Rotta l’unione civile tra due donne: assegno alla partner più debole economicamente

L’innovativa decisione ha fatto chiarezza sui rapporti economici tra le due donne. Decisiva la constatazione che una delle due abbia cambiato città per poter raggiungere la compagna e starle vicina.

Coppie eterosessuali e coppie omosessuali pari sono in entrambi i casi il rapporto può andare in crisi in modo irrimediabile e in entrambi i casi è necessario prevedere un assegno di divorzio a favore del partner più debole dal punto di vista economico. A ritenere evidente la somiglianza tra matrimonio tradizionale e unione tra persone dello stesso sesso è il Tribunale di Pordenone che, con un’innovativa decisione ha affrontato la rottura tra due donne, prevedendo un assegno mensile a sostegno della partner meno forte economicamente. Per i Giudici, in particolare, è assolutamente opportuno applicare all’assegno previsto in caso di scioglimento dell’unione civile i medesimi principi fissati in tema di assegno divorzile per le coppie eterosessuali Tribunale di Pordenone, ordinanza del 13 marzo 2019 . Unione civile. Protagoniste della vicenda due donne – le chiameremo Angela e Antonia, utilizzando nomi di fantasia – che, legate sentimentalmente da tempo, decidono alla fine del 2016 di ufficializzare il loro legame e di unirsi civilmente” – come previsto dalla ‘legge Cirinnà’ – con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del loro Comune di residenza. Qualche tempo dopo, però, il rapporto tra Angela e Antonia comincia a subire qualche incrinatura, che non riesce ad essere sanata e si trasforma in una rottura non più rimediabile. Obbligata, quindi, la decisione di chiedere ai Giudici di ufficializzare lo scioglimento del loro legame. E i Magistrati, preso atto che la riconciliazione non è praticabile e che le parti non intendono pervenire ad un accordo , non possono fare altro che sciogliere i nodi – anche economici – che si sono creati nel rapporto tra le due donne. A fronte di questo quadro, per i Giudici appare opportuno applicare all’assegno a seguito dello scioglimento dell’unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2018 in tema di assegno divorzile . Scelte di vita. Ebbene, i dettagli della vicenda rendono evidente, secondo i Giudici, lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti , alla luce delle dichiarazioni dei redditi depositate e della ricostruzione dei rispettivi patrimoni . E tale squilibrio, per quanto in misura marginale, appare , aggiungono i Giudici, riconducibile a scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti . Ecco spiegata la valutazione anche della fase di convivenza ‘di fatto’ prima della celebrazione dell’unione civile . Per i Giudici, detta fase pregressa è assolutamente identica alle modalità di gestione dell’unione civile post celebrazione , e peraltro va sottolineato che la coppia solo con la promulgazione della ‘legge Cirinnà’ ha potuto ‘legalizzare’ il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di matrimonio . Proprio applicando la prospettiva tradizionale, i Giudici ritengono altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio già nell’autunno del 2013, siano state adottate da Angela decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza ed alla attività lavorativa dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza, ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna, Antonia, non comprimendo il tempo libero con le ore necessarie per il trasferimento da una città all’altra per almeno due volte al giorno . In sostanza, si può ritenersi, in relazione a scelte riconducibili alla vita comune, che la signora Angela abbia costituito un nuovo proprio centro di interessi nella città di Antonia ed abbia rinunciato, per le ragioni sopra esposte, ad una attività lavorativa leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale . Per quanto concerne, poi, la quantificazione dell’assegno, non può ignorarsi che il rapporto tra le due partner sia durato un quinquennio e che allo stato non sembrano emergere convincenti elementi da giustificare una componente compensativa dell’assegno dovuto. Sussiste senz’altro un effetto perequativo per perdita di chance , a cui si aggiungono anche gli effetti fiscali favorevoli per colei che sarà tenuta al versamento di un assegno e sfavorevoli per chi lo riceve . Così, in conclusione, i Giudici ritengono equo e proporzionale fissare in 350 euro mensili l’importo provvisorio dell’assegno, che sarà versato con decorrenza marzo 2019, il giorno 27 di ogni mese ed in forma tracciabile, con rivalutazione annuale automatica in base alle variazioni degli indici ISTAT se in aumento primo aggiornamento automatico marzo 2020 . A margine, poi, i Giudici osservano che il presente provvedimento provvisorio è adottato sul presupposto che Angela occupi ancora l’abitazione condivisa all'epoca della relazione. Il rilascio di detta abitazione, con relativo arricchimento della signora Antonia ed impoverimento della signora Angela, che dovrà procurarsi ed allestire un immobile residenziale, verosimilmente in locazione, giustificherà l’immediata rimodulazione dell’assegno .

