venir meno da sola la capacità di essere genitore. Per questo, ora, viene messa in discussione la decadenza dalla responsabilità genitoriale di una donna nei confronti della figlia. Significativi due elementi primo, la terapia farmacologica seguita dalla donna secondo, il forte legame con la bambina. Possibile, quindi, ipotizzare che una sua reintegra nel ruolo di madre, sempre col sostegno dei Servizi sociali Cassazione, ordinanza n. 9763/19, sez. I Civile, depositata l’8 aprile . Legame. Linea di pensiero comune tra Tribunale e Corte d’Appello dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre. Decisivo, secondo i Giudici, il fatto che ella sia affetta da un disturbo psicologico, compensato con farmaci . Di parere opposto, invece, i magistrati della Cassazione, i quali pongono in evidenza soprattutto la relazione del consulente tecnico d’ufficio, da cui emerge che tra la madre e la bambina esiste un sicuro legame, che denota non solo attaccamento affettivo ma anche capacità di accudimento che possono essere ulteriormente valorizzate attraverso un idoneo percorso . In premessa viene posto in evidenza un dato non secondario le circostanze contingenti che hanno determinato l’allontanamento della bambina dal nucleo familiare , cioè un procedimento penale nei confronti del padre della minore per supposta violenza sessuale su di lei , sono state superate completamente, poiché l’uomo, condannato in primo grado, è stato assolto con formula piena in appello e allo stesso tempo è stato escluso qualsiasi coinvolgimento della madre nella vicenda . Per quanto concerne poi la fragilità psicologica della donna, essa – consistente in un disturbo depressivo della personalità con attacchi di panico – non costituisce ostacolo alla capacità genitoriale , grazie alla compensazione farmacologica . E difatti il consulente conclude per la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, fermo restando l’affido ai Servizi sociali , osservano i Giudici. Ulteriore elemento a favore della donna, poi, è il legame affettivo con la figlia , legame che la spinge a cercare e ad incontrare la bambina il più possibile . E, difatti, la madre non ha mai pensato di abbandonare la figlia e la sua affettività verso la prole è sincera , osserva ancora il consulente. Tutti questi elementi rendono plausibile, secondo i giudici, l’ipotesi di ridare alla donna la responsabilità genitoriale come madre. Su questo punto sarà ora necessario un nuovo giudizio in Appello, tenendo conto però delle osservazioni compiute in Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 29 gennaio – 8 aprile 2019, n. 9763 Presidente Valitutti – Relatore Meloni Fatti di causa La Corte di Appello di Bologna con decreto in data 12/4/2018, ha confermato il decreto in data 15/9/2016 pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Bologna con il quale veniva dichiarata la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale sulla minore An. Ri. Ia., sulla scorta di una CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado. In particolare risulta dal provvedimento impugnato che la ricorrente Co. Gr. soffriva di un disturbo psicologico compensato con farmaci e pertanto non sussistevano i presupposti per una reintegra nella responsabilità genitoriale della minore An. Ri. Ia Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la ricorrente affidato a due motivi. Il curatore speciale della minore non ha spiegato difese. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Co. Gr. lamenta violazione dell'art 111 comma 7 della Costituzione, 330 c.c. e 115 c.p.c. in riferimento all'art. 360 comma 1 nr 5 c.p.c. per avere il giudice di merito dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla minore Ia. Angela in carenza dei presupposti di legge e nonostante che la CTU avesse espresso un giudizio favorevole in merito alla capacità genitoriale della ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Co. Gr. lamenta vizio di motivazione in riferimento all'art. 360 comma 1 nr 5 c.p.c. per avere il giudice di merito omesso di valutare fatti rilevanti risultanti dalla CTU dalla quale risulta un giudizio favorevole in merito alla capacità genitoriale della ricorrente. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali Cass. n. 14436/2017 . Ciò premesso nel caso specifico la Corte di merito non ha motivato in ordine alla inidoneità della ricorrente e l'inadeguatezza della sua capacità genitoriale ed ha trascurato del tutto le conclusioni del CTU a favore della reintegra nella responsabilità genitoriale. Secondo la CTU infatti tra la madre e la bambina esiste un sicuro legame che denota non solo attaccamento affettivo ma anche capacità di accudimento che possono essere ulteriormente valorizzate attraverso un idoneo percorso. Le circostanze contingenti che hanno determinato l'allontanamento della bambina dal nucleo familiare procedimento penale nei confronti del padre della minore per supposta violenza sessuale nei confronti della minore sono state ora completamente superate in quanto il padre, condannato in primo grado, è stato assolto con formula piena in appello ed è stato escluso qualsiasi coinvolgimento della madre nella vicenda. La stessa fragilità psicologica della ricorrente consistente in un disturbo depressivo della personalità con attacchi di panico secondo quanto si legge nella sentenza non costituisce ostacolo, stante la compensazione farmacologica, alla capacità genitoriale come evidenziato dalla CTU che conclude per la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, fermo restando l'affido ai servizi sociali. Il giudice territoriale nel discostarsi dalle risultanze della CTU avrebbe dovuto spiegare le ragioni ed i motivi nell'interesse della minore e pertanto in mancanza il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione per una più adeguata analisi delle risultanze della CTU in ordine alla capacità genitoriale della ricorrente. La Corte territoriale non ha, infatti, tenuto conto della c.t.u. nella sua integrità, valorizzando solo il passaggio nel quale la consulente evidenziava che la Co. era impossibilitata a svolgere la propria funzione genitoriale con adeguatezza soprattutto se prolungata nel tempo , a causa della patologia della quale soffre e che comunque tiene sotto controllo medico. Tuttavia, viene pretermesso il passaggio nel quale la c.t.u. poneva in evidenza che il legame affettivo con la figlia spinge la Co. a cercarla e ad incontrarla il più possibile. Di più, del tutto omessa è la considerazione - costituente certamente un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. - delle conclusioni della c.t.u., laddove - rispondendo al quesito relativo al se la reintegrazione della Co. nella responsabilità genitoriale risponde all'interesse della minore - la consulente risponde che la madre non ha mai pensato di abbandonare la figlia e che la sua affettività verso la prole vi è un'altra figlia maggiorenne è sincera, per cui si valuta di poter reintegrare la responsabilità genitoriale, fermo restando l'affido ai servizi sociali che potranno ogni momento concertare con Gr. eventuali decisioni . Né può revocarsi in dubbio che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - in quanto, come nella specie, veicola nel processo un fatto idoneo a determinare una decisione di segno diverso -integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti Cass., 07/07/2016, n. 13922 Cass., 29/05/2018, n. 13399 Cass., 31/05/2018, n. 13770 . Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.