Tribunale di Pordenone, ordinanza 13 marzo 2019 Giudice Appierto Il Presidente verifica che la riconciliazione non è praticabile. All'esito, ritenuto che le parti allo stato non intendono pervenire ad un accordo, ritenuto del tutto improprio e non applicabile, neppure per analogia, un provvedimento che autorizzi le parti a vivere separate e sciolga la comunione delle unioniste manca nella legge istitutiva delle unioni civili il richiamo all'art. 2 L. 55/15 , pur riservandosi eventuali approfondimenti in sede istruttoria, rileva il giudicante - che appare opportuno applicare, anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente orientato, all'assegno a seguito dello scioglimento dell'unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile - che nel caso di specie è assolutamente pacifico lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Sul punto basti richiamare le dichiarazioni dei redditi depositate e la ricostruzione dei rispettivi patrimoni come lealmente tratteggiati dalle parti nel corso dell'udienza - che tale squilibrio, per quanto in misura marginale, appare, allo stato, riconducibile a scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti. A tale scopo ritiene il giudicante valorizzare anche la fase di convivenza di fatto prima della celebrazione dell'unione civile. Invero, detta fase pregressa non solo nei suoi connotati costituitivi è assolutamente identica alle modalità di gestione dell'unione civile post celebrazione quanto poi è opportuno sottolineare che la coppia solo con la promulgazione della legge Cirinnà ha potuto legalizzare il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di matrimonio . Appare pertanto altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio già nell'autunno del 2013, siano state adottate dalla signora omissis decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza ed alla attività lavorativa dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza omissis piuttosto che omissis , ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna, non comprimendo il tempo libero con le ore necessarie per il trasferimento da omissis a omissis per almeno due volte al giorno. Deve, quindi, ritenersi, in relazione a scelte riconducibili alla vita comune, che la signora omissis abbia costituito un nuovo proprio centro di interessi in Pordenone ed abbia rinunciato, per le ragioni sopra esposte, ad una attività lavorativa leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale - che circa la quantificazione dell'assegno, non può ignorarsi che il rapporto tra le due partner sia durato un quinquennio e che allo stato non sembrano emergere convincenti elementi da giustificare una componente compensativa dell'assegno dovuto alla signora .. Sussiste senz'altro un effetto perequativo per perdita di chance. Se a tale elemento si aggiungono anche gli effetti fiscali favorevoli per colei che sarà tenuta al versamento di un assegno e sfavorevoli per chi lo riceve ritiene il giudicante equo e proporzionale fissare in Euro 350,00 mensili l'importo provvisorio dell'assegno posto a carico della signora omissis ed in favore della signora omissis . L'assegno sarà versato con decorrenza marzo 2019, il giorno 27 di ogni mese ed in forma tracciabile, con rivalutazione annuale automatica in base alle variazioni degli indici ISTAT se in aumento primo aggiornamento automatico marzo 2020 . Si segnala che il presente provvedimento provvisorio è adottato sul presupposto che la signora omissis occupi ancora l'abitazione condivisa all'epoca della relazione. Il rilascio di detta abitazione, con relativo arricchimento della signora omissis ed impoverimento della signora omissis , che dovrà procurarsi ed allestire un immobile residenziale, verosimilmente in locazione, giustificherà l'immediata rimodulazione dell'assegno. Convoca le parti per la fase contenziosa con allegata ordinanza.